Regolamento (UE) 2019/38
Regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina dei residui di iprodione nel regolamento (CE) n. 396/2005, in conseguenza del mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Viene soppressa la colonna relativa all’iprodione nell’allegato II e aggiunta una colonna nell’allegato V con i valori fissati al limite di determinazione analitica per numerosi prodotti. L’applicazione decorre dal 31 luglio 2019, con entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere i LMR dell'iprodione e fissarli al limite di determinazione analitica per determinati prodotti.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui di iprodione nei o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con efficacia negli Stati membri dell’UE e, per il testo, anche ai fini SEE. Interviene sui prodotti elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, interessando sia prodotti vegetali sia taluni prodotti di origine animale; per alcuni gruppi il limite è fissato al limite di determinazione analitica. Non disciplina nuovi impieghi della sostanza, ma adegua i residui conseguentemente al mancato rinnovo dell’approvazione dell’iprodione nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica dei limiti massimi di residui di iprodione
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La misura è adottata in conseguenza del mancato rinnovo dell’approvazione dell’iprodione nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e mira ad allineare la disciplina dei residui alla nuova situazione autorizzatoria.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
La Commissione osserva che i LMR dell’iprodione erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, ma, a seguito della domanda di rinnovo dell’approvazione, la sostanza attiva non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091. Quest’ultimo dispone la revoca delle autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti iprodione a decorrere dal 5 giugno 2018. Di conseguenza, la Commissione ritiene necessario sopprimere i LMR preesistenti e ricondurre i residui al limite di determinazione analitica.
Modifiche agli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V secondo l’allegato del regolamento. In allegato II viene soppressa la colonna relativa all’iprodione. In allegato V viene invece inserita una nuova colonna relativa alla medesima sostanza, con valori fissati al limite di determinazione analitica per numerose categorie di prodotti.
Tra i principali valori indicati:
- 0,01 mg/kg per ampie categorie di prodotti vegetali e animali, inclusi frutta fresca o congelata, ortaggi, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, numerosi prodotti di origine animale terrestri e altri prodotti specificamente elencati;
- 0,02 mg/kg per le erbe fresche e i fiori commestibili;
- 0,05 mg/kg per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie e miele/altri prodotti dell’apicoltura.
Definizione del residuo e portata tecnica
Il testo specifica che, per l’iprodione, la definizione del residuo corrisponde alla somma di iprodione e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressa in iprodione. La nota richiamata nell’allegato indica inoltre che il valore riportato con asterisco corrisponde al limite di determinazione analitica. La Commissione segnala di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione, i quali hanno confermato che, per alcuni prodotti, gli sviluppi tecnici consentono limiti di determinazione più bassi.
Consultazione dei partner commerciali e procedimento di adozione
La Commissione dichiara di aver consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e di aver tenuto conto delle osservazioni ricevute. Le misure risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore, applicazione e diretta efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 luglio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente necessità per gli operatori della filiera alimentare e dei mangimi di adeguare i controlli sui residui a partire dalla data di applicazione.
Disposizioni principali
Soppressione dei LMR in allegato II
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato sopprimendo la colonna relativa all’iprodione, in coerenza con l’articolo 17 e con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, poiché l’approvazione della sostanza attiva non è stata rinnovata.
Fissazione dei livelli al limite di determinazione
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 è aggiunta una colonna per l’iprodione con valori fissati, per i prodotti elencati, al limite di determinazione analitica; per varie categorie di prodotti il valore indicato è 0,01 mg/kg, mentre per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo e spezie è 0,05 mg/kg, per le erbe fresche e i fiori commestibili è 0,02 mg/kg e per il miele e altri prodotti dell’apicoltura è 0,05 mg/kg.
Definizione del residuo
Per l’iprodione, la definizione del residuo è specificata come somma di iprodione e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressa in iprodione, con una definizione diversa per il codice 1000000 eccetto 1040000.
Motivazione regolatoria e consultazioni
La Commissione richiama il mancato rinnovo dell’approvazione dell’iprodione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091, che ha comportato la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza a decorrere dal 5 giugno 2018. Sono stati consultati i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno indicato per alcuni prodotti la possibilità di limiti di determinazione più bassi, e i partner commerciali attraverso l’OMC.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 luglio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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