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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 40140/2021 del 15/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto il rimborso del PREU versato/ritenuto per l'anno 2008 sostenendo che il tributo era stato trattenuto dalle concessionarie (Atlantis World Group of Companies N.V. e Cogetetech Spa) quali sostituti d'imposta e che tale prelievo costituiva una ritenuta deducibile ai sensi dell'art. 99 TUIR; deduceva inoltre tardività della decadenza e richiamava l'applicazione dell'art. 40 DPR n. 640/1972 per il termine di rimborso. La CTR aveva riformato la CTP ritenendo il contribuente decaduto e l'Agenzia delle entrate non legittimata passiva; la ricorrente impugnava in cassazione sostenendo (in sintesi) che il PREU fosse suscettibile di rimborso nei suoi confronti e che i termini e le norme citate fossero erratamente applicate dalla CTR.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Motiva che, in base alla normativa primaria e regolamentare (art. 39, commi 13 e 13-bis d.l. n. 269/2003 e i decreti ministeriali attuativi), il soggetto passivo del PREU è il concessionario individuato dalla normativa, che determina la base imponibile, effettua i versamenti periodici e utilizza eventuali crediti annuali. Il PREU è un'imposta sul consumo computata sull'importo della giocata e non sul reddito; il gestore/"operatore" che materialmente incassa i proventi è un soggetto ausiliario/agente contabile del concessionario e non il soggetto passivo d'imposta. Pertanto la controversia in ordine alla misura delle somme riconosciute dal concessionario al gestore è una lite fra privati (gestore vs concessionario) e l'Agenzia delle entrate è estranea; l'eventuale rimborso non poteva essere richiesto all'Agenzia delle entrate. Sono ritenute irrilevanti le eccezioni sull'applicabilità dell'art. 40 DPR 640/1972, sull'art. 64 DPR 600/1973 e sull'art. 99 TUIR rispetto alla posizione della ricorrente. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €7.300,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 13, d.l. n. 269 del 2003 (testo modificato dalla L. n. 296/2006)

    13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate, dovuto dal soggetto al quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta... A decorrere dal 26 luglio 2004 il soggetto passivo d'imposta è identificato nell'ambito dei concessionari..."

    La Corte interpreta la norma nel senso che il PREU ha come soggetto passivo esclusivo il concessionario; il concessionario non agisce come "sostituto d'imposta" del gestore ma ha un'obbligazione propria di pagamento del tributo.

  • art. 39, comma 13-bis, d.l. n. 269 del 2003

    "13-bis. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici... Con provvedimenti... sono individuati: a) i periodi contabili... b) le modalità di calcolo... c) i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo... e) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito... f) i termini e le modalità con cui i concessionari di rete... comunicano... i dati relativi alle somme giocate..."

    Attribuisce al concessionario gli obblighi organizzativi e contabili (determinazione base imponibile, versamenti periodici e saldo, utilizzo del credito) e la responsabilità diretta per il PREU; la rete telematica e la comunicazione dei dati sono funzionali al calcolo e al versamento da parte del concessionario.

  • D.M. 12/04/2007 (Ministero delle Finanze)

    Regolamenta l'attuazione del PREU attribuendo al concessionario la determinazione della base imponibile e degli adempimenti relativi ai versamenti e all'utilizzo dell'eventuale credito annuale.

  • D.M. 23/04/2007

    Disciplina le modalità di comunicazione delle somme giocate e dei dati degli apparecchi, nonché la gestione del credito annuale, imponendo gli adempimenti in capo al concessionario.

  • art. 40, DPR n. 640/1972

    La Corte ritiene la disciplina dell'art. 40 (rimborso per ritenute operate dal sostituto) inapplicabile alla richiesta della ricorrente, poiché il PREU non opera quale ritenuta da parte di un sostituto d'imposta statale ma costituisce obbligazione diretta del concessionario.

  • art. 37, DPR n. 602/1973

    Richiamato nella vicenda in ordine ai termini di decadenza per il rimborso, ma la Corte conferma che detto regime non trova applicazione se l'obbligazione non è quella prevista per ritenute operate dall'Amministrazione statale.

  • art. 64, DPR n. 600/1973

    La Corte considera irrilevante l'art. 64 rispetto alla posizione della ricorrente, non sussistendo i presupposti per applicarlo nel caso concreto.

  • art. 99 TUIR

    La Corte esclude che il PREU sia deducibile in capo alla ricorrente quale componente di costo/rimborso deducibile: il tributo non è riferibile al reddito della contribuente in modo da consentirne la deduzione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 334/2006

    Richiamata per affermare che il PREU è un'imposta sul consumo (tributaria) e non un'imposta sul reddito; il giocatore è contribuente di fatto mentre il concessionario è contribuente di diritto.

Massime di principio

  • Il PREU è un'imposta sul consumo la cui titolarità passiva spetta al concessionario: chi svolge l'attività di gestore/operatore non è il soggetto passivo d'imposta e non può ottenere il rimborso direttamente dall'Agenzia delle entrate per presunte "ritenute" PREU operate dal concessionario.
  • Se si ritiene di aver subito trattenute o di avere un credito derivante dal PREU, la controversia va in primo luogo promossa nei confronti del concessionario (azione civile/contrattuale o contabile), non contro l'Amministrazione finanziaria.
  • Prima di proporre istanze di rimborso amministrative o giudiziali contro l'Amministrazione, occorre verificare concretamente chi è il soggetto passivo previsto dalla normativa e se il credito contestato è riconducibile a una ritenuta di legge o a un rapporto tra privati.
  • La disciplina procedurale (termini di decadenza, rimedi previsti per ritenute) non si applica se il pagamento contestato non rientra nella fattispecie delle ritenute operate da un sostituto d'imposta previsto dalla legge; in tali casi il rimedio amministrativo contro l'Agenzia delle entrate rischia di essere improcedibile.
  • Documentare compiutamente la natura delle somme incassate e il rapporto contrattuale con il concessionario (convenzioni, rendicontazioni, scassettamenti) è essenziale per valutare se sussista titolo per un'azione verso il concessionario o, in casi specifici, istanze verso altri enti competenti (es. Amministrazione autonoma dei monopoli/agenzie competenti).

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