L.R. Emilia-Romagna 6/2018
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2008, N. 16 (NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Emilia-Romagna n. 16/2008 sostituendo i riferimenti al “diritto comunitario” con quelli all’Unione europea, rafforza sessione europea, consultazioni e rapporti Giunta-Assemblea, disciplina programmazione fondi UE, notifiche servizi e aiuti di Stato, promuove cittadinanza europea e introduce clausola valutativa. Alcune norme richiedono atti attuativi entro 3 mesi; la legge è tuttora di interesse operativo.
Aggiornamento della disciplina emiliano-romagnola sulla partecipazione alle politiche e al diritto UE, con sessione europea, consultazioni, fondi UE, notifiche e cittadinanza europea
Modifiche alla disciplina regionale sulla partecipazione all’Unione europea
La legge regionale Emilia-Romagna 11 maggio 2018, n. 6 aggiorna la l.r. n. 16/2008 alla terminologia e alla disciplina dell’Unione europea, rafforzando gli strumenti di partecipazione della Regione alla fase ascendente e discendente, i rapporti tra Giunta e Assemblea legislativa, la programmazione dei fondi UE e le attività di promozione della cittadinanza europea.
Ambito e principi generali
Il provvedimento sostituisce nel titolo e in varie disposizioni della legge del 2008 i riferimenti alla “formazione e attuazione del diritto comunitario” con quelli alla “formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea”.
La disciplina regionale viene ricondotta ai principi di:
- sussidiarietà;
- leale collaborazione;
- partecipazione democratica;
- trasparenza.
Viene inoltre richiamata l’esigenza di cooperazione interistituzionale e di reciproca informazione sui risultati delle attività svolte.
Qualità della legislazione e fase ascendente
La Regione dichiara di perseguire la qualità della legislazione e i principi europei del “Legiferare meglio”, sia nella partecipazione alla formazione degli atti UE sia nell’adeguamento interno conseguente.
In particolare:
- Giunta e Assemblea legislativa partecipano ai processi di formazione delle politiche e degli atti dell’Unione europea per rendere più efficace e tempestivo l’adeguamento regionale;
- nella fase ascendente partecipano, ove possibile congiuntamente, alle consultazioni europee, con particolare attenzione alle iniziative segnalate nella sessione europea annuale;
- la Regione partecipa alle iniziative nazionali ed europee sull’analisi dell’impatto delle proposte legislative UE e sull’impatto territoriale;
- per la fase discendente si favoriscono consultazione delle parti interessate, riduzione degli oneri amministrativi ed evitamento di disposizioni supplementari non necessarie.
Partecipazione di enti locali, portatori di interesse e cittadini
La Regione garantisce la partecipazione di enti locali, portatori di interesse e cittadini alle attività connesse al rapporto con l’Unione europea.
Gli strumenti principali sono:
- udienza conoscitiva in Commissione assembleare competente, dopo la presentazione del programma di lavoro annuale della Commissione europea;
- consultazioni, anche informatiche, sulle singole iniziative e proposte di atti legislativi UE;
- utilizzo della Rete europea regionale, aperta alla partecipazione di enti locali e portatori di interesse del territorio regionale.
La Rete:
- è convocata almeno due volte l’anno, prima dell’avvio dei lavori della sessione europea e dopo l’approvazione dell’atto di indirizzo;
- serve alla programmazione delle attività di partecipazione e consultazione;
- non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.
Le attività della Rete sono coordinate da una Cabina di regia formata dal Presidente della Giunta e dal Presidente dell’Assemblea legislativa, o loro delegati, con supporto tecnico delle strutture competenti e coinvolgimento delle reti di informazione europea attive in regione.
Rapporti tra Giunta e Assemblea legislativa
La Giunta deve informare l’Assemblea legislativa sulla partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e degli atti UE, con riferimento a molteplici profili: osservazioni formulate sugli atti UE, intese e riserve di esame in Conferenza Stato-Regioni, lavori del CIAE, direttive europee rilevanti, recepimenti regionali, atti amministrativi di attuazione, decisioni della Commissione o del Consiglio, procedure di infrazione e richieste di impugnazione di atti normativi europei.
L’informazione è resa principalmente in occasione della sessione europea annuale. Le modalità attuative devono essere definite da Giunta e Ufficio di presidenza ai sensi dell’art. 21 quinquies.
Rapporto conoscitivo annuale e sessione europea
Ogni anno, preferibilmente entro febbraio, la Giunta presenta all’Assemblea il rapporto conoscitivo per la sessione europea. Il documento, approvato con deliberazione di Giunta, deve contenere sezioni distinte su:
- orientamenti e priorità politiche dell’anno;
- iniziative e comunicazioni UE di maggior interesse per la fase ascendente;
- stato di adeguamento dell’ordinamento regionale al diritto UE;
- possibili strumenti di adeguamento, compresa la legge europea regionale;
- procedure di infrazione imputabili alla Regione;
- risultati della partecipazione regionale nelle materie di competenza;
- avanzamento dei programmi operativi regionali relativi ai fondi strutturali, con dati su attuazione, risultati e metodi di analisi.
