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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-304/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 novembre 2022. — VT contro Ministero dell'Interno e Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a 30 anni per l’assunzione dei commissari di polizia – Giustificazioni. — Causa C-304/21

Giurisprudenza europea62021CJ0304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato il limite di età di 30 anni previsto in Italia per l’accesso al concorso per commissari di polizia. Ha qualificato la misura come discriminazione diretta fondata sull’età, rientrante nel campo di applicazione della direttiva 2000/78. La giustificazione è rimessa al giudice nazionale: il limite può reggere solo se le funzioni dei commissari richiedono effettivamente capacità fisiche particolari e se la misura risulta proporzionata rispetto alla finalità perseguita. In mancanza di queste condizioni, il limite è contrario al diritto dell’Unione.

Divieto di accesso al concorso per commissario di polizia per età superiore a 30 anni e sua compatibilità con la direttiva 2000/78/CE

La questione giuridica

Se la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta, osti a una normativa nazionale che fissa a 30 anni il limite massimo di età per partecipare a un concorso per l’assunzione di commissari di polizia; e, in caso affermativo, se tale limite possa essere giustificato dalla natura delle funzioni, dal carattere operativo del servizio o da obiettivi legittimi legati alla formazione e a un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

Principio di diritto

Una normativa nazionale che fissa a 30 anni il limite massimo di età per partecipare a un concorso per commissari di polizia costituisce una disparità di trattamento direttamente basata sull’età; essa è incompatibile con la direttiva 2000/78, letta alla luce dell’articolo 21 della Carta, salvo che il giudice nazionale accerti che le funzioni effettivamente svolte richiedano capacità fisiche particolari e che il limite sia, rispetto alla finalità legittima perseguita, proporzionato e necessario. In difetto di tali condizioni, il limite di età non può essere giustificato né ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, né ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 3 TUE
  • Articolo 10 TFUE
  • Direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), della direttiva 2000/78/CE

Limite di età per il concorso da commissario di polizia

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra VT e il Ministero dell’Interno. Al centro del giudizio vi è la legittimità, alla luce della direttiva 2000/78/CE e dell’articolo 21 della Carta, del limite massimo di 30 anni per partecipare al concorso per commissari della Polizia di Stato.

Fatti e procedimento principale

VT aveva tentato di presentare domanda al concorso bandito il 2 dicembre 2019 per 120 posti di commissario della Polizia di Stato, ma il sistema informatico gli impediva l’inoltro perché aveva già superato i 30 anni e non rientrava nelle deroghe previste.

  • Il TAR Lazio respingeva il ricorso, ritenendo il limite ragionevole.
  • VT proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo il contrasto della disciplina con il diritto dell’Unione e con la Costituzione italiana.

Normativa nazionale rilevante

La Corte richiama, tra le altre, le seguenti disposizioni interne:

  • articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 334/2000, che rinvia al regolamento per la fissazione del limite di età, comunque non superiore a 30 anni;
  • articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 334/2000, che descrive le funzioni del commissario di polizia come funzioni di natura direttiva, di collaborazione e di coordinamento, oltre che di formazione del personale;
  • articolo 3, comma 4, del medesimo decreto, che riserva il 20% dei posti a personale già in servizio con età non superiore a 40 anni;
  • decreto ministeriale n. 103/2018, che fissa il limite massimo di età di 30 anni per l’accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se la direttiva 2000/78/CE, letta alla luce dell’articolo 21 della Carta, osti a una normativa nazionale che:

  • vieta l’accesso al concorso a chi abbia compiuto 30 anni;
  • possa essere giustificata dall’esigenza di garantire il carattere operativo della Polizia di Stato;
  • possa essere giustificata dal bisogno di assicurare una formazione adeguata e un ragionevole periodo di servizio prima del pensionamento.

