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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04489/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per furto aggravato resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del furto di un autocarro con le aggravanti dell'uso di violenza sulle cose e del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede. I motivi dedotti erano due: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a una presunta confessione stragiudiziale, che la difesa riteneva non utilizzabile o non correttamente valutata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 625 c.p., contestando la sussistenza delle aggravanti. La Corte di cassazione ha ritenuto che il primo motivo riproponesse argomentazioni già svolte in appello e disattese con motivazione logica, osservando che la registrazione di un colloquio tra l'imputato e il padre della persona offesa, unitamente alla testimonianza di quest'ultimo, era stata correttamente valutata dal giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la doglianza è stata giudicata generica e non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il parcheggio del veicolo in area non recintata e con portiere chiuse per desumere le aggravanti.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    È richiamato in relazione alle aggravanti del furto; la Corte ha ritenuto corretta la loro applicazione sulla base delle circostanze fattuali accertate in merito al luogo e alle modalità del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione e l'interpretazione di una registrazione di conversazione acquisita da un privato costituiscono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o irragionevole.
  • In sede di legittimità non è consentita la mera reiterazione di censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, quando il ricorso non si confronti effettivamente con le ragioni della decisione impugnata.
  • Le doglianze sulle circostanze aggravanti devono essere specifiche e confrontarsi con gli elementi fattuali valorizzati nella sentenza; in difetto, il motivo è generico e non può fondare l'annullamento.
  • Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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