Entro il mese di marzo di ogni anno l’Assemblea legislativa si riunisce in sessione europea, esaminando congiuntamente il programma di lavoro annuale della Commissione europea e la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento UE.
La sessione può essere contestuale all’esame del progetto di legge europea regionale e si può chiudere con un atto di indirizzo, riservandosi osservazioni su singoli atti.
Partecipazione alla fase ascendente e controllo di sussidiarietà
Giunta e Assemblea devono garantire una posizione unitaria della Regione sugli atti e sulle iniziative UE.
Le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative sono di norma espresse dall’Assemblea con risoluzione della Commissione competente, sulla base di istruttoria congiunta Giunta-Assemblea e nel rispetto dei tempi di legge.
La Giunta può chiedere il parere della Commissione competente prima di formulare osservazioni; se non lo fa, le proprie osservazioni devono comunque essere trasmesse preventivamente alla Commissione.
L’Assemblea può chiedere alla Giunta di promuovere:
- la convocazione della Conferenza Stato-Regioni per l’intesa ex art. 24, comma 4, l. n. 234/2012;
- la riserva di esame ex art. 24, comma 5, l. n. 234/2012.
In sede di controllo di sussidiarietà sui progetti di atti legislativi UE, l’Assemblea:
- verifica il rispetto del principio secondo il Protocollo n. 2;
- trasmette i risultati alle Camere in tempo utile per l’esame parlamentare;
- comunica contestualmente gli esiti alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative.
Gli esiti sono approvati con risoluzione della Commissione competente e comunicati alla Giunta, che può segnalare valutazioni sulla compatibilità con il principio di sussidiarietà.
Dialogo politico con le Camere
Le osservazioni approvate ai sensi della disciplina sulla fase ascendente sono trasmesse anche alle Camere per la partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee, ai sensi della legge n. 234/2012.
Legge europea regionale e recepimento degli atti UE
La legge europea regionale è lo strumento principale per adeguare l’ordinamento regionale al diritto dell’Unione europea. È predisposta dalla Giunta sulla base della verifica di conformità e tenendo conto degli indirizzi dell’Assemblea nella sessione europea.
La Giunta può presentare il progetto di legge in occasione della sessione europea. Il titolo deve riportare “Legge europea regionale” con l’anno di riferimento.
La Commissione competente consulta i soggetti interessati, in particolare associazioni ed enti locali, tramite udienza conoscitiva, e può svolgere ulteriori incontri tecnici.
Resta ferma la possibilità di inserire misure di attuazione della normativa europea anche in altre leggi regionali. Le leggi e i provvedimenti di recepimento devono indicare nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente comunicati al Governo.
Programmazione e fondi strutturali e di investimento europei
Quando la Commissione europea presenta le proposte di regolamento sui fondi strutturali e di investimento europei, si attivano le procedure di fase ascendente.
La Giunta informa l’Assemblea:
- sulle posizioni assunte a livello nazionale ed europeo;
- sull’andamento dei negoziati;
- sull’avanzamento della programmazione e dei negoziati relativi ai programmi operativi regionali e nazionali.
I programmi operativi regionali sui fondi SIE sono trasmessi dall Giunta all’Assemblea per l’approvazione secondo il regolamento interno; quelli approvati sono poi inviati alla Commissione europea. La Giunta riferisce anche sulle modifiche sostanziali eventualmente richieste dopo la decisione europea.
Nell’attuazione delle politiche di coesione la Regione deve coinvolgere enti locali e loro forme associative, in ossequio al principio di sussidiarietà.
Notifica di discipline per servizi e aiuti di Stato
Per le discipline che subordinano l’accesso o l’esercizio di attività di servizi a condizioni e requisiti riconducibili alla direttiva 2006/123/CE, la Regione provvede alla notifica alla Commissione europea tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo il d.lgs. n. 59/2010.
La Giunta notifica, dopo l’approvazione:
- i propri progetti di legge e di regolamento;
- le proposte di provvedimenti amministrativi;
- e informa l’Assemblea legislativa.
Per gli atti di iniziativa assembleare o popolare, la notifica avviene dopo l’esame referente in Commissione competente.
In materia di aiuti di Stato, la Regione:
- deve rispettare gli artt. 107, 108 e 109 TFUE;
- verifica, in fase di predisposizione, la possibilità di ricorrere a regimi di esenzione per categoria;
- ricorre a regimi soggetti a notifica solo se strettamente necessario;
- notifica alla Commissione i progetti di legge, regolamento e atti amministrativi che istituiscono o modificano aiuti soggetti a notifica;
- rinnova la notifica se il testo cambia in modo sostanziale;
- non può dare esecuzione alle misure notificate prima della decisione di autorizzazione, dovendo gli atti contenere una clausola sospensiva;
- trasmette le comunicazioni richieste per gli aiuti non soggetti a notifica.
Per gli atti di iniziativa dell’Assemblea, la Giunta effettua notifica o comunicazione su richiesta del Presidente dell’Assemblea.
Promozione della cittadinanza europea e della storia dell’integrazione europea
La legge introduce un nuovo titolo dedicato alla promozione della cittadinanza europea e della storia dell’integrazione europea.
La Regione riconosce l’importanza di diffondere:
- diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea;
- conoscenza della storia dell’integrazione europea.
Le attività sono rivolte anche a favorire la partecipazione di cittadini, scuole, associazioni ed enti locali a progetti e programmi dell’Unione europea.
Gli interventi promossi e sostenuti, anche con contributi, riguardano in particolare:
- iniziative culturali, didattiche e formative;
- progetti di scuole, enti locali, università, associazioni e fondazioni;
- visite educative di studenti presso le istituzioni UE;
- iniziative per facilitare conoscenza e partecipazione ai programmi europei.
Programma pluriennale e attuazione degli interventi
L’Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta e di norma ogni tre anni, un programma pluriennale per gli interventi di competenza della Giunta in materia di cittadinanza europea.
Il programma definisce:
- obiettivi;
- ambiti d’intervento e beneficiari;
- modalità attuative e criteri di concessione dei contributi;
- parametri di valutazione dei risultati.
L’Assemblea può attuare direttamente i propri interventi o in collaborazione con i soggetti indicati dalla legge.
Giunta e Assemblea devono coordinare le rispettive azioni e possono raccordarsi con le rappresentanze delle istituzioni europee in Italia e con le reti di informazione europea presenti sul territorio.
In occasione della sessione europea, la Giunta informa l’Assemblea sull’attuazione del programma; l’Assemblea può formulare indirizzi anche contestualmente all’atto di indirizzo della sessione europea.
Norme attuative e organizzazione interna
Per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo europeo della Regione, Giunta e Ufficio di presidenza dell’Assemblea, con delibere assunte d’intesa e previa informazione alla Commissione competente, disciplinano:
- l’organizzazione interna e il raccordo tra strutture regionali, nazionali ed europee;
- la costituzione e il funzionamento della Rete europea regionale;
- le consultazioni informatiche;
- le modalità per garantire informazione tempestiva e senza eccessivi oneri.
Il coordinamento è affidato alle strutture competenti della Giunta e dell’Assemblea, con gruppo di lavoro congiunto che comprende anche il responsabile della delegazione regionale a Bruxelles.
Le singole direzioni generali della Giunta individuano referenti di raccordo e monitoraggio delle attività di rilevanza europea.
La struttura di delegazione a Bruxelles assicura supporto all’Assemblea legislativa.
L’Assemblea istituisce una sezione del proprio sito dedicata alle attività di partecipazione regionale alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto UE e le due istituzioni concordano modalità di accesso alle banche dati istituzionali.
Clausola valutativa
L’Assemblea esercita il controllo sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti.
Ogni tre anni, in occasione della discussione del rapporto conoscitivo per la sessione europea, la Giunta presenta una relazione su:
- esiti della partecipazione regionale in fase ascendente e discendente;
- funzionamento della partecipazione di enti locali, portatori di interesse e cittadini;
- criticità applicative delle procedure;
- attuazione degli interventi per la cittadinanza europea, con indicazione delle risorse stanziate, dei risultati e delle criticità.
È prevista la possibilità di valutazione partecipata con cittadini e soggetti attuatori.
Disposizioni finali e abrogazioni
Le deliberazioni attuative sugli aspetti organizzativi devono essere adottate entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Sono abrogati:
- l’art. 28 della l.r. Emilia-Romagna n. 32/1993;
- gli artt. 2 e 13 della l.r. Emilia-Romagna n. 16/2008.
Decorrenza pratica e attualità
La legge incide su una disciplina ancora operativa della Regione Emilia-Romagna e introduce vari meccanismi permanenti di partecipazione e adeguamento al diritto UE; non presenta un limite temporale generale di applicabilità, salvo i riferimenti a scadenze annuali o triennali e l’obbligo di adottare alcune deliberazioni organizzative entro tre mesi dall’entrata in vigore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 20 apr 2018L.R. Emilia-Romagna 4/2018
- Legge · 20 apr 2018L.R. Emilia-Romagna 5/2018
- Legge · 8 giu 2018L.R. Emilia-Romagna 7/2018
- Legge · 3 apr 2018L.R. Emilia-Romagna 3/2018
- Legge · 25 giu 2018L.R. Emilia-Romagna 8/2018
- Legge · 16 mar 2018L.R. Emilia-Romagna 1/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →