Sentenza del 17/10/2017 n. 1449 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - Incrementi patrimoniali. ("vecchio redditometro" - art. 38 comma 5 D.P.R. 600/1973)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata ritenuta adeguatamente provata. La semplice affermazione relativa alla detenzione di contante nella cassetta di sicurezza, accompagnata dalla documentazione attestante gli accessi, non dimostra né l'effettiva esistenza e disponibilità delle somme né la loro provenienza e capacità di giustificare l'incremento patrimoniale accertato. L'accertamento sintetico è pertanto rimasto valido.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento sintetico del reddito fondato su incrementi patrimoniali ai sensi dell'art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 (cosiddetto vecchio redditometro). Sosteneva di disporre di somme in contanti precedentemente depositate nella propria cassetta di sicurezza e produceva l'estratto degli accessi alla cassetta, al fine di dimostrare l'esistenza e la disponibilità di tali somme.
Norme richiamate
Art. 38, comma 5, D.P.R. n. 600/1973
La norma consente la determinazione sintetica del reddito sulla base delle spese sostenute e degli incrementi patrimoniali, lasciando al contribuente l'onere di dimostrare che tali disponibilità derivino da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte, da disinvestimenti o da altre fonti idonee e documentate.
Massime di principio
- Nel contrastare un accertamento sintetico non è sufficiente una dichiarazione del contribuente circa la disponibilità di denaro contante: occorre fornire una prova concreta, documentale e verificabile dell'esistenza, dell'ammontare, della provenienza e della disponibilità delle somme.
- La prova degli accessi a una cassetta di sicurezza dimostra soltanto che il contribuente vi è entrato, ma non dimostra quali beni o somme vi fossero custoditi né per quale importo.
- Per superare la presunzione derivante da un incremento patrimoniale è normalmente necessario collegare temporalmente e quantitativamente le somme utilizzate all'investimento o alla spesa contestata, mediante documenti bancari, atti di disinvestimento, successioni, donazioni o altra documentazione certa.
- La prova deve essere analitica e non meramente presuntiva: l'onere del contribuente non si considera assolto con elementi generici, non verificabili o privi di un collegamento diretto con l'incremento patrimoniale.
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