Regolamento (UE) 2025/1316
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1316 della Commissione, del 2 luglio 2025, relativo a misure temporanee per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins e Jones, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure temporanee per contrastare l’ingresso, l’insediamento e la diffusione nell’Unione di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, organismo nocivo rilevato su sementi importate e in alcuni focolai nell’UE. A tal fine impone indagini annuali basate sul rischio negli Stati membri e stabilisce nuove condizioni fitosanitarie per l’importazione di piante da impianto e sementi di determinate specie ospiti. Il testo modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 aggiornandone gli allegati VII e XI. L’applicazione delle nuove prescrizioni di importazione è differita al 23 aprile 2026, mentre il regime di indagini interne è limitato temporalmente fino al 30 aprile 2029.
Misure fitosanitarie temporanee per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti fitosanitarie, ai paesi terzi esportatori e alle piante da impianto e sementi di specificate specie ospiti di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens. Le misure riguardano il territorio dell’Unione e l’introduzione nell’UE di piante specificate provenienti da paesi terzi; sono previste esclusioni/limitazioni territoriali per le zone indenni riconosciute e, per alcune sementi, una specifica esclusione della Svizzera nell’allegato XI. Le indagini interne sono temporanee e si applicano fino al 30 aprile 2029; le nuove prescrizioni di importazione si applicano dal 23 aprile 2026.
Misure temporanee contro Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1316 della Commissione introduce un quadro temporaneo di prevenzione contro l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nell’Unione di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031 e prende atto del rilevamento dell’organismo nocivo su sementi importate e di recenti focolai nel territorio dell’Unione.
Contesto fitosanitario
Dai considerando emerge che l’organismo nocivo è incluso nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismo di presenza non nota nell’Unione, ma che nel 2024 è stato rilevato su sementi importate di Phaseolus vulgaris e che negli ultimi anni sono stati segnalati focolai in campi coltivati a Phaseolus vulgaris e Vicia faba. La Commissione richiama inoltre un parere EFSA che individua come ospiti principali le specie poi qualificate come "piante specificate".
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: misure per impedire l’ingresso e la diffusione dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione. L’articolo 2 chiarisce che il regime riguarda, in particolare, le piante da impianto di Glycine max, Phaseolus coccineus, Phaseolus lunatus, Phaseolus vulgaris, Vigna angularis, Vigna mungo, Vigna radiata, Vigna unguiculata e Vicia faba. Le misure incidono quindi sia sulle autorità nazionali competenti sia sugli operatori che producono, controllano o importano tali materiali vegetali.
Indagini annuali negli Stati membri
L’articolo 3 impone alle autorità competenti di effettuare indagini annuali basate sul rischio sulle piante specificate, in periodi dell’anno opportuni per individuarne la presenza. Le indagini devono essere svolte mediante ispezione visiva e, qualora vi sia sospetto di presenza, mediante campionamento e prove con metodi appropriati e identificazione molecolare. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, i risultati delle indagini svolte nell’anno civile precedente. Il considerando 11 precisa che questo obbligo ha natura temporanea e che la Commissione rivaluterà la necessità di proseguirlo sulla base dei dati raccolti.
Prescrizioni per l’introduzione nell’Unione delle piante specificate
L’allegato del regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 introducendo nell’allegato VII il punto 74.1. Per le piante da impianto delle specie specificate provenienti da paesi terzi è richiesta una dichiarazione ufficiale che attesti una delle seguenti condizioni:
- origine da un paese riconosciuto indenne dall’organismo nocivo secondo le pertinenti norme internazionali;
- origine da una zona indenne riconosciuta dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese d’origine, conformemente alla norma ISPM 4, con indicazione della zona nel certificato fitosanitario;
- provenienza da un sito di produzione registrato e controllato, ispezionato ufficialmente prima della raccolta e risultato esente, con campione rappresentativo sottoposto a prove con identificazione molecolare;
- per le piante da impianto sotto forma di sementi, esame di un campione di ciascun lotto prima dell’esportazione, con esito negativo.
