Sentenza del 20/04/2021 n. 537 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta sul reddito delle società - I.R.E.S. - fusione inversa - perdite pregresse - sopravvenuta compensabilità ex circ. 9/E del 2010 - non è ammissibile. Regime delle perdite - variazione - dichiarazione integrativa - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha tentato di utilizzare in compensazione perdite fiscali pregresse all'atto di una fusione inversa con la società che aveva originato tali perdite, sostenendo la loro compensabilità in base alla Circ. 9/E del 2010. Le perdite, nel periodo d'imposta di riferimento, erano state invece qualificate come non compensabili in applicazione rigorosa della normativa fiscale; successivamente l'Amministrazione ha ammesso la compensabilità mediante circolare amministrativa, ma il contribuente non aveva presentato la dichiarazione integrativa nei termini previsti.
La decisione
Il tribunale ha rigettato la possibilità di far valere direttamente la circolare 9/E del 2010 per ottenere la compensazione delle perdite senza previa rettifica tramite dichiarazione integrativa. Ha affermato che un atto amministrativo non può sostituire la modalità dichiarativa richiesta dalla legge per modificare il regime di compensazione delle perdite: occorre presentare la dichiarazione integrativa nei termini di legge. In particolare, se la rettifica è finalizzata a evitare un danno per l'Amministrazione la dichiarazione integrativa deve essere presentata entro i termini dell'art. 43, d.P.R. 600/73; se invece la rettifica è volta a correggere errori o omissioni a favore del contribuente (art. 2, co. 8-bis, d.P.R. 322/98), trova applicazione il termine per la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo con possibile compensazione del credito risultante.
Norme richiamate
Circolare 9/E del 2010
Atto amministrativo che ha ammesso la possibilità di compensare alcune perdite pregresse, ma considerato insufficiente per modificare retroattivamente il regime di compensazione: non può sostituire la dichiarazione integrativa prevista dalla normativa.
art. 43, d.P.R. 600/1973
Fissa il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione integrativa se la rettifica è diretta a evitare un danno per l'Amministrazione finanziaria.
art. 2, co. 8-bis, d.P.R. 322/1998
Regola la presentazione della dichiarazione integrativa quando è finalizzata a emendare errori o omissioni in danno del contribuente: in questo caso il termine è quello per la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, con possibilità di compensare eventuale credito risultante.
Massime di principio
- Una circolare dell'Amministrazione finanziaria non può retroagire per modificare lo status di compensabilità delle perdite già definite in una precedente dichiarazione: le modifiche devono avvenire mediante dichiarazione integrativa nei termini di legge.
- In caso di fusioni (anche inverse) il contribuente può utilizzare perdite pregresse solo se, al periodo d'imposta rilevante, la normativa e la dichiarazione consentivano tale uso oppure se venga regolarmente rettificata la dichiarazione via integrativa entro i termini previsti.
- La presentazione della dichiarazione integrativa è obbligatoria per far valere una diversa qualificazione fiscale: i termini dipendono dallo scopo della rettifica (evitare danno all'Amministrazione vs. emendare errore a favore del contribuente).
- Per gestire correttamente casi analoghi è necessario verificare tempestivamente la qualifica delle perdite nel periodo d'imposta interessato e, se intervenuta successiva interpretazione favorevole dell'Amministrazione, valutare e rispettare i termini e le modalità della dichiarazione integrativa per poter beneficiare della nuova interpretazione.
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