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Ordinanza

Ordinanza n. 2875/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza breve del TAR Lazio, Sezione III, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di una persona fisica. In via incidentale ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata. Dalla motivazione emerge che la controversia riguarda la valutazione di un titolo conseguito all’estero, ritenuto dall’amministrazione non equiparabile e non integrabile ai fini considerati dal giudice di primo grado. L’appello è stato ritenuto non manifestamente infondato sotto tale profilo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR, ravvisando il fumus boni iuris nell’appello, apparso non manifestamente infondato in relazione alla motivata non equiparabilità e non integrabilità del titolo conseguito all’estero. La sospensione è stata disposta facendo salva la prosecuzione fino alla naturale conclusione degli eventuali rapporti contrattuali di insegnamento già in corso. La decisione non definisce il merito dell’appello, la cui trattazione è stata fissata alla pubblica udienza del primo trimestre 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la domanda cautelare proposta in appello e per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia di una sentenza di primo grado può essere disposta quando l’appello non risulti manifestamente infondato e sussistano ragioni cautelari sufficienti, senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
  • La valutazione cautelare può fondarsi sulla plausibile correttezza della motivata non equiparabilità e non integrabilità di un titolo conseguito all’estero, quando tale questione costituisca il profilo centrale dell’appello.
  • La sospensione degli effetti di una sentenza può essere modulata salvaguardando la prosecuzione fino alla naturale scadenza degli eventuali rapporti contrattuali di insegnamento già in corso, così da evitare effetti pregiudizievoli immediati e irreversibili.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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