Cassazione Penale, Sentenza n. 6549/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il PG impugnava la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, ritenendo che il giudice avesse erroneamente calcolato i termini di prescrizione. Il PG sosteneva che la fattispecie, pur qualificata dal Tribunale come ricettazione di particolare tenuità (capoverso o comma 2 dell'art. 648 c.p.), è un'ipotesi attenuata dell'illecito previsto dal comma 1 e che il termine di prescrizione va calcolato sulla pena prevista dal comma 1. Inoltre il PG contestava che fosse stata considerata la recidiva specifica infraquinquennale che comporta un aumento della pena di metà e che, considerando tale aumento, il termine di prescrizione non era ancora maturato.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del PG: ha affermato che la qualificazione nel comma 2 di cui all'art. 648 c.p. non incide sul tempo necessario a prescrivere perché la ricettazione di particolare tenuità è un'ipotesi attenuata rispetto alla ricettazione punita dal comma 1, e il termine di prescrizione va dunque calcolato sulla pena prevista dal comma 1. Considerato che il fatto è del 29.5.2011 e la citazione a giudizio è del 3.4.2019, alla data di citazione non risultava maturata né la prescrizione massima di cui all'art. 161, comma 2 c.p. (dieci anni nel minimo) né quella intermedia di otto anni. La sentenza del Tribunale è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Brescia per un nuovo esame, con specifica indicazione che la Corte d'Appello dovrà altresì valutare la sussistenza e la motivazione sulla recidiva contestata, essendo obbligatorio un espresso e specifico motivo in merito.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
La ricettazione di particolare tenuità prevista nel comma 2 è un'ipotesi attenuata rispetto alla ricettazione del comma 1; tuttavia ai fini della durata della prescrizione si prende a riferimento la pena prevista dal comma 1 (cioè la fattispecie base) e non la sola fattispecie attenuata
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata nel ricorso relativa al calcolo dei termini di prescrizione; la Corte ha ritenuto che il PG abbia correttamente censurato il calcolo della prescrizione operato dal Tribunale
art. 161 comma 2 cod. pen.
Richiamata per stabilire i termini massimi di prescrizione (in particolare il riferimento al termine di dieci anni nel minimo) e per valutare che alla data della citazione non risultava ancora maturata la prescrizione
art. 569 comma 4 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'annullamento con rinvio da parte della Cassazione; applicata per rinviare la causa alla Corte d'Appello di Brescia
art. 23 comma 8 del DL 137/2020
Norma richiamata in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del PG; utilizzata procedimentalmente nel ricorso
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata di regola sulla pena prevista per la fattispecie base del reato: una ipotesi attenuata non riduce automaticamente il termine di prescrizione rispetto alla fattispecie principale.
- Se è contestata la recidiva che comporta un aumento di pena, tale aumento deve essere considerato nel calcolo della prescrizione; la valutazione della recidiva può quindi incidere sulla maturazione o meno della prescrizione.
- Il giudice è tenuto a motivare specificamente sia quando ritiene la recidiva sussistente sia quando la esclude; l'assenza di una motivazione specifica sulla recidiva è censurabile in sede di legittimità.
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione deve basarsi su un conteggio dei termini corretto e documentato; errori nella qualificazione del reato o nel computo degli aumenti di pena per recidiva possono determinare l'annullamento e il rinvio.
- In presenza di contestazioni complesse (qualificazione giuridica alternativa, recidiva, circostanze che alterano la pena) è opportuno che le parti e il giudice esplicitino il calcolo dei termini di prescrizione nel provvedimento per renderlo verificabile in sede di impugnazione.
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