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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13284/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il lavoratore aveva prestato servizio alle dipendenze di Poste Italiane fino al 27 ottobre 1994 e, successivamente, aveva lavorato come insegnante con contratto a termine sino al 1° luglio 1995. Sosteneva di avere diritto, nei confronti dell'ente previdenziale subentrato a IPOST, al pagamento dell'indennità di buonuscita maturata per il periodo di servizio postale, invocando la disciplina dell'art. 3 del d.P.R. n. 1032 del 1973 e, in subordine, il ricongiungimento del servizio postale con quello svolto presso l'amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 85 del 1993. In Cassazione ha censurato la decisione di appello che aveva ritenuto prescritto il diritto, sostenendo che il termine quinquennale non dovesse decorrere dalla cessazione del rapporto ma da un momento successivo, e che in ogni caso la normativa speciale consentisse la liquidazione/ricongiunzione. Ha inoltre dedotto l'omesso esame di un fatto asseritamente decisivo, consistente in un decreto del 2004 con cui l'ente avrebbe richiesto un contributo per il riscatto ai fini della buonuscita, che egli qualificava come riconoscimento del debito; infine ha contestato la regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, per l'indennità di buonuscita disciplinata dal d.P.R. n. 1032 del 1973, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del servizio, momento in cui il diritto matura ed è esigibile, mentre non rileva l'eventuale successiva attività amministrativa di liquidazione. Poiché il rapporto era cessato il 27 ottobre 1994 e la domanda era stata proposta solo il 5 novembre 2003, il diritto era già prescritto. Ha inoltre precisato che la disciplina sul ricongiungimento dei servizi non poteva operare in assenza di specifica allegazione e prova della relativa richiesta nei gradi di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante dalla sentenza impugnata né dedotta nei precedenti gradi. Il terzo motivo è stato respinto: la Corte ha ribadito che, quando l'appello riforma la sentenza, il giudice deve procedere a un nuovo regolamento integrale delle spese secondo la soccombenza globale; ha inoltre escluso che la reiezione di eccezioni difensive possa integrare soccombenza reciproca ai fini della compensazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032 del 1973

    Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all’indennità di buonuscita interrompe il corso della prescrizione

    il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del servizio, che coincide con il momento di maturazione del diritto all'indennità

  • art. 2935 c.c.

    il diritto diventa prescrivibile dal momento in cui può essere fatto valere, coincidente nel caso concreto con la cessazione del rapporto di lavoro

  • art. 3 d.P.R. n. 1032 del 1973

    richiamato dal ricorrente per sostenere la regola di liquidazione della buonuscita al termine del servizio definitivo

  • art. 17 d.P.R. n. 1032 del 1973

    prevede la ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione al fondo postelegrafonico con il servizio che dà luogo all'indennità di buonuscita

  • art. 25 d.lgs. n. 85 del 1993

    nei casi di ricongiunzione, l'intero importo dell'indennità è corrisposto dall'ente gestore del fondo previdenziale presso cui il dipendente è iscritto alla cessazione dal servizio

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    la censura è inammissibile se introduce un fatto nuovo non esaminato nella sentenza impugnata e non allegato nei gradi di merito

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    dedotto per contestare la disciplina delle spese di lite

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    la soccombenza globale impone un nuovo regolamento delle spese in caso di riforma della decisione; la compensazione richiede una reale soccombenza reciproca

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 6, comma 6, d.l. n. 487 del 1993

    nel periodo di transizione per il personale postale continuavano ad applicarsi i trattamenti vigenti fino alla stipulazione di un nuovo contratto

  • art. 6, comma 7, d.l. n. 487 del 1993, conv. in L. n. 71 del 1994

    ha disciplinato, dal 1° agosto 1994, il trattamento previdenziale del personale postale secondo le norme previste per il personale statale

  • art. 53, comma 6, L. n. 449 del 1997

    ha previsto la soppressione della gestione separata IPOST dal 1° gennaio 2000

Massime di principio

  • Per l'indennità di buonuscita spettante al personale soggetto al regime del d.P.R. n. 1032 del 1973, la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del servizio, che coincide con il momento in cui il diritto matura ed è esercitabile, non dal successivo compimento delle operazioni di liquidazione da parte dell'amministrazione.
  • La disciplina speciale sulla ricongiunzione dei servizi non opera automaticamente: chi la invoca deve allegare e provare tempestivamente nei gradi di merito la specifica domanda di ricongiunzione e i relativi presupposti di fatto.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove, come l'asserito riconoscimento di debito, se non risultano trattate nei giudizi di merito e nella sentenza impugnata.
  • Quando la sentenza di appello riforma integralmente o in parte quella di primo grado, il giudice deve procedere a un nuovo regolamento unitario delle spese, valutando la soccombenza complessiva; la mera reiezione di eccezioni difensive non integra, di per sé, soccombenza reciproca.
  • La soccombenza reciproca rilevante ai fini della compensazione presuppone l'esistenza di domande contrapposte accolte o rigettate in danno di entrambe le parti, non il solo fallimento di eccezioni sollevate dalla parte poi risultata totalmente vittoriosa.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di liteRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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