L.R. Emilia-Romagna 1/2018
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina la razionalizzazione delle partecipazioni regionali nelle società in house, definendo indirizzi strategici, controllo analogo e un nuovo assetto societario tramite la fusione di ASTER ed ERVET in ART-ER e di CUP 2000 in Lepida. Prevede condizioni statutarie, nomine, modalità di intervento e un monitoraggio entro 18 mesi dall’entrata in vigore. Alcune previsioni sono transitorie e legate ai procedimenti di fusione/acquisizione e ai programmi approvati prima della legge.
Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna
Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna
La legge riorganizza le partecipazioni regionali nelle società in house providing, nell’ambito del territorio dell’Emilia-Romagna, in attuazione del testo unico sulle società a partecipazione pubblica. La disciplina mira a concentrare funzioni e partecipazioni, rafforzando programmazione, controllo analogo e coerenza con gli obiettivi regionali.
Ambito di applicazione e fonti applicabili
La legge detta norme di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni della Regione nelle società in house providing e costituisce condizione per la partecipazione regionale. Per quanto non espressamente previsto, si applicano il decreto legislativo n. 175 del 2016 e, in quanto compatibile, la legge regionale n. 26 del 2007.
Linee di indirizzo strategico e controllo
L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, linee di indirizzo sugli ambiti di attività delle società in house. Tali indirizzi sono inseriti nella programmazione economico-finanziaria regionale, in particolare nel DEFR e nella relativa nota di aggiornamento, con coinvolgimento delle Commissioni assembleari e possibilità di udienze conoscitive.
Gli indirizzi possono riguardare:
- obiettivi prioritari delle società in house;
- orientamenti strategici e gestionali coerenti con gli obiettivi regionali;
- standard di riferimento e principi d’azione pubblica regionali;
- sinergie tra amministrazioni del territorio e società in house, nel rispetto di efficienza, economicità, buona amministrazione e trasparenza.
La Regione vigila sull’attuazione di tali linee mediante il controllo analogo e la rendicontazione degli strumenti di programmazione. L’Assemblea verifica anche i risultati in sede di rendicontazione del DEFR.
Esercizio del controllo analogo
La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello sulle proprie strutture, anche congiuntamente ad altre amministrazioni pubbliche e in conformità agli statuti societari. In caso di controllo congiunto, i diritti di socio sono esercitati tramite patti parasociali o organismi di coordinamento dedicati.
Nel controllo analogo la Regione valorizza anche il ruolo e le professionalità dei lavoratori delle società in house, considerandoli elemento qualificante per il perseguimento degli obiettivi della legge.
Fusione di ASTER e ERVET e partecipazione in ART-ER
La Regione è autorizzata a partecipare alla società ART-ER s.c.p.a., derivante dalla fusione tra ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a., per razionalizzare le partecipazioni dedicate a sviluppo economico, ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e interventi di interesse generale.
In attesa del perfezionamento della fusione, la Giunta definisce con proprio atto, nel rispetto del codice civile, le linee generali della fusione per unione. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari per perfezionare la partecipazione, che deve avvenire entro il 2019.
Finalità e ambiti di attività di ART-ER
La partecipazione regionale è subordinata al fatto che la Regione sia azionista di maggioranza e che lo statuto della società preveda finalità coerenti con la crescita sostenibile regionale. Le finalità comprendono sviluppo della ricerca, innovazione e conoscenza, consolidamento della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico, sostegno a start-up e accelerazione d’impresa, attrazione di investimenti, internazionalizzazione e supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche.
Le attività si articolano in quattro ambiti:
- ecosistema regionale della ricerca, innovazione e conoscenza;
- internazionalizzazione e attrattività del territorio;
- valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città;
- supporto alla programmazione degli interventi dei soci, inclusa la gestione di progetti strategici, reti europee e internazionali, studi territoriali ed eventualmente infrastrutture per innovazione e conoscenza, con funzioni di committenza e stazione appaltante.
Modalità di intervento della Regione in ART-ER
Per attuare le finalità della società, la Giunta regionale, previa informativa alla Commissione assembleare competente, può approvare:
- una convenzione basata sul programma annuale di funzionamento della società consortile, con contributo annuale al fondo consortile;
- un programma pluriennale delle attività affidabili alla società e un programma annuale delle specifiche attività, cui seguono le relative convenzioni.
In deroga, la Giunta può autorizzare singole convenzioni, previa comunicazione scritta alla Commissione competente, per attività connesse a lavori pubblici di interesse regionale nell’ambito delle infrastrutture per ricerca e innovazione o collegate a programmi o progetti nazionali o europei pluriennali.
Nomine negli organi sociali di ART-ER
La partecipazione regionale è subordinata alla previsione statutaria della nomina, da parte della Giunta, del presidente del consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico e del presidente del collegio sindacale, ferma restando l’applicazione dell’articolo 2449 del codice civile.
Regime transitorio su ASTER ed ERVET e sui contributi pregressi
Fino alla costituzione di ART-ER continuano ad applicarsi ad ASTER e ERVET le disposizioni legislative previgenti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
I procedimenti per concessione e liquidazione di contributi al fondo consortile e dei corrispettivi contrattuali relativi a programmi approvati prima dell’entrata in vigore della legge restano disciplinati dalle rispettive leggi di settore fino alla conclusione, comprese le regole sull’attribuzione delle competenze.
Acquisizione del ramo d’azienda di FBM in ERVET e modifica dell’oggetto sociale
Per costituire la nuova società consortile e favorire interventi di interesse generale e infrastrutture pubbliche, l’oggetto sociale di ERVET viene modificato per consentire l’acquisizione del ramo d’azienda di FBM s.p.a. relativo a tali attività.
Fino a tale acquisizione continua ad applicarsi, nel testo previgente, la disciplina regionale sull’oggetto sociale di ERVET.
La modifica inserisce tra le attività di ERVET la progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell’innovazione e della conoscenza, incluse funzioni di committenza e stazione appaltante.
Fusione di CUP 2000 in Lepida e polo ICT regionale
La partecipazione regionale a Lepida s.p.a. è subordinata alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a., con l’obiettivo di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione regionale. È ammessa anche l’ipotesi di contestuale trasformazione di Lepida in società consortile per azioni.
Fino alla conclusione della fusione continua ad applicarsi la previgente disciplina regionale sulla partecipazione a Lepida.
Oggetto sociale di Lepida
La legge modifica la disciplina di Lepida imponendo che l’oggetto sociale preveda:
- la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani di sviluppo dell’ICT regionale, con progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e gestione dei servizi per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, incluse funzioni specialistiche per sanità e sociale;
- la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo regionali per ICT ed e-government;
- attività di formazione e supporto tecnico nel settore ICT;
- attività connesse a nuove tecnologie per il governo del territorio, comprese le smart cities.
Monitoraggio e verifica dei risultati
L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore, la Giunta deve presentare alla Commissione competente un rapporto sullo stato di attuazione, con particolare riferimento:
- al nuovo assetto organizzativo;
- alle modalità di partecipazione regionale nelle società derivanti da fusione o incorporazione;
- alla realizzazione delle condizioni cui la partecipazione regionale è subordinata.
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