Regolamento (UE) 2019/39
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, che disciplinano il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. Le modifiche riflettono cambiamenti nei nominativi e negli indirizzi delle autorità/organismi di controllo, estensioni dell’ambito geografico di riconoscimento, revoche di riconoscimento e una sospensione temporanea per un organismo di controllo. Il risultato è un allineamento delle liste UE alle informazioni più recenti fornite dai paesi terzi e agli esiti delle verifiche della Commissione.
Modifica degli elenchi di paesi terzi e organismi/autorità di controllo riconosciuti per l’importazione nell’UE di prodotti biologici equivalenti.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione europea di prodotti biologici provenienti da paesi terzi, nell’ambito del regime di equivalenza disciplinato dal regolamento (CE) n. 1235/2008 di attuazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Riguarda, in particolare, gli Stati e i territori elencati negli allegati III e IV del regolamento n. 1235/2008, nonché le autorità competenti e gli organismi di controllo ivi iscritti. Non introduce un regime generale nuovo, ma aggiorna in modo puntuale riconoscimenti, estensioni geografiche, revoche e sospensioni.
Regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/39 della Commissione interviene sul sistema UE di riconoscimento dell’equivalenza per i prodotti biologici importati dai paesi terzi. Esso modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008, che attua il regolamento (CE) n. 834/2007, aggiornando gli elenchi dei paesi terzi, delle autorità competenti e degli organismi di controllo riportati negli allegati III e IV.
Contesto e finalità
La Commissione richiama, nei considerando, le informazioni trasmesse dai paesi terzi interessati e gli esiti delle proprie verifiche. In base a tali elementi, risultano necessari aggiornamenti di denominazioni, indirizzi internet, estensioni territoriali del riconoscimento, revoche di singoli organismi e, in un caso, una sospensione temporanea per insufficienza di chiarimenti sulle attività di controllo.
Modifiche dell’allegato III: paesi terzi e organismi/autorità di controllo
L’allegato III è aggiornato per tener conto di mutamenti nei dati di contatto e nell’assetto dei controlli nei paesi terzi riconosciuti equivalenti.
- In Australia è aggiornato il riferimento all’autorità competente, ora indicata come Department of Agriculture and Water Resources, con relativo sito internet.
- In Canada sono aggiornati gli indirizzi internet di Oregon Tilth Incorporated e TransCanada Organic Certification Services; inoltre è soppresso il riconoscimento di Organic Certifiers.
- In India è aggiornato il nome dell’autorità competente, indicata come Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA).
- In Giappone sono soppresse le voci corrispondenti ai codici JP-BIO-019 e JP-BIO-33.
- In Nuova Zelanda è aggiornato il nome di BioGro New Zealand Limited e sono aggiornati gli indirizzi internet degli organismi di controllo.
- In Repubblica di Corea sono aggiornati gli indirizzi internet di Jeonnam bioindustry foundation e Green Environmentally-Friendly certification center; è inoltre revocato il riconoscimento di Controlunion.
- In Svizzera il riferimento a IMOswiss AG è sostituito con Ecocert IMOswiss AG e relativo indirizzo internet.
Modifiche dell’allegato IV: organismi di controllo autorizzati ai fini dell’equivalenza
L’allegato IV, che elenca le autorità e gli organismi incaricati di effettuare i controlli e rilasciare i certificati nei paesi terzi, è oggetto di numerose modifiche puntuali.
Estensioni geografiche del riconoscimento
La Commissione estende il campo geografico di riconoscimento di diversi organismi di controllo, sulla base delle domande presentate e delle informazioni esaminate.
- Agricert — Certificação de Produtos Alimentares lda: estensione alle categorie di prodotti A e D per Egitto, Guinea e Mozambico.
- Albinspekt: estensione alle categorie A, B e D per Armenia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Serbia; estensione alla categoria B per Iran, Kazakhstan, Moldova, Turchia e Ucraina.
- Bioagricert — S.r.l.: estensione alle categorie A, D ed E per Kazakhstan; alla categoria B per la Polinesia francese; alle categorie A e D per le Filippine.
- Bio.inspecta AG: estensione alle categorie A e D per Algeria, Cambogia, Ciad e Tunisia.
- Ecocert SA: estensione alle categorie A e D per Libano; alla categoria B per Haiti, Moldova e Tanzania; alla categoria E per Sri Lanka; alla categoria F per Kenya.
- IBD Certificações Ltda: estensione alle categorie A, D ed E per Russia.
