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Ordinanza

Ordinanza n. 1555/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Napoli del 7 novembre 2024, prot. uscita n. 0429927 dell’8 novembre 2024, recante revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 4 maggio 2023 nell’ambito della pratica P-NA/L/Q/2023/126222;

Giustizia amministrativa202603336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito della procedura di ingresso per lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento era motivato dalla mancata presentazione del datore di lavoro e del lavoratore alla convocazione fissata per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e dalla persistente mancata produzione di documentazione essenziale richiesta dall'Amministrazione. Dagli atti risultava che la Prefettura aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca, assegnando un termine per osservazioni e integrazioni. La nota del datore di lavoro, con la quale era stata chiesta una nuova convocazione per improrogabili impegni di lavoro, era stata ritenuta insufficiente perché non accompagnata dalla documentazione mancante. La difesa erariale ha inoltre eccepito la tardività del ricorso, sostenendo la regolarità delle comunicazioni telematiche inviate ai recapiti risultanti dal sistema SPI 2.0 e utilizzati nella procedura di ingresso. Il ricorrente ha allegato l'intervenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, prospettandone la rilevanza ai fini cautelari.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, riservando al merito l'approfondimento delle questioni di ricevibilità e di fondatezza. In via sommaria, il Collegio ha ritenuto che la revoca non fosse riconducibile a un mero vizio formale, ma alla mancata conclusione di un segmento essenziale della procedura di ingresso e alla persistente assenza di più presupposti documentali richiesti dalla normativa. Ha richiamato l'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui il nulla osta è revocato se lo straniero non si reca presso lo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno entro il termine previsto, salvo cause di forza maggiore. La giustificazione degli improrogabili impegni di lavoro non è stata ritenuta, allo stato, idonea a integrare una causa di forza maggiore. Il nuovo rapporto di lavoro prodotto dal ricorrente, successivo all'instaurazione del procedimento, è stato considerato non sufficiente a incidere sulla legittimità originaria della revoca, dovendo il sindacato cautelare riferirsi principalmente al quadro procedimentale esistente al momento dell'adozione dell'atto. Il difetto di fumus ha assorbito la valutazione comparativa del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della non univocità del quadro giurisprudenziale e della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    prevede la revoca del nulla osta qualora lo straniero non si rechi presso lo Sportello unico per la firma del contratto di soggiorno entro il termine previsto, salva la ricorrenza di cause di forza maggiore

    La mancata presentazione alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno giustifica la revoca del nulla osta, salvo che sia dimostrata una causa di forza maggiore; la giustificazione degli improrogabili impegni di lavoro non è stata ritenuta idonea.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare incidentale, valutata dal TAR mediante il requisito del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base, insieme al regolamento europeo in materia di dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 appare giustificata quando lo straniero non si presenta entro il termine alla convocazione per la firma del contratto di soggiorno, salvo la prova di una causa di forza maggiore.
  • La mera allegazione di improrogabili impegni di lavoro, non accompagnata dalla produzione della documentazione essenziale richiesta e dalla dimostrazione di un impedimento qualificabile come forza maggiore, non è sufficiente a escludere la legittimità cautelarmente valutabile della revoca del nulla osta.
  • La sopravvenuta instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro non incide automaticamente sulla legittimità originaria della revoca del nulla osta, quando il rapporto con il datore originario non sia stato legittimamente instaurato e il contratto di soggiorno non sia stato regolarmente concluso.
  • Nel giudizio cautelare sulla legittimità di una revoca amministrativa, il sindacato deve ancorarsi principalmente al quadro fattuale e procedimentale esistente al momento dell'adozione dell'atto; fatti successivi possono non essere sufficienti, da soli, a fondare il fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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