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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/429

Regolamento delegato (UE) 2019/429 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro

Normativa europea32019R0429

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce la metodologia e i criteri che la Commissione deve applicare per valutare i regimi volontari di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro, al fine di riconoscerne l’equivalenza rispetto al regolamento (UE) 2017/821. La valutazione si basa sulla metodologia OCSE e considera sia la progettazione delle regole del regime sia la loro effettiva attuazione. Sono disciplinate la ricevibilità delle domande, i criteri di valutazione, il coinvolgimento dell’OCSE e delle autorità nazionali, la trasparenza del procedimento e le misure da adottare in caso di carenze dei regimi riconosciuti.

Metodologia e criteri per la valutazione e il riconoscimento, da parte della Commissione, dei regimi di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro.

Ambito di applicazione

Si applica ai regimi, o alle parti di regimi, relativi ai metalli e minerali rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/821, come indicati nel suo allegato I. Riguarda la procedura con cui la Commissione valuta se tali regimi agevolino il rispetto degli obblighi di dovere di diligenza degli operatori economici e possano essere riconosciuti come equivalenti. Non disciplina la verifica periodica dei regimi già riconosciuti né le modifiche intervenute nel tempo, aspetti rimessi all'articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/821.

Metodologia e criteri per il riconoscimento dei regimi di dovere di diligenza per stagno, tantalio, tungsteno e oro

Il regolamento delegato definisce il quadro operativo con cui la Commissione europea valuta i regimi volontari di dovere di diligenza nella filiera di stagno, tantalio, tungsteno e oro, al fine di stabilirne il riconoscimento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821. La logica di fondo è assicurare che tali regimi siano realmente idonei ad aiutare gli operatori economici a rispettare gli obblighi UE relativi ai minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, in coerenza con le Linee guida OCSE e con il quadro in cinque fasi del dovere di diligenza.

Contesto e finalità

Il regolamento si inserisce nella strategia dell’Unione di interrompere il nesso tra sfruttamento dei minerali e finanziamento dei conflitti violenti, valorizzando strumenti di approvvigionamento responsabile. Il considerando evidenzia che il regolamento (UE) 2017/821 prevede obblighi di dovere di diligenza applicabili dal 1° gennaio 2021 agli importatori dell’Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio, e che possono esistere regimi volontari già operativi con obiettivi analoghi. Il presente atto serve quindi a tradurre in criteri applicativi la facoltà della Commissione di riconoscere tali regimi come equivalenti.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’intervento ai regimi, o alle parti di regimi, che riguardano i metalli e i minerali rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/821, come indicati nel suo allegato I. La disciplina si concentra sulla fase di valutazione e riconoscimento iniziale dei regimi; restano esclusi la verifica periodica dei regimi già riconosciuti e la disciplina delle modifiche successive, che sono trattate dall’articolo 8, paragrafi 4 e 5, del regolamento di base.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 richiama anzitutto le definizioni del regolamento (UE) 2017/821 e precisa alcuni concetti chiave utili alla procedura. In particolare:

  • il "regime" coincide con il regime per l’esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento definito dal regolamento (UE) 2017/821;
  • il "richiedente" è il soggetto che presenta o intende presentare la domanda di riconoscimento;
  • i "titolari dei regimi" sono i soggetti indicati nell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/821;
  • gli "operatori economici partecipanti al regime" sono i soggetti sottoposti ad audit o comunque coinvolti nel regime in modo da dover rispettarne regole e strategie;
  • la "metodologia OCSE" è la metodologia dell’OCSE per la valutazione della conformità dei programmi dell’industria alle Linee guida sul dovere di diligenza.

Ricevibilità della domanda di riconoscimento

L’articolo 3 disciplina il primo filtro procedurale. Possono presentare domanda i titolari dei regimi sviluppati e controllati da loro. La domanda deve contenere una serie di informazioni minime, tra cui identità del richiedente, contatti della persona responsabile per l’istruttoria, descrizione delle finalità e della portata del regime, categorie di operatori coinvolti, prova documentale della conformità delle strategie e delle norme ai principi OCSE del dovere di diligenza, elenco dei partecipanti e, se disponibili, altre valutazioni già effettuate da terzi o da altre autorità.

