Corte di giustizia, Sentenza C-243/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 novembre 2022. — TOYA sp. z o.o. e Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji contro Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Telecomunicazioni – Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) – Articolo 8, paragrafo 3 – Direttiva 2014/61/UE – Articolo 1, paragrafi 3 e 4, e articolo 3, paragrafo 5 – Potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di imporre condizioni regolamentari ex ante riguardo all’accesso all’infrastruttura fisica di un operatore di rete che non detiene un significativo potere di mercato – Assenza di una controversia relativa all’accesso. — Causa C-243/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2014/61/UE consente, nei limiti del diritto UE, misure nazionali più incisive per favorire la condivisione delle infrastrutture fisiche. In combinato disposto con le direttive accesso e quadro, tali misure possono essere imposte ex ante anche nei confronti di operatori non SMP. Non è quindi necessario che esista una controversia specifica sull’accesso né che sia stata accertata l’assenza di concorrenza effettiva.
Rinvio pregiudiziale in materia di telecomunicazioni: se il diritto UE consenta a un’autorità nazionale di imporre ex ante a un operatore non SMP condizioni di accesso alla sua infrastruttura fisica anche senza una controversia specifica.
La questione giuridica
Se l’articolo 1, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/61/UE, letti in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con gli articoli 8 e 12 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ostino a che l’autorità nazionale di regolamentazione imponga a un operatore di rete non designato come detentore di significativo potere di mercato condizioni regolamentari ex ante di accesso alla sua infrastruttura fisica, comprese modalità contrattuali e tariffe, in assenza di una controversia specifica e indipendentemente dallo stato concorrenziale del mercato.
Principio di diritto
Il diritto dell’Unione, e in particolare la direttiva 2014/61/UE letta alla luce delle direttive accesso e quadro, non osta a che un’autorità nazionale di regolamentazione imponga a un operatore di rete non designato come detentore di significativo potere di mercato condizioni ex ante di accesso alla sua infrastruttura fisica, incluse regole procedurali e tariffe, anche in assenza di una controversia concreta e senza previa dimostrazione di una concorrenza non effettiva nel mercato; tale intervento è coerente con gli obiettivi di condivisione delle infrastrutture, prevenzione delle controversie e promozione della concorrenza sostenibile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)
- Direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro)
- Direttiva 2009/140/CE
- Direttiva 2014/61/UE
- Direttiva (UE) 2018/1972
- Articoli 8, 12 direttiva 2002/21/CE
- Articolo 5, paragrafo 1, articolo 8, paragrafo 3, direttiva 2002/19/CE
- Articolo 1, paragrafi 3 e 4, articolo 3, paragrafi 4 e 5, direttiva 2014/61/UE
Accesso ex ante all’infrastruttura fisica di un operatore di rete non SMP
La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in materia di telecomunicazioni e accesso alle infrastrutture fisiche. Il giudice polacco chiedeva se il diritto dell’Unione consenta all’autorità nazionale di regolamentazione di imporre a un operatore di rete, non designato come detentore di significativo potere di mercato, condizioni ex ante di accesso alla propria infrastruttura fisica, anche in assenza di una controversia concreta.
Fatti e procedimento principale
La TOYA sp. z o.o., operatore di rete e impresa di telecomunicazioni, era stata destinataria di una decisione del presidente dell’UKE dell’11 settembre 2018. Con tale atto erano state fissate le condizioni di accesso alla sua infrastruttura fisica, costituita da canalizzazioni per cavi e telecomunicazioni negli immobili, imponendo anche l’obbligo di predisporre accordi quadro e contratti specifici sulla base di quelle condizioni. La misura era stata adottata sulla base della legge polacca WRUIST e senza che fosse stata previamente accertata una posizione di significativo potere di mercato in capo alla TOYA.
Normativa dell’Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), soprattutto l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 8, paragrafo 3;
- la direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), in particolare gli articoli 8 e 12;
- la direttiva 2014/61/UE, in particolare l’articolo 1, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 3, paragrafi 4 e 5.
La direttiva 2014/61 ha natura di armonizzazione minima e lascia impregiudicato, in caso di conflitto, il quadro normativo specifico delle direttive sulle comunicazioni elettroniche.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza, se le disposizioni menzionate ostino a una disciplina nazionale che:
- impone ex ante condizioni di accesso all’infrastruttura fisica di un operatore;
- si applica a un operatore non SMP;
- opera indipendentemente dall’esistenza di una controversia tra le parti;
- prescinde da una previa constatazione di concorrenza effettiva nel mercato.
La seconda questione, riferita anche alla direttiva 2018/1972, è stata ritenuta irrilevante ratione temporis, poiché la decisione impugnata era anteriore all’entrata in applicazione di tale direttiva.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 3 della direttiva 2014/61 disciplina in primo luogo la risoluzione di controversie ex post sull’accesso alle infrastrutture fisiche, ma non esclude espressamente misure regolamentari ex ante. Inoltre, la direttiva 2014/61 stabilisce requisiti minimi, consentendo agli Stati membri di adottare misure più ampie, purché conformi al diritto dell’Unione.
Decisivo è però il coordinamento con le direttive accesso e quadro, che prevalgono in caso di conflitto. In tale quadro:
- l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva accesso vieta in via di principio l’imposizione di alcuni obblighi agli operatori non SMP, ma prevede eccezioni;
- l’articolo 5, paragrafo 1, consente alle autorità nazionali di imporre obblighi anche a imprese che controllano l’accesso agli utenti finali, senza subordinare tale potere alla previa qualificazione come operatore SMP;
- l’articolo 12 della direttiva quadro autorizza obblighi di coubicazione e condivisione di elementi di rete anche senza accertamento di significativo potere di mercato.
La Corte sottolinea inoltre che nessuna disposizione citata subordina tali interventi regolatori all’esistenza di una controversia specifica. Sul piano teleologico, la misura ex ante favorisce la condivisione dell’infrastruttura esistente, riduce i costi di installazione delle reti ad alta velocità, previene le controversie e contribuisce alla concorrenza sostenibile, all’interoperabilità e agli interessi degli utenti finali.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 1, paragrafi 3 e 4, e l’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2014/61/UE, letti in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva accesso, nonché con gli articoli 8 e 12 della direttiva quadro, non ostano a che un’autorità nazionale di regolamentazione imponga a un operatore di rete non designato come SMP condizioni ex ante di accesso alla sua infrastruttura fisica, comprese regole contrattuali e tariffe, anche senza controversia e senza previa verifica della concorrenza effettiva.
Principio affermato
L’autorità nazionale di regolamentazione può, nel quadro delle direttive sulle comunicazioni elettroniche e della direttiva 2014/61, adottare misure ex ante sull’accesso all’infrastruttura fisica di un operatore di rete non SMP; l’assenza di una controversia concreta non impedisce tale intervento, purché esso sia coerente con gli obiettivi di condivisione delle infrastrutture, proporzionalità e promozione della concorrenza sostenibile.
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