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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/38

Regolamento (UE) 2019/38 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di iprodione in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina dei residui di iprodione nel regolamento (CE) n. 396/2005, in conseguenza del mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Viene soppressa la colonna relativa all’iprodione nell’allegato II e aggiunta una colonna nell’allegato V con i valori fissati al limite di determinazione analitica per numerosi prodotti. L’applicazione decorre dal 31 luglio 2019, con entrata in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per sopprimere i LMR dell'iprodione e fissarli al limite di determinazione analitica per determinati prodotti.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui di iprodione nei o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con efficacia negli Stati membri dell’UE e, per il testo, anche ai fini SEE. Interviene sui prodotti elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, interessando sia prodotti vegetali sia taluni prodotti di origine animale; per alcuni gruppi il limite è fissato al limite di determinazione analitica. Non disciplina nuovi impieghi della sostanza, ma adegua i residui conseguentemente al mancato rinnovo dell’approvazione dell’iprodione nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Modifica dei limiti massimi di residui di iprodione

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La misura è adottata in conseguenza del mancato rinnovo dell’approvazione dell’iprodione nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e mira ad allineare la disciplina dei residui alla nuova situazione autorizzatoria.

Contesto normativo e ragioni dell’intervento

La Commissione osserva che i LMR dell’iprodione erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, ma, a seguito della domanda di rinnovo dell’approvazione, la sostanza attiva non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091. Quest’ultimo dispone la revoca delle autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti iprodione a decorrere dal 5 giugno 2018. Di conseguenza, la Commissione ritiene necessario sopprimere i LMR preesistenti e ricondurre i residui al limite di determinazione analitica.

Modifiche agli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e V secondo l’allegato del regolamento. In allegato II viene soppressa la colonna relativa all’iprodione. In allegato V viene invece inserita una nuova colonna relativa alla medesima sostanza, con valori fissati al limite di determinazione analitica per numerose categorie di prodotti.

Tra i principali valori indicati:

  • 0,01 mg/kg per ampie categorie di prodotti vegetali e animali, inclusi frutta fresca o congelata, ortaggi, legumi secchi, semi e frutti oleaginosi, cereali, numerosi prodotti di origine animale terrestri e altri prodotti specificamente elencati;
  • 0,02 mg/kg per le erbe fresche e i fiori commestibili;
  • 0,05 mg/kg per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie e miele/altri prodotti dell’apicoltura.

Definizione del residuo e portata tecnica

Il testo specifica che, per l’iprodione, la definizione del residuo corrisponde alla somma di iprodione e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressa in iprodione. La nota richiamata nell’allegato indica inoltre che il valore riportato con asterisco corrisponde al limite di determinazione analitica. La Commissione segnala di aver consultato i laboratori di riferimento dell’Unione, i quali hanno confermato che, per alcuni prodotti, gli sviluppi tecnici consentono limiti di determinazione più bassi.

Consultazione dei partner commerciali e procedimento di adozione

La Commissione dichiara di aver consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e di aver tenuto conto delle osservazioni ricevute. Le misure risultano conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore, applicazione e diretta efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 luglio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente necessità per gli operatori della filiera alimentare e dei mangimi di adeguare i controlli sui residui a partire dalla data di applicazione.

Disposizioni principali

Soppressione dei LMR in allegato II

L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato sopprimendo la colonna relativa all’iprodione, in coerenza con l’articolo 17 e con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, poiché l’approvazione della sostanza attiva non è stata rinnovata.

Fissazione dei livelli al limite di determinazione

Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005 è aggiunta una colonna per l’iprodione con valori fissati, per i prodotti elencati, al limite di determinazione analitica; per varie categorie di prodotti il valore indicato è 0,01 mg/kg, mentre per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo e spezie è 0,05 mg/kg, per le erbe fresche e i fiori commestibili è 0,02 mg/kg e per il miele e altri prodotti dell’apicoltura è 0,05 mg/kg.

Definizione del residuo

Per l’iprodione, la definizione del residuo è specificata come somma di iprodione e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressa in iprodione, con una definizione diversa per il codice 1000000 eccetto 1040000.

Motivazione regolatoria e consultazioni

La Commissione richiama il mancato rinnovo dell’approvazione dell’iprodione ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2091, che ha comportato la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza a decorrere dal 5 giugno 2018. Sono stati consultati i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno indicato per alcuni prodotti la possibilità di limiti di determinazione più bassi, e i partner commerciali attraverso l’OMC.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 luglio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitarimangimiagricoltura

Testo integrale

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