La Commissione deve decidere sulla ricevibilità entro 45 giorni di calendario dal ricevimento. Se la prova di conformità ai principi di dovere di diligenza manca, la domanda è irricevibile e non si procede oltre. Se invece mancano altre informazioni, la Commissione invita il richiedente a completare la domanda entro 30 giorni di calendario. La presentazione della domanda comporta l’accettazione della valutazione da parte del regime, ma il richiedente conserva la facoltà di ritirarla in qualsiasi momento.

Condizioni sostanziali per il riconoscimento

L’articolo 4 stabilisce che il riconoscimento dell’equivalenza può essere concesso se i principi generali in materia di dovere di diligenza, i requisiti imposti agli operatori aderenti e le responsabilità del regime sono allineati ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2017/821. Il paragrafo 2 lega questa valutazione all’esito complessivo dei criteri specifici: il regime deve risultare "integralmente conforme" secondo la sezione 4 della metodologia OCSE, tenendo conto sia delle regole scritte sia della loro attuazione pratica.

Criteri specifici e contenuto dell’istruttoria

L’articolo 5 affida alla Commissione la valutazione del regime alla luce dei criteri specifici dell’allegato 1 della metodologia OCSE. I criteri rilevanti sono selezionati in concreto in funzione della natura e della portata del regime, potendo la Commissione, se necessario, considerare anche eventuali deviazioni dai criteri OCSE per assicurare la piena coerenza con il regolamento (UE) 2017/821.

L’articolo 6 consente un’istruttoria ampia e sostanziale. La Commissione può integrare la domanda con analisi documentali, colloqui con i soggetti coinvolti, esame di relazioni di audit e di valutazioni già svolte da terzi, nonché partecipazione o osservazione di audit condotti da terzi. Può inoltre chiedere al richiedente ulteriore documentazione e cooperazione operativa per rendere possibili colloqui e audit. La valutazione non è quindi meramente formale, ma mira a verificare in modo effettivo il funzionamento del regime.

Metodo di valutazione e ruolo delle valutazioni di terzi

L’articolo 7 chiarisce che la Commissione deve esaminare, per ogni criterio applicabile, sia la progettazione sia l’attuazione del regime, in linea con la metodologia OCSE. Il risultato finale può essere di conformità integrale, parziale o assente. Nella valutazione non si considerano le componenti del regime estranee ai minerali e metalli coperti dal regolamento (UE) 2017/821, né le informazioni relative a imprese fuori campo, salvo che ciò sia espressamente richiesto nella domanda e approvato dalla Commissione.

La Commissione può tenere conto di valutazioni di terzi credibili anche se non allegate alla domanda. Se il regime si basa in tutto o in parte su regole o attività di un altro regime o di un soggetto esterno, la Commissione verifica la credibilità delle valutazioni di tali soggetti e se essi siano già stati riconosciuti ai sensi del presente regolamento.

Relazione finale di valutazione e consultazione OCSE

L’articolo 8 prevede che la Commissione rediga una relazione sulla valutazione del regime, verificando se sussistano le condizioni generali e i criteri specifici applicabili. Il progetto di relazione è trasmesso al richiedente, che dispone di 15 giorni di calendario per presentare osservazioni. Dopo averle esaminate, la Commissione può consultare il segretariato OCSE, trasmettendogli i documenti necessari, e chiedere un parere entro 30 giorni di calendario. La relazione deve essere completata entro nove mesi dalla dichiarazione di ricevibilità della domanda, salvo comunicazione anticipata di un termine più lungo.

Esito della valutazione

Se la Commissione conclude che le condizioni generali per il riconoscimento sono soddisfatte, segue la procedura prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821. Se invece le condizioni non sono soddisfatte, ne informa il richiedente e le autorità competenti degli Stati membri, trasmettendo la relazione definitiva di valutazione.

Domande reiterate

L’articolo 10 disciplina la riproposizione delle domande. In linea generale, una nuova domanda non può essere presentata prima di 12 mesi dalla notifica di irricevibilità, dalla notifica di esito negativo o dal ritiro della domanda precedente. È però prevista una deroga: una domanda reiterata sullo stesso regime può essere presentata dopo tre mesi se per raggiungere la conformità è sufficiente migliorare la classificazione di meno del 10% dei criteri specifici applicabili. La nuova domanda deve comunque riprodurre tutte le informazioni richieste per la prima domanda e, se la precedente era stata respinta, descrivere dettagliatamente le misure adottate rispetto ai criteri non integralmente conformi.

