Cassazione Penale, Sentenza n. 7031/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice abbia illegittimamente bilanciato circostanze opposte e applicato una pena non conforme alla legge. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento perché la pena applicata (3 anni e 4 mesi) sarebbe illegale: il giudice avrebbe bilanciato circostanze di segno opposto (equiparando attenuanti generiche all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 589-bis) violando il divieto previsto dall'art. 590-quater c.p., e avrebbe quindi determinato una pena base inferiore al minimo previsto dall'art. 589-bis, comma 2, rendendo errata la diminuzione per il rito e per le attenuanti
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento: la sentenza che applica la pena concordata può essere sindacata in cassazione se la pena è illegale; il rito non esonera il giudice dal verificare la correttezza giuridica della pena
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto dal comma 50, dell'art. 1 della legge 103/2017
Richiamata dal ricorrente per sostenere l'illegalità della pena applicata in sede di patteggiamento in seguito alle modifiche legislative; evidenzia limiti e controlli procedurali nella determinazione della pena concordata
art. 589, commi 1 e 2, cod. pen.
Norma richiamata come riferimento al reato contestato; nel dispositivo la Corte esamina la corretta determinazione della pena relativa alle disposizioni richiamate
art. 589-bis, comma 2, cod. pen.
Prevede la misura della pena base specifica per il reato in esame (la Corte rileva che la pena base non poteva essere inferiore agli anni otto previsti da questo comma)
art. 590-quater cod. pen.
Prevede il divieto di bilanciamento tra circostanze di segno opposto per i reati di omicidio stradale e lesioni stradali; la Corte ha ritenuto violato tale divieto quando il giudice ha equiparato attenuanti generiche e aggravante
legge 103/2017, art. 1, comma 50
Richiamata come fonte delle modifiche normative invocate (in particolare l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.) che incidono sul regime del patteggiamento e sulla verifica di legalità della pena
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 6 n. 44909 del 30/10/2013
Principio consolidato: anche nei patteggiamenti la sentenza concordata è impugnabile in Cassazione quando il trattamento sanzionatorio sia illegale; l'accordo tra le parti non legittima l'applicazione di una pena contraria alla legge
Massime di principio
- Nel rito del patteggiamento il giudice deve comunque verificare la liceità della pena concordata: non può omologare una pena manifestamente illegale
- Per i reati disciplinati dall'art. 589-bis e connessi, non è consentito 'bilanciare' attenuanti e aggravanti quando una norma (es. art. 590-quater) lo vieta espressamente; il rispetto del minimo legale della pena base è vincolante
- Se la pena concordata risulta inferiore al minimo previsto dalla normativa speciale, la sentenza è annullabile in Cassazione anche se frutto di accordo tra le parti
- In caso di illegittimità della pena applicata con patteggiamento la Cassazione può annullare senza rinvio e rinviare gli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso
- In situazioni simili, difensori e giudice devono calcolare la pena rispettando i minimi e i divieti di bilanciamento: verificare sempre la compatibilità delle riduzioni (per rito e per attenuanti) con la pena base prevista dalla legge
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7005/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7007/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7009/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7011/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7015/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7016/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →