Regolamento (UE) 2019/50
Regolamento (UE) 2019/50 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro europeo sui livelli massimi di residui di pesticidi e sostanze correlate, modificando gli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. Le modifiche recepiscono alcuni CXL del Codex, accolgono domande di autorizzazione o tolleranza all'importazione e tengono conto dei pareri scientifici dell'EFSA sulla sicurezza per i consumatori. Il testo introduce anche l'iscrizione di olio di cipolla nell'allegato IV e di cyclaniliprole nell'allegato V, oltre a variazioni specifiche per numerose colture e prodotti di origine animale.
Modifica degli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti per gli operatori della filiera agroalimentare, importatori, produttori e controlli ufficiali negli Stati membri. Incide sui livelli massimi di residui (LMR) di clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato. Si applica dal 1o gennaio 2019, salvo la diversa decorrenza del 26 gennaio 2019 per l'LMR della lambda-cialotrina nella segale; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non introduce deroghe territoriali, ma aggiorna gli allegati del regolamento base e, per talune voci, conferma il limite di determinazione analitica come valore predefinito.
Modifica degli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sui residui di antiparassitari
Il regolamento aggiorna il sistema europeo dei livelli massimi di residui (LMR) per numerose sostanze attive e prodotti alimentari, sulla base di domande di modifica presentate dagli operatori, di tolleranze all'importazione e di valutazioni scientifiche dell'EFSA. La Commissione richiama i principi di coordinamento con gli standard internazionali, in particolare il Codex alimentarius, e verifica la compatibilità delle modifiche con la tutela dei consumatori nell'Unione.
Contesto normativo e criteri di valutazione
Il testo si fonda sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La Commissione richiama anche il regolamento (CE) n. 178/2002 per la considerazione delle norme internazionali e della coerenza con gli standard tecnici internazionali, senza ridurre l'elevato livello di protezione dell'Unione.
L'intervento è motivato da una serie di fattori: esistenza di CXL del Codex per la lambda-cialotrina nella segale; domande di modifica dei LMR per nuove o diverse utilizzazioni autorizzate; necessità di tolleranze all'importazione per talune produzioni estere; risultati della valutazione EFSA che escludono rischi per consumatori, animali e, ove rilevante, il superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche toccano i LMR di clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, tiacloprid, clorantraniliprolo, fenazaquin, fenpicoxamid e valifenalato, oltre alla qualificazione di olio di cipolla e cyclaniliprole ai fini del sistema degli allegati del regolamento base.
Per alcune sostanze il regolamento conferma o aggiorna valori già esistenti; per altre introduce nuovi LMR o valori di base. In particolare:
- clomazone, fluoxastrobin, mepiquat, tiacloprid e valifenalato sono oggetto di nuove colonne nell'allegato II o nell'allegato III, parte A;
- clorantraniliprolo e fenazaquin ricevono LMR rivisti anche per tenere conto di tolleranze all'importazione;
- fenpicoxamid ottiene una disciplina dedicata nell'allegato III, parte A;
- olio di cipolla è inserito nell'allegato IV;
- cyclaniliprole è inserito nell'allegato V con valore predefinito di 0,01 mg/kg.
Clomazone, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat e tiacloprid
Per queste sostanze la Commissione modifica l'allegato II. Il regolamento recepisce le valutazioni EFSA sulle richieste di variazione dei limiti in relazione a specifiche colture, tra cui camomilla, piantaggine maggiore, aglio, semi oleaginosi, prodotti di origine animale, ravanelli, pomodori, melanzane, lattuga, cipolle, scalogni e altri prodotti.
Per il fluoxastrobin, l'EFSA ha valutato anche il tema dell'estrapolazione e ha ritenuto opportuno allineare all'aglio il LMR previsto per le cipolle. Per la lambda-cialotrina, il regolamento prende atto dell'esistenza di un CXL per la segale e stabilisce che il relativo LMR si applichi dal 26 gennaio 2019, data che coincide con quella prevista da un altro atto della Commissione, per esigenze di certezza del diritto.
Per il mepiquat, il testo è particolarmente rilevante per i funghi coltivati: il regime provvisorio precedente era scaduto il 31 dicembre 2018, ma i dati di monitoraggio dimostrano la persistenza di residui superiori al limite di determinazione a causa di contaminazione incrociata con paglia trattata. Per questo il LMR di 0,09 mg/kg viene mantenuto, con riesame entro quattro anni dalla pubblicazione del regolamento.
Clorantraniliprolo e fenazaquin: tolleranze all'importazione
Per clorantraniliprolo il regolamento aggiorna i limiti in relazione al luppolo; per fenazaquin li aggiorna in relazione alle mandorle. Le domande sono state presentate sulla base dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, sostenendo che gli impieghi autorizzati negli Stati Uniti generano residui superiori ai limiti europei e possono costituire un ostacolo al commercio.
La Commissione, sulla base dei pareri motivati dell'EFSA e delle relazioni di valutazione degli Stati membri, considera le modifiche conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Fenpicoxamid
Fenpicoxamid viene disciplinato con una nuova colonna nell'allegato III, parte A. La misura si collega alla procedura di approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e tiene conto sia degli impieghi rappresentativi sulla segale e sul frumento nell'Unione sia della tolleranza all'importazione per le banane provenienti da Panama.
