L.R. Emilia-Romagna 3/2018
RATIFICA DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, LA REGIONE LOMBARDIA, LA REGIONE PIEMONTE, LA REGIONE VENETO PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE E UNITARIA DELLA PESCA E PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO NEL FIUME PO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Emilia-Romagna n. 3/2018 ratifica il Protocollo d’intesa con Autorità di bacino del Po e Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto per una gestione sostenibile e coordinata della pesca e della fauna ittica nel fiume Po. Il Protocollo entra in efficacia dalla data di entrata in vigore della legge e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Ratifica del Protocollo d'intesa sulla gestione unitaria della pesca e tutela ittica nel fiume Po
Ratifica del Protocollo d’intesa sulla pesca e la tutela ittica nel fiume Po
La legge regionale dell’Emilia-Romagna ratifica un Protocollo d’intesa con l’Autorità di bacino del fiume Po e con le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto. Il provvedimento mira a rendere uniforme e coordinata la disciplina della pesca e della tutela del patrimonio ittico nel tratto fluviale del Po interessato dalle Regioni rivierasche.
Finalità e contenuto dell’intesa
Il Protocollo d’intesa è approvato come strumento di cooperazione interregionale per:
- definire gli ambiti di intervento comuni;
- uniformare modalità e procedure di gestione della pesca;
- facilitare la tutela della fauna ittica nel fiume Po;
- adottare normative e pratiche condivise nei territori delle Regioni coinvolte.
La legge precisa che l’intesa non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
Efficacia
Il Protocollo, già ratificato dall’Autorità di bacino del fiume Po e dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, acquista efficacia dalla data di entrata in vigore della legge regionale.
Atti attuativi e successivi adempimenti
L’eventuale approvazione di accordi attuativi discendenti dal Protocollo, nonché degli atti esecutivi necessari alla sua applicazione, è demandata alle deliberazioni della Giunta regionale.
Resta salva la possibilità di istituire ulteriori organi comuni, ma in tal caso la relativa previsione deve essere ratificata con legge regionale.
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