Cassazione Penale, Sentenza n. 2766/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del GUP che aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. perché la notifica era stata effettuata presso il difensore d'ufficio indicato come domiciliatario nonostante questi avesse rifiutato la domiciliazione, e aveva disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il PM sosteneva che l'avv. Carla Mei era stata inizialmente indicata come domiciliatario e che, dopo il suo rifiuto, i tre indagati, assistiti da interprete, non avevano indicato altro domicilio idoneo; pertanto la consegna al difensore d'ufficio sarebbe stata valida ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., la menzione della domiciliazione una mera irregolarità e l'ordinanza del GUP avrebbe indebitamente retrocesso il procedimento, configurando un atto abnorme.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto (se, a fronte del rifiuto del difensore d'ufficio, si debba comunque notificare a quest'ultimo ai sensi dell'art. 161, comma 4, o se debbano essere usati gli artt. 157 e 159 c.p.p.). Ha inoltre affermato che, anche qualora la notifica fosse stata ritenuta invalida, l'ordinanza del GUP che dispone la restituzione degli atti non integra un atto abnorme: rientra nei poteri del giudice e non impedisce la ripetizione dell'atto da parte della pubblica accusa (ossia la notifica può essere nuovamente eseguita secondo l'orientamento che il PM ritenga corretto).
Norme richiamate
art. 497-bis cod. pen.
Norma che indica il reato contestato nel procedimento (sostanza del capo d'imputazione). Nel contesto della sentenza è il titolo di reato per cui si svolgeva il procedimento.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Prevede l'avviso agli indagati/difensori per l'udienza preliminare; la validità della relativa notifica è al centro della controversia: il GUP aveva dichiarato nulla la notifica effettuata ritenendo non corretta la modalità adottata.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la notificazione al difensore nel caso di mancata elezione di domicilio idoneo da parte dell'imputato. Nel caso concreto il Pubblico Ministero sosteneva che la consegna al difensore d'ufficio fosse adeguata ai sensi di questa norma; la Corte ha riconosciuto l'esistenza di orientamenti contrapposti sulla sua applicazione quando il difensore ha rifiutato la domiciliazione.
art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Norma introdotta per regolare l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio e favorire la reale conoscenza del processo. La Corte richiama la finalità della norma per spiegare perché parte della giurisprudenza ritiene che, se il difensore rifiuta la domiciliazione e l'imputato non elegge altro domicilio, non si debba notificare comunque al difensore ai sensi dell'art. 161(4).
art. 157 cod. proc. pen.
Prevede modalità alternative di notificazione (ad es. domicilio o dimora abituale) che, secondo un orientamento, devono essere adottate quando non è stato indicato un domicilio idoneo presso il difensore che abbia rifiutato la domiciliazione.
art. 159 cod. proc. pen.
Completa le modalità di notificazione previste dal codice (notificazioni a persone ed enti); richiamata come possibile via alternativa di notifica quando la domiciliazione presso il difensore non sia valida.
Massime di principio
- Se il difensore d'ufficio rifiuta la funzione di domiciliatario, esiste contrasto giurisprudenziale: alcune sezioni ritengono che non si possa poi notificare comunque al difensore (occorrendo usare artt. 157/159 c.p.p.), altre consentono la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, per evitare uno stallo procedurale.
- Il rifiuto del difensore dovrebbe essere documentato e portato formalmente a conoscenza dell'indagato; se l'indagato non indica un domicilio alternativo è opportuno utilizzare un interprete e verbalizzare l'impossibilità di eleggere domicilio.
- La restituzione degli atti disposta dal giudice per vizio di notifica non costituisce automaticamente un atto "abnorme": rientra nei poteri del giudice e la pubblica accusa può procedere nuovamente alla notifica seguendo l'orientamento procedurale ritenuto più corretto.
- In situazioni analoghe il Pubblico Ministero ha due percorsi praticabili: a) rinotificare al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, se si aderisce all'orientamento che ammette tale procedura; b) procedere alla notificazione secondo gli artt. 157 e 159 c.p.p. se si ritiene applicabile l'orientamento opposto. È prudente adottare misure che rendano inequivocabile la prova del rifiuto e dell'informazione all'indagato.
- La Corte di cassazione non è il rimedio per chiedere l'annullamento di un provvedimento del GUP che disponga la restituzione degli atti per vizio: tali provvedimenti non sono qualificabili come atti abnormi e la reazione corretta è ripetere l'atto procedurale necessario (nuova notifica) conformemente alla normativa e alla giurisprudenza che si ritiene più solida.
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