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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-147/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2022. — Novartis Pharma GmbH contro Abacus Medicine A/S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9, paragrafo 2 – Diritto conferito dal marchio – Articolo 15 – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Importazione parallela di medicinali – Riconfezionamento del prodotto recante il marchio – Nuovo imballaggio esterno – Opposizione del titolare del marchio – Compartimentazione artificiosa dei mercati tra Stati membri – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 47 bis – Caratteristiche di sicurezza – Sostituzione – Caratteristiche di sicurezza equivalenti – Regolamento delegato (UE) 2016/161 – Articolo 3, paragrafo 2 – Sistema di prevenzione delle manomissioni – Identificativo univoco. — Causa C-147/20

Giurisprudenza europea62020CJ0147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia tra titolare del marchio e importatore parallelo di medicinali riconfezionati in Germania. Precisa che il diritto di marchio non consente un’opposizione automatica al nuovo imballaggio quando il mantenimento della confezione originaria con sostituzione del sistema antimanomissione renderebbe oggettivamente difficile l’accesso al mercato a causa del rifiuto dei consumatori. Chiarisce inoltre che l’identificativo univoco può essere apposto con etichetta, se questa è sicura e leggibile, senza obbligo di stampa diretta.

Importazione parallela di medicinali, riconfezionamento e marchio UE: quando il titolare può opporsi al nuovo imballaggio e all’apposizione dell’identificativo univoco mediante etichetta.

La questione giuridica

Se, in caso di riconfezionamento di medicinali importati parallelamente in un nuovo imballaggio esterno con riapposizione del marchio UE, il titolare del marchio possa opporsi quando la sostituzione del sistema di prevenzione delle manomissioni sull’imballaggio originario, effettuata conformemente alla direttiva 2001/83, lascia tracce visibili di apertura; se rilevi che tali tracce siano percepibili solo a seguito di verifica approfondita o solo all’apertura da parte del paziente; e se il codice a barre dell’identificativo univoco possa essere apposto sull’imballaggio mediante un’etichetta autoadesiva anziché stampato direttamente.

Principio di diritto

Il titolare di un marchio UE non può opporsi al riconfezionamento in un nuovo imballaggio esterno quando la sostituzione del sistema di prevenzione delle manomissioni sull’imballaggio originario, eseguita conformemente all’articolo 47 bis della direttiva 2001/83, lascia tracce visibili di apertura e tali tracce, valutate concretamente caso per caso, provocano nel mercato dello Stato membro di importazione una resistenza significativa dei consumatori tale da ostacolare l’accesso effettivo al mercato; in tal caso l’opposizione del titolare costituirebbe una compartimentazione artificiosa dei mercati. Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato 2016/161 non impone di stampare direttamente il codice a barre dell’identificativo univoco sull’imballaggio: esso può essere apposto mediante etichetta autoadesiva, purché l’etichetta non sia removibile senza danneggiamento e il codice resti perfettamente leggibile lungo tutta la catena di approvvigionamento per il periodo previsto dall’articolo 6.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 9, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 15, regolamento (UE) 2017/1001
  • Direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 47 bis, direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 54, lettera o), direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 54 bis, direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 40, direttiva 2001/83/CE
  • Articolo 63, paragrafo 1, direttiva 2001/83/CE
  • Direttiva 2011/62/UE
  • Regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 3, paragrafo 2, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 5, paragrafo 3, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 6, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 10, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 16, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 17, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 24, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 25, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 30, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 31, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 34, paragrafo 4, regolamento delegato (UE) 2016/161
  • Articolo 35, paragrafo 4, regolamento delegato (UE) 2016/161

Importazione parallela di medicinali e marchio UE: riconfezionamento, sicurezza e identificativo univoco

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Hamburg in una controversia tra Novartis Pharma GmbH e Abacus Medicine A/S sulla commercializzazione in Germania di medicinali Votrient importati parallelamente da altri Stati membri. La Corte si pronuncia sull’equilibrio tra tutela del marchio dell’Unione europea e disciplina UE sulla sicurezza dei medicinali.

Fatti e procedimento principale

Novartis è titolare in Germania dei diritti sui marchi Novartis e Votrient. Abacus Medicine distribuisce medicinali importati parallelamente e ha comunicato che, per rispettare la normativa tedesca e unionale in materia di sicurezza, avrebbe sostituito il confezionamento esterno originario con un nuovo imballaggio esterno. Novartis ha chiesto di vietare la commercializzazione di tali medicinali riconfezionati, sostenendo che il proprio diritto di marchio non fosse esaurito e che il riconfezionamento non fosse necessario.

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sintesi, se l’esercizio del diritto di marchio possa impedire il riconfezionamento quando la sostituzione del sistema di prevenzione delle manomissioni lascia tracce visibili di apertura, e se il codice a barre dell’identificativo univoco debba essere stampato direttamente sull’imballaggio oppure possa essere apposto con etichetta.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2017/1001, articoli 9 e 15;
  • la direttiva 2001/83/CE, in particolare gli articoli 40, 47 bis, 54, lettera o), 54 bis e 63;
  • la direttiva 2011/62/UE, che ha introdotto misure contro i medicinali falsificati;
  • il regolamento delegato (UE) 2016/161, in particolare gli articoli 3, 5, 6, 10, 16, 17, 24, 25, 30, 31, 34 e 35.

