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Sentenza

Sentenza n. 2397/2026 - Milano, Sezione 3

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: - del Decreto n. 15109 del 21 ottobre 2022, avente ad oggetto presa d'atto decadenza n. 2 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR (art. 9 del DL 80/2021 convertito in legge 113/2021) adottato da Regione Lombardia; - della nota del 18 ottobre 2022, trasmessa via PEC al Dott. Valentini, recante la decadenza dall'incarico e l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti; - di ogni altro atto presupposto, preordinato e/o connesso, ancorché non conosciuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Valentini Piergiorgio il 17/3/2023, per l’annullamento: - della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Dirigente del Servizi di rendicontazione e controllo PNRR, avente ad oggetto “Progetto “Assistenza tecnica a livello centrale e locale” (Subinvestimento 2.2.1 del PNRR). Esiti delle verifiche sulle procedure”; - del Decreto n. 17797 del 5 dicembre 2022, avente per oggetto, l'“accertamento della somma di € 69.530,24 relativa all'attività di recupero dei compensi nei confronti di n. 2 professionisti/esperti per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del pnrr (art. 9 del dl 80/2021 convertito l.113/2021), ai sensi dell'art.75 DPR 445/2000. cup e41b21008230006”.

Giustizia amministrativa202203347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza da due incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR, con obbligo di restituzione dei compensi, nonché successivo accertamento della somma da recuperare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto regionale di presa d’atto della decadenza dagli incarichi di collaborazione, la comunicazione della decadenza e dell’obbligo di restituzione dei compensi, nonché, con motivi aggiunti, una nota del Dipartimento della Funzione Pubblica sugli esiti delle verifiche relative alle procedure e il decreto regionale di accertamento della somma da recuperare ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 445/2000. Dal testo della sentenza non emergono il contenuto specifico né la formulazione dei motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia è stata determinata dalla dichiarazione del ricorrente, contenuta nella memoria del 9 aprile 2026, circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, cui ha aderito la Presidenza del Consiglio dei Ministri con memoria del 30 aprile 2026. Il giudice ha ritenuto che non residuasse alcun interesse alla decisione e ha disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 9 d.l. 80/2021, convertito dalla l. 113/2021

    Costituisce il riferimento normativo degli incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR; la sentenza non ne offre un’interpretazione.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    È richiamato quale base normativa del decreto di accertamento della somma da recuperare; la sentenza non ne offre un’interpretazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza da remoto; la sentenza non ne offre un’interpretazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui più alcun interesse alla decisione e non vi sia opposizione dell’amministrazione resistente, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l’improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti, quando l’interesse alla decisione venga meno per l’intero thema decidendum.
  • In presenza della richiesta di improcedibilità formulata dal ricorrente e dell’adesione dell’amministrazione resistente, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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