Regimi riconosciuti e misure correttive

L’articolo 11 disciplina la reazione della Commissione alle carenze riscontrate in un regime già riconosciuto. In tali casi, la Commissione notifica le carenze al titolare del regime e gli concede da tre a sei mesi per adottare misure correttive, con possibilità di proroga in ragione della natura delle carenze. Il titolare deve poi comunicare le misure adottate, corredandole di prove documentali. La procedura di revoca del riconoscimento non può essere avviata prima della scadenza del termine concesso per la correzione.

Trasparenza, registro e riservatezza

L’articolo 12 impone alla Commissione di istituire e tenere aggiornato un registro pubblico dei regimi riconosciuti. La relazione di valutazione è resa pubblica quando il riconoscimento è concesso; anche il parere dell’OCSE è pubblicato, salvo richiesta di riservatezza da parte del segretariato. Le informazioni riservate sono trattate secondo il regolamento (CE) n. 1049/2001 sul diritto di accesso ai documenti.

Cooperazione istituzionale e supporto dell’OCSE

L’articolo 13 rafforza la cooperazione procedurale. I richiedenti devono consentire alla Commissione l’accesso a tutte le informazioni necessarie e agevolare colloqui e audit. Se non cooperano, la Commissione può sospendere o terminare la valutazione, motivando la decisione; in tal caso il titolare potrà presentare una nuova domanda non prima di 12 mesi. La Commissione inoltre condivide le informazioni con le autorità competenti degli Stati membri, le coinvolge nella valutazione, rende disponibile la domanda completa su richiesta e considera le informazioni che esse trasmettono. Può anche informare il Parlamento europeo e consultare o chiedere il sostegno del segretariato OCSE.

Entrata in vigore

L’articolo 14 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito della disciplina

L'articolo 1 stabilisce le norme sulla metodologia e sui criteri con cui la Commissione valuta se i regimi di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro facilitino il rispetto del regolamento (UE) 2017/821 e possano essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 di tale regolamento. L'ambito è limitato ai regimi, o loro parti, relativi ai minerali e metalli coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2017/821.

Definizioni e rinvio alla metodologia OCSE

L'articolo 2 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2017/821 e chiarisce, tra l'altro, i concetti di regime, richiedente, titolari dei regimi, operatori economici partecipanti, metodologia OCSE, principi generali di dovere di diligenza, domanda reiterata, condizioni generali per il riconoscimento e criteri specifici di valutazione. Precisa inoltre che il termine "programma dell'industria" della metodologia OCSE ha lo stesso significato di "regime".

Ricevibilità delle domande di riconoscimento

L'articolo 3 consente ai titolari dei regimi di presentare domanda di riconoscimento. La domanda deve contenere, tra l'altro, identità e contatti del richiedente, descrizione del regime, metalli/minerali e operatori interessati, portata della richiesta, prova della conformità delle strategie e norme ai principi del dovere di diligenza secondo il quadro in cinque fasi OCSE, elenco dei partecipanti e, se disponibili, altre valutazioni del regime. La Commissione decide sulla ricevibilità entro 45 giorni di calendario; se mancano informazioni diverse dalla prova di conformità di cui alla lettera e), concede 30 giorni per integrare la domanda. In mancanza di tale prova o dell'integrazione richiesta, la domanda è dichiarata irricevibile. La presentazione implica l'accettazione della valutazione; il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento.

Condizioni generali per il riconoscimento dell'equivalenza

L'articolo 4 prevede che il riconoscimento sia concesso se i principi generali del regime, i requisiti per gli operatori partecipanti e le responsabilità del regime sono in linea con i requisiti applicabili del regolamento (UE) 2017/821. Tali condizioni si presumono soddisfatte se, sulla base di tutti i criteri specifici e tenendo conto sia delle regole sia della loro attuazione, il regime può essere classificato come "integralmente conforme" secondo la sezione 4 della metodologia OCSE.

Criteri specifici di valutazione

L'articolo 5 dispone che la Commissione valuta il regime alla luce dei criteri specifici dell'allegato 1 della metodologia OCSE, secondo gli articoli 6, 7 e 8. Per ogni caso concreto essa determina la pertinenza di ciascun criterio in base alla natura, alla portata e alle caratteristiche del regime e può anche esaminare eventuali deviazioni dai criteri OCSE se necessarie per garantire coerenza con il regolamento (UE) 2017/821.

