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Regolamento

R.R. Emilia-Romagna 1/2018

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL' ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11

Normativa regionaleR.R. Emilia-Romagna 1/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la l.r. Emilia-Romagna 7 novembre 2012, n. 11 su tutela della fauna ittica, ecosistema acquatico, pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne. Definisce specie, attrezzi, misure di tutela, orari, limiti di cattura, regole per gare e tesserini. È in vigore dall’ultima domenica di marzo 2018 e disciplina la pesca nel territorio regionale.

Attuazione della disciplina regionale su pesca, acquacoltura e tutela della fauna ittica nelle acque interne dell’Emilia-Romagna

Regolamento regionale sulla pesca e tutela della fauna ittica in Emilia-Romagna

Il regolamento attua la legge regionale Emilia-Romagna 7 novembre 2012, n. 11, disciplinando in modo organico la pesca professionale e sportiva, l’acquacoltura, la tutela della fauna ittica e le attività connesse nelle acque interne regionali. La disciplina opera esclusivamente nel territorio dell’Emilia-Romagna e si applica, in particolare, in relazione alle diverse zone di classificazione delle acque e agli allegati tecnici richiamati.

Ambito di applicazione, classificazione e definizioni

Le acque interne regionali sono ricondotte, ai fini del regolamento, al distretto zoogeografico Padano-Veneto, salvo le alte testate dei bacini del Tevere e dell’Arno, che appartengono al distretto Tosco-Laziale. Il testo definisce inoltre le categorie di specie autoctone, parautoctone e alloctone, nonché alcuni attrezzi di pesca come amo e amo singolo. Le specie autoctone e parautoctone e quelle alloctone sono individuate, rispettivamente, tramite l’allegato 1 e per esclusione da esso.

Tutela della fauna ittica: misure generali

La detenzione, il prelievo e la pesca delle specie autoctone e parautoctone sono soggetti alle misure minime, ai periodi di divieto e ai limiti di detenzione indicati nell’allegato 2. Per alcune specie autoctone considerate estinte o estremamente rare, ogni cattura accidentale va segnalata agli uffici regionali. Per altre specie autoctone protette a livello UE è vietata la pesca nei siti Rete Natura 2000.

Le misure di tutela si applicano anche alla pesca professionale. La misura dei pesci si calcola dall’apice del muso a bocca chiusa fino all’estremità della pinna caudale o del lobo più lungo. Gli esemplari catturati durante il divieto o sotto misura devono essere immediatamente rilasciati; la lenza va recisa se la slamatura è pericolosa, salvo il caso di esche artificiali.

Specie alloctone e reimmissioni

È vietata l’immissione e la reimmissione nelle acque interne regionali di specie alloctone. Tuttavia, per trota iridea, salmerino alpino, pesce gatto, persico trota e temolo, il Programma ittico regionale può consentire interventi di gestione delle popolazioni per finalità agonistiche o regimi speciali di pesca, se le caratteristiche del corpo idrico non lo sconsigliano; in tali casi è ammessa la reimmissione degli esemplari pescati. Il salmerino alpino può essere introdotto solo nel Lago Santo Parmense. La Giunta regionale può inoltre autorizzare reimmissioni di alloctone in tratti destinati a specifiche discipline di pesca o con particolari caratteristiche di artificializzazione o degrado, e può prevedere azioni di contenimento delle specie invasive anche con accordi con associazioni piscatorie o pescatori professionali.

Pesca professionale nelle zone classificate “A”

Nelle acque di zona A la pesca professionale è consentita con un elenco tassativo di attrezzi, tra cui archetti, tramagli, bilancioni e bilance, guada, bertavelli, nasse, tirlindana e canne, ciascuno con limiti dimensionali e tecnici specifici. In alcune acque del Po sono ammessi anche tramaglione e sparviero, secondo le relative limitazioni. Gli attrezzi devono essere contrassegnati e segnalati, non devono ostacolare la navigazione e non possono occupare più della metà dello specchio d’acqua. È vietato l’uso contemporaneo di più di uno tra bilancione, bilancia e bilancino. La manovra del bilancione è riservata al titolare della licenza professionale, con possibile aiuto dei familiari conviventi.

Il pescatore professionale è qualificato come operatore del settore alimentare e deve risultare registrato come impresa individuale o collettiva.

Pesca professionale nelle zone classificate “B”

Nelle acque di zona B la pesca professionale è possibile solo nei corsi d’acqua o tratti individuati nel Piano ittico regionale. Sono ammessi gli attrezzi previsti per la zona A, con le stesse caratteristiche, ma la pesca da natante è limitata alla posa e al recupero delle reti e del pescato. Restano ferme le regole di divieto di pesca con attrezzi ad elevata capacità di cattura quando gli attrezzi siano usati fuori dalle modalità consentite.

La zona B consente anche l’assegnazione di tratti destinati alla pesca professionale, con lunghezza minima di 500 metri, tramite bando pubblico e concessione personale, non cedibile, di durata massima quinquennale. La revoca è prevista in caso di mancata comunicazione dei dati dei prelievi o mancato pagamento della tassa di concessione annuale.

