Regolamento (UE) 2019/36
Regolamento (UE) 2019/36 della Commissione, del 10 gennaio 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti modificando la voce relativa alla N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide. In base alla valutazione EFSA, la sostanza è considerata sicura ai livelli di assunzione stimati, ma il suo impiego come aromatizzante deve essere soggetto a limiti specifici per alcune categorie alimentari. La sostanza è inoltre qualificata come sostanza valutata, senza il rinvio alla nota precedente.
Modifica dell'elenco UE delle sostanze aromatizzanti per aggiornare la voce relativa alla sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide, con qualificazione come sostanza valutata e fissazione di specifiche restrizioni d'uso.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze aromatizzanti destinate a essere utilizzate negli e sugli alimenti nell'Unione europea, limitatamente alla sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide (n. FL 16.119) iscritta nell'allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008. La modifica riguarda l'uso della sostanza come aromatizzante; eventuali impieghi non aromatizzanti restano disciplinati da altre norme dell'Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'elenco UE delle sostanze aromatizzanti per la N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina gli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. La finalità è aggiornare l'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti autorizzate, alla luce della valutazione scientifica effettuata dall'EFSA sulla sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide (n. FL 16.119).
Contesto normativo e procedura di aggiornamento
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene l'elenco UE delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti, con le relative condizioni d'uso. Tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un soggetto interessato.
La sostanza in questione era stata inserita nell'elenco con la nota 4 ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, il che indicava la necessità di fornire ulteriori dati scientifici entro il 31 dicembre 2013. Il richiedente ha trasmesso dati il 18 novembre 2013 e, successivamente, l'EFSA ha completato la valutazione il 1o febbraio 2017.
Valutazione scientifica e conseguenze regolatorie
L'EFSA ha concluso che l'uso della sostanza, ai livelli di assunzione alimentare stimati, non desta preoccupazioni in materia di sicurezza. L'Autorità ha però osservato che la sostanza è destinata a essere utilizzata come sostanza che presenta proprietà modificative degli aromi; per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno indicare tale profilo nelle condizioni d'uso e introdurre restrizioni per alcuni alimenti.
Il regolamento precisa inoltre che l'elenco dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 1334/2008 disciplina soltanto l'impiego della sostanza come aromatizzante, cioè per conferire o modificare aroma e/o sapore. Se la sostanza è utilizzata per finalità diverse da quelle aromatizzanti, restano applicabili le altre norme dell'Unione pertinenti.
Modifica della voce nell'allegato I
L'allegato al regolamento sostituisce la voce relativa alla sostanza nella parte A, sezione 2, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008. La nuova voce riporta:
- numero FL 16.119;
- denominazione: N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide;
- numero CAS 1003050-32-5;
- numero JECFA 2081;
- descrizione della miscela di cis-/trans-diastereoisomeri.
La sostanza viene indicata come sostanza valutata, senza il rimando alla nota precedentemente presente.
Restrizioni d'uso per categoria alimentare
La sostanza può essere impiegata come sostanza aromatizzante entro limiti massimi specifici per categoria:
- categoria 1: non oltre 1 mg/kg;
- categoria 12: non oltre 6 mg/kg;
- categoria 14.1.4: non oltre 3 mg/kg.
Entrata in vigore e portata applicativa
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento sugli aromi
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento, con sostituzione della voce relativa alla sostanza N-(2-metilcicloesil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzammide.
Esito della valutazione scientifica e qualificazione della sostanza
La sostanza n. FL 16.119, inizialmente inserita con nota 4 in attesa di ulteriori dati scientifici, è stata valutata dall'EFSA il 1o febbraio 2017, che ha concluso che, ai livelli di assunzione alimentare stimati, l'uso non desta preoccupazioni per la sicurezza. La voce è quindi trasformata in sostanza valutata, senza il rinvio alla nota.
Condizioni d'uso come sostanza aromatizzante
L'uso della sostanza come aromatizzante è ammesso con restrizioni quantitative per specifiche categorie alimentari: categoria 1, non oltre 1 mg/kg; categoria 12, non oltre 6 mg/kg; categoria 14.1.4, non oltre 3 mg/kg.
Specifiche della sostanza e composizione stereoisomerica
La voce aggiornata riporta il numero FL 16.119, il numero CAS 1003050-32-5 e il numero JECFA 2081, nonché la composizione della miscela di diastereoisomeri cis/trans: 60-80% trans, costituiti da 50% (1S,2S) e 50% (1R,2R), e 20-40% cis, costituiti da 50% (1R,2S) e 50% (1S,2R).
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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