Cassazione Penale, Sentenza n. 01962/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione ed erronea applicazione di legge (artt. 13 e 54, legge 26 luglio 1975, n. 374) e per vizio di motivazione. Il ricorrente censura che il Tribunale ha rigettato il reclamo sulla base di un unico episodio, non accertato, senza valutare compiutamente il provvedimento del Consiglio di Disciplina (10/04/2024) che aveva deciso di non irrogare alcuna sanzione e aveva rilevato che il comportamento del Suriano era "improntato a buona educazione e rispetto nei confronti degli operatori penitenziari". Si deduce quindi carenza e contraddittorietà della motivazione e omissione di valutazione della personalità del detenuto e della sua cooperazione al reinserimento sociale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. La Corte ha osservato che, pur essendo possibile considerare un rapporto disciplinare anche se non seguito da sanzione (in quanto indicativo della disponibilità al trattamento rieducativo), nel caso concreto il Tribunale non ha valutato adeguatamente il giudizio espresso dal Consiglio di Disciplina che aveva escluso la gravità dell'episodio e avevano evidenziato la condotta rispettosa del detenuto; ne è conseguita carenza di motivazione sulla complessiva personalità e cooperazione del ricorrente.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 374
Il ricorrente ha dedotto violazione di tali norme in relazione alla decisione sul reclamo; la Corte non entra nel merito sostitutivo dell'applicazione delle norme ma richiede una motivazione adeguata. Inoltre la Corte ricorda che, ai fini della concessione di benefici (es. detrazione di pena/liberazione anticipata), il Tribunale può prendere in considerazione rapporti disciplinari anche se non seguiti da sanzione, ma deve valutare e confrontare tale elemento con le valutazioni del Consiglio di Disciplina e con la personalità e cooperazione del detenuto.
Giurisprudenza richiamata
Sez. 1, Sentenza n. 13233 del 08/10/2020 (dep. 08/04/2021) Rv. 280985
Principio richiamato: le infrazioni disciplinari, anche quando non sanzionate, possono essere utilizzate come indice della mancata disponibilità al trattamento rieducativo e dunque rilevare ai fini del diniego di benefici, ma vanno comunque adeguatamente valutate e motivate nel contesto complessivo della personalità del detenuto.
Massime di principio
- Il Tribunale può considerare rapporti disciplinari non seguiti da sanzione come elemento indiziario riguardo alla disponibilità al percorso rieducativo, ma non può farlo automaticamente: deve motivare il peso attribuito a tali rapporti.
- Se il Consiglio di Disciplina decide di non applicare sanzioni e valuta positivamente il comportamento del detenuto, il Tribunale di Sorveglianza deve tenerne conto e spiegare perché, se del caso, ritiene comunque rilevante l'episodio contestato.
- La motivazione deve essere complessiva: occorre valutare la personalità del detenuto, la sua cooperazione al reinserimento sociale e la gravità accertata (non presunta) dei fatti; l'uso di un singolo episodio non accertato non può da solo giustificare il diniego di benefici senza adeguata ponderazione.
- In mancanza di motivazione adeguata che contempli il giudizio del Consiglio di Disciplina e la situazione complessiva del detenuto, la decisione del Tribunale può essere cassata con rinvio per nuovo esame.
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