Regolamento (UE) 2019/51
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/51 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2019/51 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo all’Iraq, aggiornando l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. In attuazione di una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell’8 gennaio 2019, la Commissione sopprime tre voci dall’elenco dei soggetti interessati dal congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, con soppressione di tre voci dall’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche relative all’Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iraq previste dal regolamento (CE) n. 1210/2003, e in particolare alle persone, entità, organismi ed ex organismi del governo iracheno elencati nell’allegato III, i cui fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003 sono soggetti a congelamento. La modifica riguarda esclusivamente la cancellazione di tre specifiche voci dall’allegato III ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo alle restrizioni nei confronti dell’Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/51 della Commissione aggiorna il regime unionale di restrizioni economiche e finanziarie connesso all’Iraq. L’intervento è puntuale e si limita ad adeguare l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 alle determinazioni assunte dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l’8 gennaio 2019.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 disciplina talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e prevede, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003 per determinate persone, entità, agenzie e organismi dell’ex governo iracheno elencati nell’allegato III. Il presente atto di esecuzione è adottato sulla base dell’articolo 11, lettera b), del regolamento del 2003, con la finalità di riflettere l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio a seguito della decisione ONU.
Modifica sostanziale dell’allegato III
L’unica modifica normativa consiste nella soppressione di tre specifiche voci dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. Le voci cancellate sono:
- n. 42, GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH, con indirizzo P.O. Box 6061, Aamiriya, 7 Nisan, Aamiriya, Iraq;
- n. 126, STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS, con indirizzo P.O. Box 38, Nasiriyah, Iraq;
- n. 130, STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES, alias STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE, con indirizzo P.O. Box 44, Nassiriyah, Iraq.
La conseguenza pratica è la rimozione di tali soggetti dall’elenco delle entità sottoposte al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regime sanzionatorio.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti regolamentari UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di tre voci dall’elenco delle entità soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Soppressione di tre voci dall’elenco sanzionatorio
Sono cancellate dall’allegato III le seguenti voci: n. 42, GENERAL ESTABLISHMENT FOR DESIGNS AND RESEARCH; n. 126, STATE ENTERPRISE FOR ALUMINUM SEMI PRODUCTS; n. 130, STATE ENTERPRISE FOR CABLES AND WIRES (alias STATE CABLES AND WIRES ENTERPRISE).
Base giuridica e motivazione dell’intervento
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003. Il considerando richiama la decisione dell’8 gennaio 2019 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha eliminato tre voci dall’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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