Il regolamento richiama anche la definizione del residuo per la sostanza: per fenpicoxamid, nelle combinazioni interessate diverse dal codice 1040000, il residuo è definito come X12326349 espresso come fenpicoxamid.
Olio di cipolla e cyclaniliprole
L'olio di cipolla, approvato come sostanza di base, viene inserito nell'allegato IV perché le condizioni d'impiego non dovrebbero determinare residui tali da comportare rischi per il consumatore. L'effetto pratico è che per tale sostanza non si applicano LMR specifici.
Cyclaniliprole, invece, non è stato approvato. Poiché non esistono LMR specifici, la sostanza viene iscritta nell'allegato V, con applicazione del limite di base di 0,01 mg/kg ai prodotti interessati.
Allegati e valori puntuali
L'allegato del regolamento sostituisce intere colonne dei LMR per i prodotti interessati. Nella pratica, il professionista deve verificare per ciascuna coltura o prodotto animale i valori aggiornati, che possono essere:
- LMR numerici espressi in mg/kg;
- valori pari al limite di determinazione analitica, segnalati con asterisco;
- note di riesame condizionate alla presentazione di ulteriori dati entro termini specifici, come 17 agosto 2015, 29 giugno 2018, 23 luglio 2017 o 6 luglio 2020, a seconda della sostanza e della coltura.
Le note dell'allegato evidenziano anche che, per alcune combinazioni prodotto/sostanza, l'EFSA ha riscontrato la mancanza di dati sulle sperimentazioni sui residui, sui metaboliti formati in condizioni di sterilizzazione, sulla stabilità all'immagazzinamento o sui metodi di analisi. In tali casi la Commissione dovrà tener conto delle informazioni eventualmente presentate entro i termini indicati, oppure della loro assenza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1o gennaio 2019. Fa eccezione la lambda-cialotrina nella segale, per la quale la nuova disciplina si applica dal 26 gennaio 2019.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati per operatori, importatori e autorità di controllo, imponendo l'adeguamento dei controlli sui residui ai nuovi valori stabiliti negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l'allegato del regolamento. L'intervento riguarda i LMR per clorantraniliprolo, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cialotrina, mepiquat, olio di cipolla, tiacloprid e valifenalato.
Recepimento del CXL per lambda-cialotrina nella segale
Il regolamento include nell'allegato II il CXL adottato dal Codex alimentarius per la lambda-cialotrina nella segale, ritenuto sicuro per i consumatori dell'Unione. La decorrenza di questo specifico LMR è fissata al 26 gennaio 2019, in coerenza con il regolamento (UE) 2018/960.
Modifiche richieste per clomazone, fluoxastrobin, mepiquat, tiacloprid e valifenalato
Per clomazone, fluoxastrobin, mepiquat, tiacloprid e valifenalato sono state presentate domande di modifica dei LMR ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. L'EFSA ha ritenuto le modifiche accettabili per la sicurezza dei consumatori; per fluoxastrobin nell'aglio è stato esteso all'aglio il medesimo LMR previsto per le cipolle sulla base delle linee guida dell'Unione sull'estrapolazione dei LMR.
Tolleranze all'importazione per clorantraniliprolo e fenazaquin
Per clorantraniliprolo nel luppolo e fenazaquin nelle mandorle sono state presentate domande di tolleranza all'importazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, con l'obiettivo di evitare ostacoli commerciali all'importazione di prodotti trattati negli Stati Uniti. Le modifiche sono state considerate compatibili con i criteri di sicurezza alimentare dopo la valutazione EFSA.
Fenpicoxamid: fissazione di nuovi LMR
Per fenpicoxamid, nel contesto dell'approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'EFSA ha raccomandato LMR basati sugli impieghi rappresentativi su segale e frumento nell'Unione e su una tolleranza all'importazione per le banane provenienti da Panama. Il regolamento inserisce quindi una nuova colonna nell'allegato III, parte A, con i relativi LMR.
Mepiquat: proroga e revisione del LMR per funghi coltivati
Il regolamento conferma la proroga dell'LMR per il mepiquat nei funghi coltivati a 0,09 mg/kg, in continuità con il regime provvisorio introdotto dal regolamento (UE) 2016/1003 fino al 31 dicembre 2018. Il testo prevede che il LMR sia riesaminato entro quattro anni dalla pubblicazione, tenendo conto dei dati disponibili; nell'allegato è inoltre indicato che l'LMR applicabile fino al 30 giugno 2021 è seguito, dopo tale data, dal valore di 0,05 mg/kg salvo modifica regolamentare.
Olio di cipolla: iscrizione nell'allegato IV
Poiché l'olio di cipolla è approvato come sostanza di base e le sue condizioni d'impiego non dovrebbero comportare residui rischiosi per il consumatore, la sostanza viene inserita nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005, con conseguente esclusione dall'applicazione di LMR specifici.
Cyclaniliprole: iscrizione nell'allegato V
Poiché cyclaniliprole non è stato approvato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e non sono stati fissati LMR specifici, la sostanza viene aggiunta all'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, con applicazione del valore di base di 0,01 mg/kg.
Decorrenza e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2019, con deroga temporale per la lambda-cialotrina nella segale dal 26 gennaio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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