Cassazione Penale, Ordinanza n. 16795/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale che, in sede esecutiva, aveva respinto la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati oggetto di due diverse condanne. Dalla motivazione della decisione emerge che la seconda serie di fatti comprendeva un'estorsione e lesioni commesse per ottenere il pagamento di un debito collegato all'acquisto di stupefacente, in danno di un soggetto diverso da quelli coinvolti nel primo procedimento. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che i fatti dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso; la Corte rileva però che i motivi erano generici e miravano a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle sentenze di condanna, già apprezzate dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancavano elementi per desumere che, sin dalla consumazione del primo reato, l'agente avesse programmato anche i reati successivi; decisivi, in tal senso, la distanza temporale di vari mesi, la diversa natura dei reati e il fatto che estorsione e lesioni fossero state commesse per un debito legato alla cessione di stupefacente verso una persona diversa dagli acquirenti del primo procedimento. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo
La continuazione richiede la riferibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso, desumibile da elementi concreti; la sola contiguità soggettiva non basta se emergono autonomia delle risoluzioni, distanza temporale e diversità dei fatti.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone che, al momento del primo reato, fosse già programmata almeno in termini generali anche la successiva attività criminosa.
- L'assenza di elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, unita a una significativa distanza temporale tra i fatti e alla loro diversa natura, legittima il diniego della continuazione.
- Quando il giudice dell'esecuzione offre una motivazione non manifestamente illogica sulla mancanza di continuazione, il ricorso per cassazione non può risolversi in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o delle sentenze poste in esecuzione.
- Le censure generiche o meramente rivalutative non sono idonee a superare una decisione esecutiva sorretta da argomentazione coerente sul carattere autonomo delle risoluzioni criminose.
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