- Letis S.A.: estensione a un ampio numero di paesi per diverse categorie di prodotti, incluse Africa, America latina, Asia centrale e Medio Oriente.
- Organic Control System: estensione alle categorie A, D ed E per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
Revoche, soppressioni e riduzioni dell’ambito
Il regolamento riduce o elimina alcuni riconoscimenti quando non risultano più giustificati.
- Bolicert Ltd è soppresso dall’allegato IV in toto.
- Ecocert SA perde il riconoscimento per la categoria C in numerosi paesi, tra cui Brunei, Cile, Cina, Ecuador, Hong Kong, Honduras, India, Giappone, Repubblica di Corea, Marocco, Monaco, Madagascar, Mozambico, Perù, Thailandia, Tunisia, Turchia, Stati Uniti e Vietnam; inoltre sono soppresse le voci relative a Brunei e Stati Uniti.
- Ekoagros: la voce relativa all’Ucraina è soppressa.
- IBD Certificações Ltda: il riconoscimento per la categoria C in Brasile è revocato.
- Oregon Tilth: è soppressa la voce relativa alla Cina.
- ORSER: è soppressa la voce relativa al Nepal.
Sospensione per Ekoagros
Per Ekoagros, la Commissione dispone la sospensione dell’inclusione per l’Ucraina nell’allegato IV fino a quando non saranno fornite informazioni soddisfacenti. La misura segue la richiesta di chiarimenti sulle modalità di gestione delle non conformità e sui controlli aggiuntivi relativi a prodotti originari di Ucraina, Kazakhstan e Russia.
Aggiornamenti di indirizzi e denominazioni
Alcune modifiche hanno carattere puramente anagrafico o redazionale.
- Letis S.A.: aggiornato l’indirizzo in Urquiza 1285 planta alta, Rosario, Santa Fe, Argentina.
- Soil Association Certification Limited: aggiornato l’indirizzo in Spear House 51 Victoria Street, Bristol BS1 6AD, United Kingdom.
- Altri aggiornamenti riguardano denominazioni o siti internet di autorità e organismi già elencati negli allegati.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III
L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato per aggiornare i dati di autorità competenti e organismi di controllo riconosciuti in Australia, Canada, India, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea e Svizzera. Sono inoltre soppressi alcuni riconoscimenti: per il Giappone vengono eliminati i codici JP-BIO-019 e JP-BIO-33; per il Canada è soppresso il codice CA-ORG-012; per la Repubblica di Corea è soppresso il codice KR-ORG-018.
Aggiornamento dell’allegato IV: estensioni geografiche e nuovi riconoscimenti
L’allegato IV è modificato per ampliare l’ambito geografico di riconoscimento di numerosi organismi di controllo, tra cui Agricert, Albinspekt, Bioagricert, Bio.inspecta, Ecocert SA, IBD Certificações Ltda, Letis S.A., Organic Control System e altri. Le estensioni riguardano nuove combinazioni di paesi e categorie di prodotti biologici (categorie A, B, C, D, E e F), secondo quanto indicato nelle singole voci degli allegati.
Revoche e soppressioni nell’allegato IV
Sono disposti diversi ritiri di riconoscimento o soppressioni di singole voci, tra cui: Bolicert Ltd è soppresso integralmente; Ecocert SA perde il riconoscimento per la categoria C in diversi paesi; IBD Certificações Ltda perde il riconoscimento per la categoria C in Brasile; Oregon Tilth perde il riconoscimento per la Cina; ORSER perde il riconoscimento per il Nepal; Ekoagros vede soppressa la voce relativa all’Ucraina.
Sospensione di Ekoagros per l’Ucraina
La Commissione sospende l’inclusione di Ekoagros per l’Ucraina nell’allegato IV fino a quando non siano fornite informazioni soddisfacenti. La decisione è motivata dal fatto che l’organismo non ha chiarito in modo adeguato la gestione delle non conformità degli operatori acquisiti da altri organismi e l’attuazione dei controlli aggiuntivi su taluni prodotti originari di Ucraina, Kazakhstan e Russia.
Modifiche di indirizzi e denominazioni
Sono aggiornati vari dati identificativi: ad esempio l’indirizzo di Letis S.A. e quello di Soil Association Certification Limited; il nome e/o l’indirizzo web di diversi organismi in Australia, Canada, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea e Svizzera; nonché il nome dell’autorità competente indiana e altri riferimenti amministrativi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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