Sentenza n. 1570/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di una sentenza civile passata in giudicato recante condanna al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 1.146,35 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora dal 15 settembre 2021 fino al soddisfo, di euro 40 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 231/2002 e delle spese di lite, liquidate in euro 2.264,00 oltre spese generali, IVA e CPA. La sentenza civile non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Comune il 25 ottobre 2023. Dedotta la mancata esecuzione del titolo, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Comune era obbligato a dare integrale esecuzione alla sentenza civile passata in giudicato e che l’amministrazione non aveva dimostrato di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Comune di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, al netto di eventuali importi già corrisposti, nonché delle ulteriori spese documentate sostenute per il giudizio di ottemperanza. È stato assegnato al Comune il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il segretario comunale di Trebisacce, con facoltà di delega, attribuendogli 60 giorni per provvedere decorrenti dall’istanza della parte ricorrente. Il compenso del commissario, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA, CPA e ulteriori spese documentate.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002
La somma di euro 40,00 era stata riconosciuta dal giudice civile in favore della creditrice quale importo dovuto ai sensi della disposizione richiamata.
artt. 112 ss. c.p.a.
Le disposizioni fondano l’azione di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione integrale del giudicato, fissare un termine per l’adempimento e nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una sentenza civile recante una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione deve essere eseguito integralmente dall’amministrazione obbligata; la mancata prova dell’adempimento giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, disponendo il pagamento delle somme dovute in base al titolo giudiziale, degli interessi e delle spese ulteriori documentate.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli i poteri necessari per dare esecuzione al giudicato e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione che, senza dimostrare l’intervenuto adempimento, ha reso necessario il ricorso.
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