Requisiti specifici per le sementi
Per le sementi, il regolamento precisa il livello di campionamento necessario: il campione deve consentire di rilevare un livello di infezione dello 0,5 % con affidabilità del 99 %. Per i lotti inferiori a 8 000 sementi è sufficiente un campione rappresentativo pari al 10 % del lotto. Questa disciplina risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di regolare l’introduzione nell’Unione di sementi di specie ospiti a domanda crescente.
Aggiornamento degli elenchi nell’allegato XI
Il regolamento modifica anche l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Nella parte A, al punto relativo alle sementi, vengono aggiunte le sementi di Phaseolus lunatus, Vigna angularis, Vigna mungo, Vigna radiata e Vigna unguiculata, con specificazione dei relativi codici NC e con l’indicazione dei paesi terzi, esclusa la Svizzera, per alcune voci. Nella parte B viene inoltre riformulata la voce sui legumi da granella secchi, sgranati, non decorticati né spezzati, da semina, con l’elenco dei codici ex 0713 e l’esclusione di Phaseolus lunatus e Phaseolus coccineus dalla voce residuale.
Decorrenza, durata e coordinamento con il diritto UE vigente
L’articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 3 sulle indagini si applica solo fino al 30 aprile 2029, mentre l’articolo 4, relativo alla modifica del regolamento (UE) 2019/2072, si applica dal 23 aprile 2026, così da consentire ai paesi terzi il tempo necessario per adeguarsi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e integra il regime fitosanitario unionale già esistente.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Stabilisce misure volte a prevenire l’introduzione nel territorio dell’Unione, nonché l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione, di Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens.
Definizioni chiave
Definisce come "organismo nocivo specificato" Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens e come "piante specificate" le piante da impianto di Glycine max, Phaseolus coccineus, Phaseolus lunatus, Phaseolus vulgaris, Vigna angularis, Vigna mungo, Vigna radiata, Vigna unguiculata e Vicia faba.
Indagini annuali negli Stati membri
Le autorità competenti devono effettuare indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo sulle piante specificate, in periodi idonei all’individuazione. Le indagini consistono in ispezione visiva e, in caso di sospetto, campionamento e prove con metodi appropriati e identificazione molecolare. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono a Commissione e altri Stati membri i risultati dell’anno civile precedente.
Prescrizioni di importazione per le piante specificate
L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è integrato con un nuovo punto 74.1 per l’introduzione nell’Unione delle piante da impianto delle specie specificate provenienti da paesi terzi. È richiesta una dichiarazione ufficiale alternativa: origine da paese indenne; origine da zona indenne riconosciuta ai sensi della norma ISPM 4 e indicata nel certificato fitosanitario; provenienza da sito di produzione registrato e controllato, ispezionato prima della raccolta e risultato esente, con campionamento rappresentativo e prove molecolari; oppure, per le piante da impianto sotto forma di sementi, prova su un campione di ciascun lotto risultato esente.
Campionamento per sementi e soglia di rilevazione
Per le sementi, il campione deve consentire almeno il rilevamento di un livello d’infezione dello 0,5 % con affidabilità del 99 %. Per lotti inferiori a 8 000 sementi, è sufficiente un campione rappresentativo pari al 10 % del lotto sottoposto a prove.
Aggiornamento dell’allegato XI del regolamento (UE) 2019/2072
Sono inserite nell’allegato XI, parte A, le sementi di Phaseolus lunatus, Vigna angularis, Vigna mungo, Vigna radiata e Vigna unguiculata; inoltre, nella parte B, la voce sui legumi da granella secchi, sgranati, non decorticati né spezzati, da semina è sostituita con una nuova formulazione che include specifici codici doganali e l’esclusione di Phaseolus lunatus e Phaseolus coccineus dalla relativa voce residuale.
Decorrenza e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 3 sulle indagini si applica fino al 30 aprile 2029. Le modifiche dell’articolo 4 si applicano dal 23 aprile 2026.
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