Sentenza del 19/01/2018 n. 287 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Avviso di liquidazione - Area edificatoria che perde la vocazione - Valore - Medesimo - Effetti - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la determinazione del valore venale dell’area, sostenendo che la mera destinazione edificatoria non comporta automaticamente l’attribuzione del medesimo valore a tutte le aree edificabili. La perdita della condizione di inedificabilità apre alla valutazione concreta del terreno, ma occorre considerare l’effettiva attualità, intensità e potenzialità dell’edificazione, nonché le caratteristiche specifiche dell’area.
La decisione
La sentenza ha affermato che la vocazione edificatoria non determina, da sola, un valore uniforme né necessariamente un incremento automatico del valore del suolo. Nella determinazione del valore venale devono essere valutate in concreto la maggiore o minore attualità e potenzialità edificatoria dell’area. Il principio è stato riferito sia all’ICI sia all’imposta di registro. Sulla base del principio enunciato, la pretesa fiscale non può fondarsi esclusivamente sulla qualificazione urbanistica astratta, ma deve considerare le concrete caratteristiche e possibilità di utilizzazione edificatoria del terreno.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Per l’ICI, il valore dell’area fabbricabile deve essere determinato considerando il valore venale in comune commercio, tenendo conto delle caratteristiche concrete del terreno e della sua effettiva potenzialità edificatoria.
Art. 51, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Per l’imposta di registro, la base imponibile deve riflettere il valore venale effettivo del bene; la sola destinazione edificatoria non è sufficiente a giustificare una valutazione uniforme o massima.
Cassazione, sentenza n. 25506/2006
La qualificazione di un’area come edificabile consente la valutazione del suo valore venale, ma non attribuisce automaticamente a tutte le aree edificabili lo stesso valore. Devono essere considerate l’attualità e la concreta potenzialità dell’edificazione.
Massime di principio
- La classificazione urbanistica di un terreno come edificabile costituisce un elemento rilevante, ma non determina automaticamente il suo valore fiscale.
- La valutazione deve essere concreta e riferita alle effettive possibilità edificatorie, considerando vincoli, tempi, oneri, accessibilità, volumetria e stato di urbanizzazione.
- Aree formalmente edificabili possono avere valori molto diversi in ragione della maggiore o minore attualità e potenzialità dell’edificazione.
- L’Amministrazione finanziaria non può fondare la rettifica soltanto sulla destinazione edificatoria astratta o su valori standard, senza dimostrare la coerenza della stima con le caratteristiche specifiche dell’area.
- Il contribuente può contestare la pretesa fiscale evidenziando che l’edificabilità è meramente potenziale, differita o gravata da limitazioni tali da ridurre il valore venale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 13 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 16 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 20 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 19 gen 2018Sentenza del 19/01/2018 n. 22 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →