L.R. Emilia-Romagna 4/2018
DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DEI PROGETTI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Emilia-Romagna la VIA, lo screening e il provvedimento autorizzatorio unico per i progetti ricompresi negli allegati, in attuazione del d.lgs. 152/2006. Definisce competenze, documentazione, partecipazione, conferenza di servizi, monitoraggio, controlli e spese istruttorie. Abroga la l.r. 9/1999; applicazione residua solo per procedimenti ancora pendenti nei limiti del d.lgs. 152/2006.
Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti in Emilia-Romagna
Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti in Emilia-Romagna
La legge regionale Emilia-Romagna 20 aprile 2018, n. 4 disciplina la valutazione di impatto ambientale (VIA), la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e il procedimento autorizzatorio unico per i progetti ricadenti nel territorio regionale. Il provvedimento attua la normativa europea e statale in materia ambientale e coordina informazione, partecipazione, istruttoria, monitoraggio e controlli.
Finalità e principi generali
La disciplina regionale si colloca nel quadro della direttiva 2014/52/UE e della parte seconda del d.lgs. 152/2006. La VIA è finalizzata a garantire la compatibilità dell’attività antropica con lo sviluppo sostenibile, la tutela della salute umana, della biodiversità, dell’acqua, del suolo, dell’aria, del clima, del paesaggio e del patrimonio culturale, valutando anche gli effetti connessi a incidenti o calamità pertinenti al progetto.
Le procedure previste dalla legge mirano a:
- prevedere e stimare l’impatto ambientale e sanitario di impianti, opere e interventi;
- valutare alternative, compresa la non realizzazione;
- individuare misure di mitigazione o eliminazione degli impatti negativi;
- stabilire misure di monitoraggio degli effetti ambientali.
La Regione garantisce informazione e partecipazione del pubblico e delle amministrazioni interessate, perseguendo al contempo semplificazione e coordinamento procedimentale.
Definizioni rilevanti
Ai fini della legge si applicano le definizioni del d.lgs. 152/2006 e, in particolare:
- il provvedimento autorizzatorio unico comprende la VIA e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;
- l’autorità competente è l’amministrazione che adotta gli atti di screening, VIA e provvedimento autorizzatorio unico;
- i comuni interessati sono quelli il cui territorio è coinvolto dal progetto e dai relativi impatti, inclusi cantieri e interventi correlati;
- le amministrazioni interessate sono quelle titolari di concessioni, autorizzazioni, intese, pareri e assensi necessari;
- la struttura organizzativa competente è quella designata dall’autorità competente per svolgere le attività istruttorie e connesse.
Informazione e accesso agli atti
L’autorità competente deve assicurare la promozione e la garanzia dell’informazione e della partecipazione del pubblico interessato, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente.
Per la predisposizione dello studio ambientale preliminare e dello studio di impatto ambientale, il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso le amministrazioni pubbliche.
Ambito di applicazione della VIA e dello screening
Sono sottoposti a VIA:
- i progetti indicati negli allegati A.1, A.2 e A.3;
- i progetti indicati negli allegati B.1, B.2 e B.3 quando lo richieda l’esito dello screening;
- i progetti degli allegati B.1, B.2 e B.3 localizzati, anche solo in parte, in aree naturali protette o siti della Rete Natura 2000;
- i progetti sperimentali degli allegati A.1, A.2 e A.3 destinati esclusivamente o essenzialmente allo sviluppo e collaudo di nuovi metodi o prodotti, per non più di due anni, se ritenuti potenzialmente impattanti in esito allo screening;
- le modifiche o estensioni dei progetti degli allegati A.1, A.2 e A.3 che superano i valori limite previsti;
- le modifiche o estensioni di progetti di tutti gli allegati A e B se, in esito allo screening, possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
Su istanza del proponente, sono inoltre assoggettati a VIA i progetti degli allegati B.1, B.2 e B.3; in tal caso non si applica il termine di realizzazione del progetto previsto dal d.lgs. 152/2006.
Lo screening si applica ai progetti degli allegati B.1, B.2 e B.3 e alle modifiche o estensioni di progetti degli allegati A e B potenzialmente impattanti. Per tali progetti si applicano i criteri e le soglie del decreto ministeriale 30 marzo 2015.
Sono previste esclusioni e verifiche preliminari per:
- modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare rendimento e prestazioni ambientali, secondo l’art. 6, comma 9, d.lgs. 152/2006;
- progetti o parti di progetto aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale o la risposta alle emergenze di protezione civile, secondo l’art. 6, comma 10, d.lgs. 152/2006.
Autorità competenti e riparto delle funzioni
La Regione è competente per:
- i progetti degli allegati A.1 e B.1;
- i progetti degli allegati A.2 e B.2 localizzati in più province;
- i progetti sotto soglia degli allegati A.1 e B.1, se attivati su richiesta del proponente.
La Regione è altresì competente, secondo il modello organizzativo regionale, per:
- i progetti degli allegati A.2 e B.2;
- i progetti degli allegati A.3 e B.3 localizzati in più comuni;
- i casi in cui il comune sia proponente, nei procedimenti indicati dalla legge;
- i progetti sotto soglia degli allegati A.2 e B.2 su richiesta del proponente.
Il comune è competente per i progetti degli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, per i progetti sotto soglia di tali allegati.
L’autorità competente svolge screening e VIA solo su richiesta del proponente. Deve inoltre individuare o istituire una struttura organizzativa dedicata. I comuni possono avvalersi di ARPAE per istruttoria tecnica ed esame dei progetti tramite convenzione onerosa; i compensi sono determinati forfettariamente dalla Giunta regionale.
Documentazione, segreto industriale e direttive regionali
Nel screening e nel procedimento di autorizzazione unica, il proponente può chiedere che parte della documentazione non sia resa pubblica per tutelare segreti industriali o commerciali, con applicazione della disciplina statale richiamata.
La Giunta regionale adotta direttive vincolanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge e per definire le modalità operative delle attività affidate ad ARPAE.
Procedimento di screening
L’istanza di screening deve essere presentata in formato elettronico con:
- studio preliminare ambientale, conforme all’allegato IV-bis del d.lgs. 152/2006;
- dichiarazione sostitutiva sul costo previsto di progettazione e realizzazione;
- ricevuta del pagamento delle spese istruttorie;
- avviso al pubblico con dati identificativi, descrizione sintetica, localizzazione e modalità/termini di consultazione.
Per pubblicazione, partecipazione, istruttoria e richieste di integrazioni si applica la disciplina statale richiamata. L’autorità competente può convocare una conferenza di servizi istruttoria in qualunque fase, coinvolgendo comuni e amministrazioni interessate. Lo screening può essere svolto anche nell’ambito della VAS, con specifica evidenza dell’integrazione procedurale.
Provvedimento di screening
Il provvedimento di screening è adottato con atto dirigenziale motivato, sulla base dei criteri dell’allegato V del d.lgs. 152/2006, e stabilisce se il progetto debba essere assoggettato a VIA.
Il provvedimento è pubblicato per estratto sul BURERT ed è vincolante per il proponente e per le amministrazioni che devono rilasciare i titoli necessari, le quali devono conformarsi alle condizioni ambientali ivi contenute.
Scoping e definizione del livello di dettaglio
Per i progetti assoggettati a VIA, il proponente può chiedere una fase preliminare di confronto per definire portata informativa e livello di dettaglio degli elaborati progettuali, nonché i contenuti del SIA e la documentazione necessaria.
Il proponente trasmette la documentazione prevista dal d.lgs. 152/2006 e una relazione sulla conformità urbanistica e paesaggistica e sull’assenza di elementi preclusivi. La documentazione è pubblicata secondo la disciplina statale.
L’autorità competente convoca entro dieci giorni una conferenza di servizi istruttoria; la conferenza si chiude entro quaranta giorni e l’autorità si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione, con termini dimezzati se il progetto è assoggettato a VIA in esito allo screening. Le determinazioni assunte vincolano autorità competente e amministrazioni partecipanti.
Procedimento unico di VIA
L’istanza di procedimento unico di VIA deve essere presentata in formato elettronico con:
- elaborati progettuali sufficientemente dettagliati;
- SIA e sintesi non tecnica;
- dichiarazione sul costo di progettazione e realizzazione;
- ricevuta del pagamento delle spese istruttorie;
- informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri;
- avviso al pubblico;
- eventuali esiti del dibattito pubblico svolto ai sensi del codice dei contratti pubblici.
Il proponente deve allegare anche la documentazione necessaria per tutti i titoli abilitativi, la disponibilità dell’area o l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, se richiesto, la documentazione per subordinare il provvedimento all’autorizzazione sismica.
Entro dieci giorni l’autorità competente effettua la verifica di completezza e comunica la pubblicazione della documentazione alle amministrazioni potenzialmente interessate.
Pubblicizzazione, osservazioni e consultazione del pubblico
Una volta completata la verifica documentale, l’avviso al pubblico è pubblicato sul sito web dell’autorità competente e reso noto all’albo pretorio informatico dei comuni interessati. L’avviso sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento.
Dal momento della pubblicazione il pubblico interessato può presentare osservazioni. Il proponente può presentare controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la conclusione della conferenza di servizi. La pubblicazione è integrata dagli adempimenti settoriali di deposito e pubblicazione dei titoli da acquisire.
L’autorità competente può disporre l’inchiesta pubblica, disciplinata da direttiva della Giunta regionale. Può inoltre promuovere un’istruttoria pubblica con amministrazioni, associazioni e pubblico nei casi di particolare rilievo, oppure, in alternativa, un contraddittorio tra proponente e osservanti.
Integrazioni, conferenza di servizi e conclusione istruttoria
Per integrazioni e modifiche si applica la disciplina statale del procedimento unico. L’autorità competente può indire una conferenza di servizi istruttoria entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso, per coordinare eventuali richieste di integrazione.
La conferenza di servizi decisoria è convocata entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni o dalla ricezione delle integrazioni. Si svolge in modalità sincrona e congiuntamente esamina progetto e SIA. Partecipano tutte le amministrazioni competenti o potenzialmente interessate, ed è dato tempestivo avviso alla Regione.
La struttura organizzativa competente svolge le attività tecniche, acquisisce e valuta la documentazione e predispone il verbale conclusivo, nel quale sono riportate le posizioni univoche e vincolanti delle amministrazioni competenti e la sintesi della partecipazione pubblica. Il verbale conclusivo, sottoscritto dai rappresentanti competenti, costituisce la conclusione motivata della conferenza e contiene le determinazioni su VIA e titoli abilitativi.
Il termine di conclusione della conferenza è di novanta giorni dalla convocazione. Regione, ARPAE e ARSTePC partecipano ciascuna con un proprio rappresentante, e la Regione interviene in funzione di supporto quando ARPAE rappresenta la Giunta ma siano necessari pareri o assensi regionali.
Provvedimento autorizzatorio unico e provvedimento di VIA
Sulla base della conclusione motivata della conferenza, la Giunta adotta il provvedimento autorizzatorio unico, che comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni partecipanti.
Il provvedimento è comunicato al proponente e alle altre amministrazioni, pubblicato sul sito web dell’ente e per estratto sul BURERT. I titoli abilitativi acquistano efficacia dalla data di approvazione del provvedimento.
Le amministrazioni coinvolte possono sollecitare l’esercizio dell’autotutela nei casi e con le modalità previste dalla legge 241/1990. I rimedi delle amministrazioni dissenzienti seguono anch’essi la disciplina generale sul procedimento amministrativo.
La Regione deve comunicare periodicamente al Ministero competente i provvedimenti adottati e i procedimenti di screening e VIA. Per rinnovo e riesame delle condizioni e misure supplementari valgono le regole statali richiamate.
Variante agli strumenti urbanistici e pianificatori
Il provvedimento autorizzatorio unico può costituire variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per:
- opere pubbliche o di pubblica utilità;
- interventi di ampliamento, ristrutturazione o nuova costruzione destinati ad attività economiche già insediate;
- nuovi insediamenti produttivi soggetti al d.P.R. 160/2010 nei comuni privi di aree adeguate.
La variante è ammissibile solo se:
- è stata espressa valutazione ambientale positiva sulla variante;
- le modifiche sono adeguatamente evidenziate nel SIA con apposito elaborato cartografico;
- è stato acquisito l’assenso dell’amministrazione titolare del piano da variare.
Le proposte di variante possono riguardare solo specifiche modifiche cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto. Se il provvedimento costituisce variante, esso comprende il documento di Valsat; il SIA deve motivare la variante e contenere gli elementi richiesti per il rapporto ambientale. In tali casi partecipano alla conferenza Regione o Provincia secondo la tipologia di pianificazione coinvolta, e il provvedimento contiene la dichiarazione di sintesi.
Per i progetti di cui agli articoli 208 del d.lgs. 152/2006 e 12 del d.lgs. 387/2003, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse in conferenza.
Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a rispettare le eventuali condizioni ambientali per realizzazione, esercizio, dismissione, gestione dei malfunzionamenti e monitoraggio nel tempo.
Procedimenti interregionali, statali e transfrontalieri
Per progetti localizzati su più regioni, soggetti a screening o VIA, il provvedimento è adottato d’intesa con le altre regioni interessate. In caso di conflitto tra autorità competenti, si applica la disciplina statale sul conflitto di competenze.
Per progetti con possibili impatti su regioni confinanti, l’autorità competente deve informarle e acquisirne i pareri in conferenza di servizi, mettendo a disposizione sul proprio sito la documentazione ricevuta.
Per la VIA di competenza statale, la Regione esprime le proprie valutazioni con delibera di Giunta, acquisito il parere dei comuni interessati, di ARPAE e dell’azienda sanitaria locale. Tali soggetti si pronunciano entro trenta giorni dalla comunicazione di pubblicazione della documentazione, decorso il quale la Giunta può provvedere anche in loro assenza.
Per i progetti con impatti sull’ambiente di un altro Stato si applica la disciplina statale sulle consultazioni e sugli effetti transfrontalieri.
Monitoraggio, controlli, vigilanza e sanzioni
Il provvedimento di screening e quello di VIA devono contenere indicazioni per il monitoraggio degli impatti ambientali. Il SIA deve includere una proposta di piano di monitoraggio con indicatori fisici, responsabilità e risorse necessarie.
Il proponente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio e informa sulle eventuali modifiche intervenute nella realizzazione o gestione dell’opera. L’autorità competente esercita controllo e monitoraggio anche avvalendosi di ARPAE.
Si applicano le disposizioni statali in materia di verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali.
Se decorre inutilmente il termine per il provvedimento di autorizzazione unica da parte delle autorità competenti comunali, si applicano i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale 6/2004.
L’autorità competente vigila sull’applicazione della legge e sulle condizioni ambientali dei provvedimenti. I risultati dell’attività sono resi pubblici. Si applica la disciplina statale sulle sanzioni ambientali; se la violazione costituisce anche illecito edilizio, la competenza a disporre demolizione e ripristino spetta al comune. La Giunta può nominare funzionari ARPAE come agenti accertatori; i proventi delle sanzioni affluiscono al bilancio regionale.
Spese istruttorie e agevolazioni
Le spese istruttorie sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente in relazione al valore dell’opera, entro il limite massimo dello 0,05 per cento:
- minimo 500 euro per lo screening;
- minimo 1.000 euro per il procedimento unico.
Le spese del procedimento unico sono ridotte delle eventuali somme già versate per lo screening. Per progetti di trasformazione o ampliamento di impianti certificati EMAS o ISO 14001 le spese sono ridotte del 50 per cento.
Se sussiste un interesse pubblico all’attivazione della VIA, l’autorità competente può esentare dal pagamento delle spese e contribuire alle spese di redazione del SIA fino al 50 per cento complessivo.
Per progetti soggetti a più oneri istruttori, ciascun onere è ridotto del 10 per cento. In caso di esito negativo, archiviazione o rinuncia, non è previsto rimborso. Se il proponente è la Regione o un ente del sistema regionale, le spese non sono dovute.
Disposizioni transitorie, sistema informativo e abrogazione
Nelle more dell’attivazione del portale telematico regionale per la presentazione dell’istanza, la domanda deve essere trasmessa su supporto informatico a tutti i soggetti competenti al rilascio dei titoli necessari.
Un progetto rientra nelle tipologie degli allegati della legge solo se non è compreso negli allegati II e II-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006.
Per quanto non disciplinato, si applica la normativa statale. La l.r. 18 maggio 1999, n. 9 è abrogata.
La Regione e i comuni devono scambiarsi dati e informazioni utili ai procedimenti; inoltre la Regione cura raccolta ed elaborazione dei dati, studi e ricerche, e mantiene un archivio dei SIA e dei provvedimenti di VIA.
Clausola valutativa e formazione
L’Assemblea legislativa controlla l’attuazione della legge e ne valuta i risultati. Ogni tre anni la Giunta presenta una relazione sui cambiamenti amministrativi, sulle criticità, sugli effetti di semplificazione e sul grado di partecipazione dei soggetti interessati.
La Regione promuove ricerca, sperimentazione, diffusione dei risultati e attività formative e di aggiornamento professionale in materia di VIA, anche mediante convenzioni con università ed enti di ricerca.
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