Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/05/2017 n. 13729 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, contestando l'esclusione dell'IRAP per gli anni 2003 e 2004. Secondo l'Amministrazione, uno studio associato, avente natura di società semplice o associazione professionale, è soggetto passivo IRAP per legge, senza che sia necessario verificare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione. La questione relativa al 2001 era già stata definita dalla Commissione regionale mediante il riconoscimento della decadenza dal diritto al rimborso per tardività dell'istanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario dello studio associato contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IRAP. Ha applicato il principio secondo cui l'attività esercitata da società semplici e associazioni professionali costituite tra persone fisiche è soggetta all'IRAP ex lege, senza necessità di ulteriori accertamenti sull'autonoma organizzazione. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti, in considerazione del momento in cui si è consolidato l'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3

    Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; sono soggetti passivi, tra gli altri, le società e gli enti indicati dall'art. 3.

    Per le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni, l'esercizio dell'attività in forma associata integra ex lege il presupposto IRAP. Non è quindi necessario accertare autonomamente l'esistenza di una struttura organizzativa ulteriore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Termine per la presentazione dell'istanza di rimborso delle somme indebitamente versate.

    Con riferimento all'IRAP versata per il 2001, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto maturata la decadenza dal diritto al rimborso per il decorso del termine previsto dalla norma.

  • Cassazione, Sezioni Unite, 14 aprile 2016, n. 7371

    Quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti soggetti passivi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 446 del 1997, comprese le società semplici e le associazioni professionali, essa costituisce ex lege presupposto d'imposta.

    La pronuncia ha composto il contrasto giurisprudenziale stabilendo che gli studi associati e le associazioni professionali sono soggetti a IRAP per la loro stessa forma giuridica, indipendentemente dalla verifica di un'autonoma organizzazione.

Massime di principio

  • Uno studio professionale esercitato tramite società semplice o associazione professionale tra persone fisiche è, secondo l'orientamento richiamato, soggetto a IRAP per legge, anche se non dispone di un'organizzazione autonoma particolarmente significativa.
  • Il criterio dell'assenza di autonoma organizzazione, normalmente rilevante per il professionista individuale, non si applica allo stesso modo alle attività svolte in forma associata da soggetti qualificati come società o enti ai fini IRAP.
  • Le richieste di rimborso tributario devono essere presentate entro il termine decadenziale previsto dalla normativa applicabile; il superamento del termine può impedire definitivamente il rimborso.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere direttamente la causa nel merito.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando, al momento della controversia, esisteva un contrasto giurisprudenziale poi risolto da un successivo orientamento consolidato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.