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Direttiva 2021/2171

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/2171 della Commission del 7 dicembre 2021 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso dei lotti di sementi e dei campioni di Avena nuda (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021L2171

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione (UE) 2021/2171 interviene in modo correttivo sulla direttiva 66/402/CEE, dopo che un errore materiale nella direttiva di esecuzione (UE) 2021/415 aveva eliminato dalla tabella dell’allegato III il riferimento ad Avena nuda. La modifica ripristina la specie nella voce pertinente, così da mantenere applicati i limiti sul peso massimo dei lotti di sementi e sul peso minimo dei campioni. La direttiva fissa un termine di recepimento allineato a quello della direttiva (UE) 2021/415, con applicazione dal 1º febbraio 2022.

Modifica puntuale della direttiva 66/402/CEE per reinserire Avena nuda nella tabella dell’allegato III relativa al peso dei lotti di sementi e dei campioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina della commercializzazione delle sementi di cereali di cui alla direttiva 66/402/CEE. L’intervento riguarda specificamente la specie Avena nuda, ai fini della determinazione del peso massimo dei lotti di sementi e del peso minimo dei campioni; il testo non introduce esclusioni ulteriori né disciplina diretta degli operatori oltre il recepimento nazionale.

Direttiva di esecuzione (UE) 2021/2171: reinserimento di Avena nuda nell’allegato III della direttiva 66/402/CEE

La direttiva di esecuzione (UE) 2021/2171 della Commissione è una modifica puntuale della disciplina UE sulla commercializzazione delle sementi di cereali. Essa nasce per correggere un errore materiale introdotto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2021/415, che aveva eliminato dalla tabella dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE il nome della specie Avena nuda, con l’effetto di lasciare non regolati il peso massimo dei lotti di sementi e il peso minimo dei campioni relativi a tale specie.

Finalità e contesto normativo

La Commissione interviene per ripristinare la completezza della tabella dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. Il considerando evidenzia che la soppressione di Avena nuda era dovuta a un mero errore materiale e che, per ragioni di certezza del diritto, la nuova direttiva deve avere un termine di recepimento coerente con quello della direttiva di esecuzione (UE) 2021/415.

Ambito di applicazione

La direttiva è rivolta agli Stati membri, che ne sono i destinatari. Sul piano materiale, incide sulla disciplina tecnica delle sementi di cereali disciplinata dalla direttiva 66/402/CEE, limitatamente alla determinazione del peso dei lotti di sementi e dei campioni per le specie elencate nell’allegato III. L’intervento riguarda in particolare Avena nuda, ripristinandone l’inclusione nella tabella.

Modifica dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE

L’articolo 1 sostituisce la voce della terza riga della prima colonna della tabella dell’allegato III con il seguente elenco: Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale e xTriticosecale.

L’effetto pratico è il ripristino dell’applicabilità dei limiti tecnici previsti dall’allegato III anche a Avena nuda, evitando un vuoto regolatorio generato dall’errore precedente.

Recepimento nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1º febbraio 2022.

La direttiva prevede inoltre che gli atti nazionali contengano un riferimento esplicito alla direttiva, oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri, secondo la logica tipica della direttiva UE.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Sempre l’articolo 2 prevede due obblighi informativi:

  • comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento;
  • trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica espressamente che i destinatari sono gli Stati membri.

Profili di rilievo pratico

Per gli operatori del settore sementiero, il provvedimento non introduce una nuova disciplina sostanziale, ma corregge un problema di coordinamento normativo che avrebbe potuto incidere sulla conformità dei lotti e dei campioni di Avena nuda. Per i professionisti, il dato essenziale è il ripristino della piena operatività dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE, con decorrenza applicativa dal 1º febbraio 2022.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE

L’articolo 1 sostituisce la voce della terza riga della prima colonna della tabella dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE con l’elenco delle specie che include espressamente "Avena nuda" insieme ad Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale e xTriticosecale. La finalità è ripristinare la disciplina del peso dei lotti e dei campioni per Avena nuda, soppressa per errore materiale nella precedente modifica del 2021.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro e non oltre il 31 gennaio 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1º febbraio 2022. È richiesto che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale.

Comunicazione alla Commissione

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede l’obbligo per gli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali di recepimento. Il paragrafo 2 aggiunge l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 identifica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicommercio di prodotti agricoliarmonizzazione tecnica

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