Quadro giurisprudenziale richiamato

La Corte si colloca nel solco della propria giurisprudenza in materia di importazioni parallele e riconfezionamento dei medicinali, richiamando in particolare:

  • Bristol-Myers Squibb e a. (C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93), sulla compartimentazione artificiosa dei mercati;
  • Boehringer Ingelheim e a. (C‑143/00 e C‑348/04), sul requisito di necessità del riconfezionamento;
  • Ferring Lægemidler (C‑297/15);
  • Junek Europ-Vertrieb (C‑642/16);
  • Mitsubishi Shoji Kaisha e Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C‑129/17), sulle funzioni del marchio.

Ragionamento della Corte sulle prime tre questioni

La Corte ricorda che il marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo, ma l’articolo 15 del regolamento 2017/1001 esaurisce tale diritto per i prodotti immessi in commercio nello SEE dal titolare o con il suo consenso, salvo motivi legittimi di opposizione.

In materia farmaceutica, il legislatore UE ha inoltre previsto, tramite la direttiva 2011/62 e il regolamento delegato 2016/161, un sistema di caratteristiche di sicurezza composto da:

  • identificativo univoco;
  • sistema di prevenzione delle manomissioni.

La Corte evidenzia che l’articolo 47 bis della direttiva 2001/83 consente la rimozione o copertura di tali caratteristiche solo a condizioni rigorose, tra cui la sostituzione con caratteristiche equivalenti. Ne deriva che il legislatore non ha inteso impedire in assoluto il riutilizzo dell’imballaggio originario, purché la sostituzione garantisca con pari efficacia autenticità, identificazione e prova di manomissione.

Quanto alle tracce visibili di apertura lasciate dalla sostituzione del sistema antimanomissione, la Corte afferma che esse non escludono di per sé l’equivalenza del sistema sostitutivo. Il punto decisivo non è la mera presenza di tracce, ma se tali tracce, nel mercato dello Stato membro di importazione o in una parte rilevante di esso, determinino una resistenza significativa dei consumatori tale da ostacolare l’accesso effettivo al mercato. Solo in tale ipotesi il riconfezionamento in un nuovo imballaggio può dirsi necessario e l’opposizione del titolare del marchio costituirebbe una compartimentazione artificiosa dei mercati.

La Corte precisa anche che non opera alcuna presunzione generale di diffidenza dei consumatori: il giudizio va fatto caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete al momento della commercializzazione. Il fatto che le tracce siano visibili solo con controllo approfondito da parte di grossisti o farmacisti, o solo all’apertura da parte del paziente, può essere rilevante nella valutazione concreta, ma non modifica il criterio giuridico di fondo.

Ragionamento della Corte sulla quarta questione

In relazione all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato 2016/161, la Corte osserva che la norma disciplina la stampa del codice a barre Data Matrix da parte dei fabbricanti, ma il sistema complessivo prevede anche la possibilità di apporre un identificativo univoco equivalente quando il medicinale è riconfezionato o rietichettato.

Perciò il regolamento delegato non impone all’importatore parallelo di stampare direttamente il codice sull’imballaggio esterno: l’apposizione mediante etichetta autoadesiva è ammessa. Tuttavia l’etichetta deve essere tale da non poter essere rimossa senza danneggiamento e il codice deve rimanere perfettamente leggibile lungo l’intera catena di approvvigionamento e per il periodo minimo previsto dall’articolo 6.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • il titolare del marchio UE non può opporsi al riconfezionamento in un nuovo imballaggio esterno quando la sostituzione del sistema di prevenzione delle manomissioni, effettuata conformemente alla direttiva 2001/83, lascia tracce visibili di apertura e tali tracce ostacolano effettivamente l’accesso al mercato per effetto della resistenza significativa dei consumatori, da accertarsi caso per caso;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato 2016/161 non osta all’apposizione del codice a barre dell’identificativo univoco mediante etichetta autoadesiva, a condizione che l’etichetta non sia rimovibile senza danno e che la leggibilità sia garantita per tutta la durata prevista.

Principi operativi per il professionista

La sentenza conferma che, nel settore farmaceutico, il diritto di marchio non può essere usato per bloccare in modo automatico il parallel trade quando il mantenimento dell’imballaggio originario, pur formalmente possibile sul piano tecnico, non consente in concreto l’accesso effettivo al mercato. Allo stesso tempo, la Corte legittima soluzioni tecniche di rietichettatura con etichetta, purché non compromettano la sicurezza e la tracciabilità del medicinale.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaimportazione parallela di medicinaliriconfezionamento e rietichettaturasicurezza dei medicinalilibera circolazione delle merci

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