Ordinanza n. 115/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 9 del 16 gennaio 2026 notificata in pari data con la quale veniva disposta nei confronti della Life Tourist S.a.s. di Alfano Silvia & C. la revoca della concessione avente ad oggetto le strutture ricettive comunali ubicate in località Novacco e di ogni altro atto ad esso presupposto conseguente e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di revoca della concessione relativa a strutture ricettive comunali
Esito
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale con cui è stata revocata la concessione avente ad oggetto strutture ricettive comunali. Dal testo emerge che le parti hanno sollevato, tra le altre questioni, un’eccezione o questione relativa al difetto di giurisdizione, ritenuta dal Collegio di particolare complessità. Il contenuto degli ulteriori motivi di ricorso e delle eccezioni non è specificato nell’ordinanza.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto che la questione sulla giurisdizione, insieme alle ulteriori eccezioni e questioni sollevate, richiedesse un approfondimento nella sede di merito mediante cognizione piena, al fine di assicurare un assetto definitivo degli interessi. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha quindi fissato l’udienza pubblica del 1° luglio 2026 per la trattazione del merito, senza pronunciarsi sulla legittimità della revoca né sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, pertanto, che un’equilibrata composizione dei contrapposti interessi possa essere garantita mediante la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
La norma consente al giudice cautelare, quando la causa è matura o le questioni richiedono una cognizione piena, di fissare sollecitamente l’udienza di merito invece di definire immediatamente la domanda cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del 1° luglio 2026 per la trattazione del merito del ricorso
Il TAR ha utilizzato il potere di fissare una tempestiva udienza pubblica di merito, rinviando alla cognizione piena la decisione sulla giurisdizione e sulle ulteriori questioni controverse.
Massime di principio
- Quando la questione relativa alla giurisdizione presenta particolare complessità e non può essere adeguatamente definita nella fase cautelare, il giudice può rinviare il relativo esame alla sede di merito, assicurando una cognizione piena sulle questioni controverse.
- La presenza di una domanda cautelare non impone necessariamente una decisione immediata sulla sospensione: il giudice può privilegiare la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando ciò consenta una composizione più equilibrata e definitiva degli interessi contrapposti.
- La compensazione delle spese della fase cautelare è giustificata dalla peculiarità e complessità delle questioni sollevate, in assenza di una decisione conclusiva sulla fondatezza delle pretese.
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