Inquadramento giuridico della Corte

La Corte osserva preliminarmente che l’articolo 3 TUE e l’articolo 10 TFUE non sono pertinenti alla soluzione della controversia. Ricostruisce quindi la questione alla luce della direttiva 2000/78/CE e dell’articolo 21 della Carta, ribadendo che il divieto di discriminazione fondata sull’età è concretizzato dalla direttiva nel settore dell’occupazione e delle condizioni di lavoro.

Campo di applicazione e discriminazione diretta

La Corte afferma che la norma italiana incide sulle condizioni di accesso all’impiego nel settore pubblico, poiché impedisce a chi ha superato i 30 anni di partecipare al concorso. Essa rientra quindi nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE.

Inoltre, la misura realizza una discriminazione diretta:

  • tratta in modo meno favorevole una persona solo perché ha compiuto 30 anni;
  • introduce quindi una disparità di trattamento direttamente fondata sull’età ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.

Verifica della giustificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1

La Corte esamina anzitutto se la disparità possa essere giustificata perché l’età costituirebbe un requisito essenziale e determinante per svolgere l’attività lavorativa.

Ricorda che una simile deroga va interpretata restrittivamente e che conta non il motivo in sé, ma la caratteristica ad esso collegata. Nel caso dei servizi di polizia, in astratto, il possesso di capacità fisiche particolari può essere un requisito essenziale per funzioni operative che implicano protezione di persone e beni, arresto di autori di reato, pattugliamento e interventi di ordine pubblico.

Tuttavia, nella causa in esame il giudice del rinvio descrive le funzioni del commissario di polizia come essenzialmente direttive e amministrative. Ne deriva che:

  • spetta al giudice nazionale verificare le funzioni effettivamente esercitate in modo abituale dai commissari;
  • se tali funzioni non richiedono capacità fisiche particolari, il limite di età è incompatibile con l’articolo 4, paragrafo 1;
  • se invece tali capacità sono richieste, il giudice deve ancora verificare la proporzionalità della misura.

La Corte richiama i precedenti Vital Pérez, Salaberria Sorondo e Wolf per distinguere tra corpi o ruoli con compiti prevalentemente operativi e ruoli con funzioni soprattutto amministrative. Sottolinea inoltre che una prova fisica eliminatoria nel concorso è un indice rilevante di selezione meno restrittiva, e che la presenza di deroghe per alcune categorie di candidati può mettere in discussione la coerenza della misura.

Verifica della giustificazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1

La Corte esamina anche la possibile giustificazione fondata sulla disciplina speciale delle disparità di trattamento in ragione dell’età.

Osserva che, in mancanza di una finalità espressamente indicata dalla normativa, il giudice deve ricostruire l’obiettivo perseguito dal contesto complessivo della misura. Solo finalità di politica sociale possono giustificare una deroga ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.

La Corte esclude che il limite di 30 anni sia, in linea di principio:

  • necessario per assicurare un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, dato che l’età pensionabile è fissata a 61 anni;
  • dimostrato come appropriato e necessario per garantire la formazione dei commissari.

Pertanto, salvo verifica contraria del giudice del rinvio, la misura non può essere giustificata neppure ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE, letti alla luce dell’articolo 21 della Carta, ostano a una normativa nazionale che fissa a 30 anni il limite massimo di età per partecipare al concorso per commissari di polizia, qualora le funzioni effettivamente svolte non richiedano capacità fisiche particolari o, se tali capacità sono richieste, qualora il limite risulti sproporzionato.

Principio affermato

Il solo obiettivo di garantire l’efficienza del servizio di polizia non basta a giustificare un limite di età automatico per l’accesso a funzioni di commissario: occorre una verifica concreta sulle mansioni effettive e sulla proporzionalità della misura rispetto alla finalità perseguita.

Come è indicizzato

Materiediscriminazione fondata sull’etàaccesso all’impiego nel settore pubblicopolizia e servizi operativiparità di trattamento in materia di occupazione

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