Ordinanza n. 3260/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede Napoli, depositata in data 30/11/2021 n. 7671
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 7671/2021 quanto al pagamento del rimborso del contributo unificato
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania depositata il 30 novembre 2021, n. 7671, nella parte relativa al mancato pagamento, da parte del Ministero della Giustizia, del rimborso del contributo unificato. Il giudice ha rilevato che nella sentenza presupposta era stato nominato un commissario ad acta, in sostituzione dell'amministrazione, per l'eventuale mancata ottemperanza. Ne consegue che le contestazioni relative all'omissione o all'inesatta esecuzione non sono ordinariamente imputabili all'amministrazione, ma devono essere proposte mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza contro l'attività o l'inerzia del commissario, ai sensi dell'art. 114, commi 1 e 6, c.p.a. Il ricorso è stato quindi interpretato, in applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta. Il giudice ha poi rilevato l'applicabilità dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, come modificato dall'art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, che prevede la sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, per il biennio decorrente dopo i venti giorni successivi all'entrata in vigore della modifica normativa.
La decisione
Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi, allo stato, sui profili di rito, sul merito della pretesa esecutiva e sulle spese. Ha ritenuto che la sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 riguardi tutti i giudizi di ottemperanza concernenti i crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, comprese le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione. La sospensione è stata disposta ai sensi del combinato disposto dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
"l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire ... nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza"
Il giudizio di ottemperanza può essere promosso contro l'omessa o elusiva esecuzione imputabile all'amministrazione, quale soggetto primariamente responsabile dell'ottemperanza.
art. 21 c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta, che subentra all'amministrazione nell'esecuzione del giudicato.
art. 114, commi 1, 5 e 6, c.p.a.
"le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni"
Quando l'esecuzione è affidata a un commissario ad acta, le contestazioni delle parti sull'attività o sull'inerzia del commissario si propongono al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna del giudizio.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disciplina speciale, la base processuale per disporre la sospensione del giudizio.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
"i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi"
Introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001, estesa anche alle fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
Ha modificato l'art. 5-sexies l. n. 89/2001 introducendo, tra l'altro, il comma 12-bis.
Massime di principio
- Quando il giudicato deve essere eseguito da un commissario ad acta nominato in sostituzione dell'amministrazione, le contestazioni relative alla mancata, incompleta o non corretta esecuzione devono essere rivolte contro l'attività o l'inerzia del commissario mediante reclamo al giudice dell'ottemperanza, anziché mediante un nuovo giudizio imputato all'amministrazione.
- In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come giudizio di ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l'inerzia del commissario ad acta, quando dal contenuto dell'atto emerga tale effettivo oggetto.
- La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi a crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 comprende anche le fasi incidentali e le controversie concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
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