Corte di giustizia, Sentenza C-204/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2022. — Bayer Intellectual Property GmbH contro kohlpharma GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Marchi – Direttiva (UE) 2015/2436 – Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi – Articolo 10, paragrafo 2 – Diritti conferiti dal marchio – Articolo 15 – Esaurimento dei diritti conferiti dal marchio – Importazione parallela di medicinali – Riconfezionamento del prodotto recante il marchio – Nuovo imballaggio esterno – Opposizione del titolare del marchio – Compartimentazione artificiosa dei mercati tra Stati membri – Medicinali per uso umano – Direttiva 2001/83/CE – Articolo 47 bis – Caratteristiche di sicurezza – Sostituzione – Caratteristiche di sicurezza equivalenti – Regolamento delegato (UE) 2016/161 – Articolo 3, paragrafo 2 – Sistema di prevenzione delle manomissioni – Identificativo univoco. — Causa C-204/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato un conflitto tra disciplina dei marchi e norme UE sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali, in un caso di importazione parallela di Androcur dalla Germania dai Paesi Bassi. Ha stabilito che rietichettatura e nuovo imballaggio sono equivalenti sotto il profilo delle caratteristiche di sicurezza, ma il titolare del marchio può opporsi al reboxing se la rietichettatura è oggettivamente possibile e il prodotto può accedere al mercato. Le tracce di apertura sull’imballaggio originario non bastano da sole a escludere la rietichettatura, salvo che provochino una concreta resistenza dei consumatori; la quarta questione è stata dichiarata irricevibile.
Rinvio pregiudiziale su marchi e medicinali importati parallelamente: equivalenza tra rietichettatura e nuovo imballaggio, opposizione del titolare del marchio e impatto delle caratteristiche di sicurezza antimanomissione.
La questione giuridica
Se, in presenza delle caratteristiche di sicurezza previste dalla direttiva 2001/83/CE e dal regolamento delegato (UE) 2016/161, la rietichettatura e il riconfezionamento in nuovo imballaggio siano soluzioni equivalenti; se il titolare del marchio possa opporsi al nuovo imballaggio quando la rietichettatura sarebbe possibile e sufficiente per l’accesso al mercato; se eventuali tracce visibili di apertura sull’imballaggio originario impediscano la rietichettatura o rendano necessario il nuovo imballaggio; e se linee guida nazionali restrittive sul riuso dell’imballaggio originario incidano sulla valutazione della necessità del reboxing.
Principio di diritto
L’articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE consente, se sono rispettate tutte le condizioni previste, sia il riconfezionamento in un nuovo imballaggio sia la rietichettatura di medicinali importati parallelamente, senza che una soluzione prevalga sull’altra. Il titolare del marchio può opporsi al nuovo imballaggio quando la rietichettatura è oggettivamente possibile nel rispetto delle regole sulle caratteristiche di sicurezza e consente l’effettivo accesso al mercato dello Stato membro di importazione; la presenza di tracce visibili di apertura non impedisce di per sé la rietichettatura, ma il nuovo imballaggio diventa necessario se tali tracce generano, in concreto, una forte resistenza dei consumatori tale da ostacolare l’accesso al mercato. La quarta questione è irricevibile perché ipotetica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2015/2436
- Articolo 10, paragrafo 2, direttiva (UE) 2015/2436
- Articolo 15, direttiva (UE) 2015/2436
- Direttiva 2001/83/CE
- Articolo 40, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 47 bis, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 54, lettera o), direttiva 2001/83/CE
- Articolo 54 bis, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 59, direttiva 2001/83/CE
- Articolo 63, paragrafo 1, direttiva 2001/83/CE
- Direttiva 2011/62/UE
- Regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 3, paragrafo 2, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 4, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 5, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 6, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 10, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 16, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 17, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 24, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 25, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 30, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 31, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 34, paragrafo 4, regolamento delegato (UE) 2016/161
- Articolo 35, paragrafo 4, regolamento delegato (UE) 2016/161
Riconfezionamento di medicinali importati parallelamente e caratteristiche di sicurezza
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Landgericht Hamburg, riguarda la commercializzazione in Germania di medicinali Androcur importati parallelamente dai Paesi Bassi. Il nodo centrale è il rapporto tra la disciplina dei marchi, la normativa sui medicinali per uso umano e le nuove regole sulle caratteristiche di sicurezza introdotte per contrastare i medicinali falsificati.
Fatti e procedimento principale
Bayer Intellectual Property GmbH, titolare del marchio tedesco Androcur, si è opposta alla scelta di kohlpharma GmbH di sostituire l’imballaggio esterno dei medicinali importati parallelamente. kohlpharma aveva comunicato che, per poter commercializzare in Germania il prodotto in confezioni da 50 e 100 compresse, sarebbe stato necessario rompere il sistema di prevenzione delle manomissioni presente sull’imballaggio originale e procedere quindi a un nuovo imballaggio.
La Bayer sosteneva che il nuovo imballaggio non fosse necessario, perché la rietichettatura avrebbe costituito un’alternativa sufficiente e meno invasiva. Il giudice tedesco ha quindi chiesto alla Corte come interpretare l’articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE e le norme sui marchi della direttiva 2015/2436.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto:
- la direttiva 2015/2436, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, sui diritti conferiti dal marchio, e l’articolo 15, sull’esaurimento dei diritti;
- la direttiva 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2012/26/UE, in particolare gli articoli 40, 47 bis, 54, lettera o), e 54 bis;
- la direttiva 2011/62/UE, che ha introdotto misure contro i medicinali falsificati;
- il regolamento delegato (UE) 2016/161, che disciplina in dettaglio identificativo univoco e sistema di prevenzione delle manomissioni.
La Corte evidenzia che l’articolo 54, lettera o), della direttiva 2001/83 impone caratteristiche di sicurezza sull’imballaggio esterno, mentre l’articolo 47 bis consente la loro rimozione o occultamento solo a condizioni rigorose, tra cui la sostituzione con caratteristiche equivalenti. Il regolamento 2016/161 precisa che le due caratteristiche di sicurezza sono l’identificativo univoco e il sistema di prevenzione delle manomissioni.
Prima questione: equivalenza tra rietichettatura e nuovo imballaggio
La Corte afferma che l’articolo 47 bis deve essere interpretato nel senso che, se tutte le condizioni previste sono rispettate, il riconfezionamento in un nuovo imballaggio e la rietichettatura costituiscono forme equivalenti di riconfezionamento quanto all’efficacia delle caratteristiche di sicurezza.
La Corte valorizza il fatto che la normativa UE non privilegia una forma sull’altra e che il legislatore ha espressamente ammesso la sostituzione delle caratteristiche di sicurezza. Ne consegue che sia il reboxing sia il relabelling sono possibili, purché il nuovo sistema sia equivalente in termini di autenticità, identificazione e prova di manomissione.
Seconda questione: opposizione del titolare del marchio al nuovo imballaggio
Quanto al diritto del titolare del marchio, la Corte ricorda che il marchio conferisce un diritto esclusivo, ma tale diritto si esaurisce per i prodotti immessi in commercio nell’Unione dal titolare o con il suo consenso. L’opposizione al riconfezionamento non è tuttavia ammessa quando comporti una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri, in particolare quando serva a compartimentare artificialmente i mercati.
La Corte conclude che il titolare del marchio può opporsi alla commercializzazione in nuovo imballaggio se l’importatore parallelo può oggettivamente procedere alla rietichettatura nel rispetto dell’articolo 47 bis e se il medicinale così rietichettato può effettivamente accedere al mercato dello Stato membro di importazione. In tal caso, il reboxing non è necessario.
Terza questione: tracce visibili di apertura sull’imballaggio
La Corte precisa che le tracce visibili di apertura causate dalla sostituzione del sistema antimanomissione non escludono di per sé l’equivalenza del sistema sostitutivo. Tali tracce sono compatibili con la normativa se è chiaro per gli operatori della catena di fornitura e per il consumatore che derivano dal riconfezionamento effettuato dall’importatore parallelo e non da una manomissione illecita.
Tuttavia, il titolare del marchio può opporsi al nuovo imballaggio se tali tracce non creano alcun ostacolo all’accesso al mercato. Se invece, sul mercato interessato o su una parte rilevante di esso, esse provocano una resistenza significativa dei consumatori tale da impedire l’effettivo accesso del medicinale rietichettato, il reboxing diventa necessario e l’opposizione del titolare non è ammissibile. La valutazione deve essere concreta e caso per caso.
Quarta questione: linee guida nazionali restrittive
La Corte dichiara irricevibile la quarta questione, perché il giudice del rinvio si riferiva a linee guida di altri Stati membri e non risultava che autorità tedesche avessero adottato indicazioni del tipo evocato. La situazione prospettata era quindi ipotetica e non collegata in modo sufficientemente diretto alla controversia principale.
Dispositivo
La Corte ha quindi statuito che:
- rietichettatura e nuovo imballaggio sono equivalenti ai fini dell’articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE;
- il titolare del marchio può opporsi al nuovo imballaggio quando la rietichettatura è possibile e consente l’accesso al mercato;
- le tracce visibili di apertura non impediscono automaticamente la rietichettatura, salvo che producano una concreta resistenza dei consumatori;
- la quarta questione è irricevibile.
Principi pratici per gli operatori
Per gli importatori paralleli di medicinali, la sentenza conferma che la rietichettatura resta una soluzione giuridicamente pienamente ammissibile, se conforme ai requisiti di sicurezza e se commercialmente praticabile nel mercato di destinazione. Per i titolari di marchi, il diritto di opporsi al reboxing sopravvive, ma non può essere esercitato per ostacolare artificialmente la circolazione dei medicinali quando il relabelling consente un accesso effettivo al mercato.
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