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direttiva

Direttiva 2022/287

Direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione del 13 dicembre 2021 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del mercurio in lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione e usi speciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022L0287

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2022/287 aggiorna l'allegato III della direttiva RoHS 2011/65/UE, rinnovando e articolando l'esenzione relativa all'uso del mercurio in determinate lampade fluorescenti e in altre lampade speciali. La Commissione ritiene che, allo stato attuale, la sostituzione del mercurio sia tecnicamente impraticabile per le applicazioni interessate, sulla base di una valutazione che ha considerato disponibilità di sostituti e impatti socioeconomici. L'esenzione viene quindi prorogata con durate differenziate: tre anni per la categoria generale e cinque anni per lampade UV e lampade di emergenza.

Rinnovo e aggiornamento dell'esenzione RoHS relativa all'uso del mercurio in talune lampade fluorescenti per altri usi generali di illuminazione, usi speciali, lampade UV e lampade di emergenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE (RoHS) e, in particolare, alle lampade contemplate dalla voce 2 b) 4) dell'allegato III, come sostituita dalla presente direttiva: lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali, lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto e lampade di emergenza. L'esenzione riguarda l'uso del mercurio nei limiti quantitativi e temporali stabiliti; non disciplina altre sostanze o altre categorie di AEE al di fuori del perimetro della direttiva 2011/65/UE.

Rinnovo dell'esenzione sul mercurio in talune lampade ai sensi della RoHS

La direttiva delegata (UE) 2022/287 della Commissione modifica l'allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS), aggiornando al progresso scientifico e tecnico l'esenzione relativa all'uso del mercurio in specifiche lampade fluorescenti e lampade speciali. L'intervento si colloca nell'obiettivo generale della RoHS di ridurre progressivamente le sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, mantenendo però esenzioni limitate nel tempo e nell'ambito quando la sostituzione sia tecnicamente non praticabile.

Contesto e ratio dell'intervento

Nei considerando la Commissione ricorda che la direttiva 2011/65/UE vieta l'immissione sul mercato di AEE contenenti le sostanze pericolose elencate nell'allegato II, salvo applicazioni esentate dall'allegato III. Il mercurio rientra tra le sostanze soggette a restrizione. L'esenzione oggetto di rinnovo era stata originariamente concessa con decisione 2010/571/UE come esenzione 2 b) 4) dell'allegato III, con scadenza prevista al 21 luglio 2016. La Commissione segnala che la domanda di rinnovo è stata presentata il 15 gennaio 2015 e successivamente aggiornata il 20 gennaio 2020; ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, l'esenzione è rimasta valida fino alla decisione sulla domanda.

Valutazione tecnica e socioeconomica

La Commissione afferma che la valutazione della domanda ha considerato la disponibilità di sostituti e l'impatto socioeconomico della sostituzione, nonché le consultazioni dei portatori di interessi effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Dalla valutazione è emerso che la sostituzione o l'eliminazione del mercurio nelle applicazioni interessate è attualmente tecnicamente impraticabile. La Commissione richiama anche la coerenza dell'esenzione con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), precisando che non viene indebolita la tutela della salute e dell'ambiente prevista da tale regolamento.

Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo quanto previsto nell'allegato della direttiva delegata. In pratica, la voce 2 b) 4) viene sostituita e articolata in tre sottovoci distinte, con limiti quantitativi e scadenze differenziate.

  • 2 b) 4)-I: lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali, con un contenuto massimo di mercurio pari a 15 mg; l'esenzione scade il 24 febbraio 2025.
  • 2 b) 4)-II: lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto, con un contenuto massimo di mercurio pari a 15 mg; l'esenzione scade il 24 febbraio 2027.
  • 2 b) 4)-III: lampade di emergenza, con un contenuto massimo di mercurio pari a 15 mg; l'esenzione scade il 24 febbraio 2027.

Il considerando 10 spiega la scelta di durate diverse: per la categoria generale viene concesso un rinnovo limitato a tre anni per consentire un riesame tempestivo della disponibilità di lampade sostitutive prive di mercurio; per le lampade UV e di emergenza la Commissione ritiene invece dimostrata, per i prossimi anni, la perdurante impraticabilità tecnica della sostituzione, giustificando una durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L'articolo 2 disciplina il recepimento. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° ottobre 2022. È inoltre richiesto che il testo delle misure sia comunicato immediatamente alla Commissione e che gli atti nazionali rechino un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Sempre l'articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un tipico obbligo di trasparenza e monitoraggio del recepimento, utile per verificare l'esatta trasposizione della modifica dell'allegato III della RoHS.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri. In quanto direttiva delegata, essa vincola gli Stati quanto al risultato da raggiungere, ma lascia loro la scelta della forma e dei mezzi del recepimento nazionale entro il termine fissato.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all'allegato della direttiva delegata, sostituendo la voce 2 b) 4) relativa all'esenzione per l'uso del mercurio in specifiche lampade.

Rinnovo dell'esenzione e motivazione tecnica

Dai considerando emerge che l'esenzione era stata concessa con decisione 2010/571/UE e sarebbe scaduta il 21 luglio 2016; una domanda di rinnovo è stata presentata il 15 gennaio 2015 e aggiornata il 20 gennaio 2020. La Commissione, tenendo conto di sostituti disponibili, impatto socioeconomico e consultazioni degli interessati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE, conclude che la sostituzione o l'eliminazione del mercurio è attualmente tecnicamente impraticabile.

Durata differenziata delle nuove esenzioni

L'allegato sostituisce la voce 2 b) 4) introducendo tre sottovoci: 2 b) 4)-I per lampade per altri usi generali di illuminazione e usi speciali, con contenuto di mercurio pari a 15 mg e scadenza il 24 febbraio 2025; 2 b) 4)-II per lampade che emettono prevalentemente luce nello spettro ultravioletto, 15 mg, scadenza il 24 febbraio 2027; 2 b) 4)-III per lampade di emergenza, 15 mg, scadenza il 24 febbraio 2027.

Recepimento e applicazione nazionale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° ottobre 2022. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e il testo delle disposizioni principali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteprodotti elettrici ed elettronicisostanze pericolosesicurezza dei prodottimercurio

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