Sentenza n. 1229/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento previa sospensione cautelare del decreto di diniego al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, emesso dal Questore di Roma il 30.1.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma che aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo l’illegittimità del diniego. Il provvedimento era motivato dalla condanna irrevocabile, pronunciata dalla Corte d’appello di Roma, alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 e 628, comma 2, c.p.; quest’ultimo reato rientra tra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza e, secondo l’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Il ricorrente ha inoltre contestato la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma in giudizio è stata dimostrata la ricezione del preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990. Nel ricorso era anche menzionata la possibilità di chiedere il riconoscimento del diritto di asilo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. L’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 configura un sistema di reati ostativi fondato, tra l’altro, sul rinvio ai delitti per i quali l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza. Per tali reati il legislatore presume la pericolosità sociale e la minaccia per l’ordine pubblico, rendendo di regola automatico il diniego. L’unica eccezione rilevante indicata dal giudice è quella prevista dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, relativa alla presenza di legami familiari, che impone una ponderazione tra gravità del reato e interesse dello straniero alla permanenza; nel caso concreto il ricorrente non ha comprovato l’esistenza di legami familiari. È stata inoltre respinta la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, poiché ne è stata provata la ricezione il 3 dicembre 2023. Il TAR ha lasciato impregiudicata la possibilità di chiedere all’autorità competente il riconoscimento del diritto di asilo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Individua, anche mediante il rinvio ai reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, fattispecie di reato ostative all’ingresso e alla permanenza dello straniero; per tali reati la pericolosità sociale e la minaccia per l’ordine pubblico sono presunte dal legislatore.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Prevede l’eccezione alla regola di automaticità del diniego quando sussistono legami familiari, imponendo la ponderazione tra la gravità del reato e l’interesse dello straniero alla permanenza in Italia.
art. 380, comma 1 e 2, c.p.p.
È richiamato dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 per individuare, secondo criteri quantitativi e qualitativi, i reati per i quali l’arresto in flagranza è obbligatorio e che possono assumere natura ostativa al soggiorno.
art. 380, comma 2, lettera f), c.p.p.
Il reato di cui all’art. 628, comma 2, c.p. è ricondotto tra quelli per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
art. 10-bis l. 241/1990
La censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stata respinta perché l’amministrazione ha dimostrato che il preavviso era stato ricevuto dal ricorrente.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all’art. 10 del regolamento GDPR, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Il diniego o mancato rinnovo del permesso di soggiorno può fondarsi sulla condanna per un reato rientrante tra quelli ostativi individuati dall’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998, anche mediante il rinvio ai delitti per i quali l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza; in tali casi la pericolosità sociale e la minaccia per l’ordine pubblico sono presunte dalla legge.
- In presenza di una condanna per reato ostativo, l’automaticità del diniego può essere superata, secondo l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, quando risultino legami familiari in Italia; l’amministrazione deve allora ponderare la gravità del reato con l’interesse dello straniero alla permanenza derivante dai vincoli familiari.
- La censura di omessa comunicazione del preavviso di rigetto è infondata quando l’amministrazione dimostri documentalmente che il destinatario ha ricevuto la comunicazione prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990.
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