Cassazione Civile, Ordinanza n. 34247/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e dell'adesione della controparte, dichiarando estinto il giudizio. Ha inoltre escluso qualsiasi pronuncia sulle spese di lite, richiamando l'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio definito dalla Corte d'appello di Ancona con sentenza n. 683/2020. Nel giudizio di legittimità, la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro l'amministrazione fallimentare della controparte. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in data 3 luglio 2024, cui la curatela ha aderito nello stesso atto. La Corte, preso atto della rinuncia e dell'adesione, ha rilevato che non vi erano ulteriori statuizioni da adottare sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 391 ult. comma c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso con adesione della controparte, il giudizio si estingue e non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese di lite.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se seguita dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso con adesione, la Corte non è tenuta a pronunciare sulle spese di lite, secondo la disciplina dell'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
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