Completamento delle informazioni istruttorie

L'articolo 6 consente alla Commissione di integrare le informazioni della domanda ricevibile mediante analisi documentale, colloqui con rappresentanti del regime, dirigenti degli operatori, revisori e altri soggetti interessati, nonché partecipazione o osservazione di audit di terzi. La Commissione può chiedere ulteriore documentazione e supporto per i colloqui e gli audit e determina quali informazioni supplementari siano necessarie, eventualmente tenendo conto degli orientamenti OCSE.

Metodo di valutazione dei criteri specifici

L'articolo 7 stabilisce che ogni criterio specifico va valutato considerando sia la progettazione sia l'attuazione delle regole del regime, in linea con la sezione 3.2 della metodologia OCSE. Il regime può essere classificato come "integralmente conforme", "parzialmente conforme" o "non conforme". Restano irrilevanti, salvo espressa richiesta e approvazione, le attività e i contenuti non attinenti ai minerali/metalli coperti dal regolamento (UE) 2017/821 o a imprese fuori campo. La Commissione può considerare valutazioni di terzi credibili e, quando il regime si appoggi ad altri soggetti o regimi, verifica la credibilità delle valutazioni svolte su tali soggetti e il fatto che essi siano eventualmente già riconosciuti.

Relazione di valutazione e ruolo dell'OCSE

L'articolo 8 impone alla Commissione di redigere una relazione sulla valutazione del regime rispetto alle condizioni generali e ai criteri specifici. Il progetto di relazione è trasmesso al richiedente, che dispone di 15 giorni di calendario per osservazioni. Dopo le osservazioni, la Commissione può consultare il segretariato OCSE, trasmettendogli i documenti necessari e invitandolo a rendere un parere entro 30 giorni di calendario. La relazione va completata entro nove mesi dalla dichiarazione di ricevibilità, salvo comunicazione di un termine successivo.

Esito della valutazione e procedura successiva

L'articolo 9 prevede che, se le condizioni generali sono soddisfatte, la Commissione segua la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/821. Se invece non lo sono, informa il richiedente e le autorità competenti degli Stati membri e trasmette la relazione finale di valutazione.

Domande reiterate

L'articolo 10 vieta la presentazione di una nuova domanda prima di 12 mesi dalla notifica della decisione negativa, dall'irricevibilità o dal ritiro della domanda precedente. In deroga, la nuova domanda può essere presentata dopo tre mesi se il miglioramento necessario riguarda meno del 10% dei criteri specifici applicabili. La domanda reiterata deve contenere tutte le informazioni richieste per la prima domanda e, se il precedente esito era negativo, indicare dettagliatamente le misure adottate rispetto ai criteri non risultati integralmente conformi.

Carenze dei regimi riconosciuti e possibile revoca

L'articolo 11 disciplina le misure successive all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2017/821. In caso di carenze in un regime riconosciuto, la Commissione notifica il titolare e gli concede da tre a sei mesi per adottare misure correttive, termine prorogabile in base alla natura delle carenze. Il titolare deve comunicare le misure adottate con prove documentali. La procedura di revoca non può iniziare prima della scadenza del termine concesso per la correzione.

Trasparenza, registro e riservatezza

L'articolo 12 impone alla Commissione di tenere un registro pubblico dei regimi riconosciuti, aggiornato tempestivamente in caso di concessione o revoca del riconoscimento. La relazione di valutazione è pubblicata se il riconoscimento è concesso, così come il parere dell'OCSE salvo richiesta di riservatezza. Le informazioni riservate sono trattate secondo il regolamento (CE) n. 1049/2001.

Cooperazione con richiedenti, Stati membri e OCSE

L'articolo 13 obbliga i richiedenti a garantire l'accesso della Commissione a tutte le informazioni necessarie e a facilitare colloqui e audit di terzi. Se il richiedente non coopera, la Commissione può terminare o sospendere la valutazione, motivando la decisione; in tal caso il titolare può ripresentare domanda non prima di 12 mesi. La Commissione condivide informazioni con le autorità competenti degli Stati membri, le coinvolge nella valutazione, mette a disposizione la domanda completa su richiesta e considera le informazioni da esse fornite. Può inoltre informare il Parlamento europeo e consultare o chiedere il sostegno del segretariato OCSE.

Entrata in vigore

L'articolo 14 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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