Sentenza n. 7957/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento dell’ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. -OMISSIS- notificata ai ricorrenti in data 27 gennaio 2026, con la quale l’Agenzia intende conseguire la disponibilità dell’appartamento in Palermo, alla via -OMISSIS- piano 5° salendo le scale a destra e per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di concessione del 10 febbraio 2026, inviata in data 11 successivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero e liberazione di un immobile confiscato, nonché silenzio serbato su una successiva istanza di stipula di un nuovo contratto di locazione
Esito
Favorevole al resistente (agenzia amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di sgombero adottata dall'Agenzia dopo la definitività della confisca di prevenzione dell'immobile, deducendo che la detenzione del bene trovava titolo in un contratto di locazione stipulato nel 2020 con l'amministratore giudiziario. Hanno inoltre rappresentato che la pronuncia di prevenzione era sottoposta all'esame della Corte EDU e che uno dei soggetti interessati versava in condizioni di invalidità. Con un'unica censura hanno chiesto sia l'annullamento dell'ordinanza sia l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Agenzia su un'istanza, inviata dopo la notifica dell'ordinanza, volta alla stipula di un nuovo contratto di locazione per esigenze abitative. Quanto all'azione avverso il silenzio, hanno dedotto l'obbligo dell'Agenzia di esaminare l'istanza. Quanto all'ordinanza, hanno sostenuto l'illegittimità della liberazione del bene in considerazione del pregresso rapporto locatizio, del giudizio pendente davanti alla Corte EDU e delle esigenze abitative degli occupanti.
La decisione
Il TAR ha esaminato separatamente le due domande e le ha entrambe respinte. L'azione avverso il silenzio è stata ritenuta infondata perché i ricorrenti hanno provato soltanto l'invio della raccomandata contenente l'istanza, ma non la sua ricezione; in assenza di prova della ricezione non è dimostrato il fatto dal quale potrebbe decorrere il termine per provvedere. L'Agenzia, inoltre, ha negato di avere ricevuto l'istanza. Il Collegio ha aggiunto che l'istanza era comunque tardiva, essendo stata presentata dopo la notifica dell'ordinanza, diversamente da una fattispecie nella quale la domanda di locazione era stata presentata prima dell'atto di sgombero. Quanto all'annullamento dell'ordinanza, il TAR ha rilevato che l'eventuale silenzio successivo dell'Agenzia non avrebbe comunque inciso sulla legittimità dell'atto, poiché la successiva richiesta di locazione era assimilabile a una richiesta di autotutela, rispetto alla quale, salvo casi eccezionali non ricorrenti, non sussiste un obbligo di provvedere espressamente. L'ordinanza di liberazione è stata qualificata come provvedimento vincolato, conseguente alla definitività della confisca. Il contratto di locazione del 2020, avente durata di sei mesi e privo di previsione di tacita proroga, è stato ritenuto scaduto, con conseguente occupazione sine titulo. La pendenza di un ricorso davanti alla Corte EDU non priva di efficacia la confisca né determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordinanza di sgombero. Neppure le esigenze abitative degli occupanti impongono un bilanciamento con l'interesse pubblico alla disponibilità materiale del bene, non essendo stata riconosciuta agli occupanti una posizione giuridica meritevole di tutela rispetto alla liberazione dell'immobile. Il ricorso è stato definitivamente rigettato; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordinanza di sgombero e liberazione del bene confiscato; il provvedimento adottato in tale contesto è stato qualificato come vincolato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone la prova della ricezione dell'istanza da parte dell'amministrazione; la sola prova dell'invio non dimostra il fatto dal quale può decorrere il termine per provvedere, soprattutto quando l'amministrazione neghi la ricezione.
- Una richiesta di stipula di un nuovo contratto di locazione presentata dopo l'adozione o la notifica dell'ordinanza di liberazione di un bene confiscato non incide, di regola, sulla legittimità dell'ordinanza e può essere assimilata a una richiesta di autotutela, rispetto alla quale non sussiste normalmente un obbligo di provvedere espressamente, salvo circostanze eccezionali.
- L'ordinanza di liberazione di un immobile definitivamente confiscato, adottata per conseguire la disponibilità materiale del bene, ha natura vincolata; pertanto, la sua legittimità non è inficiata da esigenze abitative degli occupanti quando questi non vantino un titolo giuridico attuale alla detenzione.
- Un contratto di locazione stipulato per una durata determinata e privo di previsione di tacita proroga, una volta scaduto, non costituisce titolo per la prosecuzione dell'occupazione dell'immobile confiscato, che deve ritenersi sine titulo.
- La pendenza di un ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro la confisca non sospende, di per sé, l'efficacia della misura ablativa né rende illegittima l'ordinanza amministrativa di liberazione del bene.
- La natura vincolata dell'ordinanza di liberazione esclude, in assenza di una posizione giuridica tutelabile degli occupanti, un obbligo dell'amministrazione di bilanciare l'interesse pubblico alla disponibilità del bene con l'interesse privato alla conservazione dell'immobile per esigenze abitative.
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