Pesca sportiva o ricreativa nelle zone “A” e “B”

Nelle zone A il pescatore sportivo o ricreativo può usare da una a tre canne, una lenza a mano, bilancelle, bilance, dirlindana, tirlindana, bilancione fisso e sparviero, con limiti tecnici specifici. Nelle zone B la pesca sportiva è consentita con canne, lenza a mano e bilancella; la pesca da natante è ammessa solo se espressamente prevista dal Programma ittico regionale. In zona B i bilancioni fissi esistenti alla data di entrata in vigore possono essere mantenuti se compatibili con le esigenze di gestione ittica, ma il Piano ittico può disporne soppressione o limitazioni di cattura.

Per i bilancioni fissi è richiesta la concessione, il rispetto delle norme paesaggistiche e urbanistiche e la collocazione in tratti appositamente delimitati; la Regione ne determina anche il numero massimo. Durante l’uso è vietata ogni forma di pasturazione e la rete va resa inutilizzabile nei periodi di divieto.

Pesca sportiva nelle zone “C” e “D”

Nelle zone C la pesca sportiva è fortemente semplificata: è ammessa una sola canna con amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, oppure la pesca al lancio con esche artificiali con limiti agli ami e senza ardiglione. La pesca da natante non è consentita. La pasturazione è ammessa entro un limite giornaliero ridotto e il pellet è sempre vietato sul luogo di pesca.

Nelle zone D valgono regole ancora più restrittive: è ammessa una sola canna con amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, e la pesca al lancio con esche artificiali analoghe; la pesca da natante è vietata. La pasturazione è vietata e lo è anche la detenzione e l’uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

Esche, pasture e divieti specifici

La pesca professionale non può prevedere pasturazione, salvo che le esche contenute in archetti, cogolli e nasse non siano considerate tale. Per la pesca sportiva i limiti di pastura variano in base alla zona: in zona A fino a 17 litri o 7 kg nel Po e fino a 15 litri o 5 kg nelle altre acque di zona A; in zona B fino a 10 litri o 4 kg; in zona C fino a 3 litri o 1 kg; in zona D ogni pasturazione è vietata. Le specie alloctone non concorrono al conteggio del pescato ai fini dei limiti quantitativi, e possono essere usate come esca in frazioni di pesce.

Orari di pesca e distanze tra pescatori

Nelle zone A la pesca è consentita senza limiti di orario, salvo i divieti previsti dalla legge regionale e le eventuali ulteriori limitazioni temporanee introdotte dalla Giunta. Nelle zone B e C la pesca è consentita in fasce orarie diverse a seconda del periodo dell’anno, con adeguamento all’ora legale. La Giunta può autorizzare deroghe al divieto di pesca notturna per il carp-fishing o per il contenimento di specie alloctone.

Nelle zone D la pesca è vietata dalla sera della prima domenica di ottobre alla mattina dell’ultima domenica di marzo; negli altri mesi si applicano gli orari delle zone B e C. Sono inoltre stabilite distanze minime tra pescatori, tra canna e bilancella e rispetto agli appostamenti di caccia durante la stagione venatoria.

Limiti quantitativi di prelievo

La pesca professionale non è soggetta a un limite giornaliero di catture nelle acque di zona A e nelle acque di zona B dove è ammessa. Ogni pescatore professionale deve comunque trasmettere annualmente il resoconto delle catture, anche se non ha pescato. La Giunta può fissare limiti al pescato o quote massime annuali per singole specie.

Per la pesca sportiva o ricreativa il limite giornaliero è di 5 kg in zona A, 4 kg in zona B e 2 kg nelle zone C e D, salvo eccezioni dell’allegato 2. Con il bilancione fisso il limite complessivo è di 10 kg. È ammesso il prelievo di massimo 5 salmonidi al giorno, con obbligo di immediata registrazione sul tesserino; il limite non vale per i partecipanti a gare di salmonidi durante la manifestazione. È vietata la commercializzazione del pescato da parte dei pescatori sportivi e ricreativi.

Acque di bonifica, invasi e acquacoltura

Le acque di bonifica e gli invasi idroelettrici e idrici sono classificati analogamente alle acque naturali nelle zone A, B, C e D. La disciplina di pesca segue quella prevista per la corrispondente classificazione. La pesca da natante è vietata, salvo le operazioni per la posa e il recupero degli attrezzi professionali; è invece ammessa la pesca con belly-boat in corpi idrici o tratti individuati dalla Regione, previo parere favorevole dell’ente gestore.

Per l’acquacoltura nelle acque interne, la Giunta approva direttive per le concessioni di demanio idrico, tenendo conto di estensione, durata, gestione, tempi di raccolta e semina, fabbisogno di addetti e criteri di priorità legati alle ricadute socio-economiche e ambientali. La Regione individua inoltre i tratti dove l’acquacoltura può essere esercitata, purché compatibile con gli altri usi e non dannosa per impianti o attività. Nei parchi e nei siti Rete Natura 2000 è necessario il parere favorevole degli enti competenti.

Attività agonistica e campi di gara

La Giunta regionale approva il piano per i campi di gara permanenti e individua i tratti in cui possono essere allestiti campi temporanei, consentiti solo nelle zone A, B e C. Quando non vi sono gare, la pesca è libera. I campi permanenti hanno natura di impianti sportivi e sono destinati prioritariamente all’attività agonistica; quelli temporanei devono essere compatibili con la pesca libera.

Le gare si svolgono di norma con mantenimento in vivo del pescato e, salvo eccezioni legate a ripristino e reimmissione, il pesce va rilasciato dopo la pesatura. Gli organizzatori rispondono del corretto mantenimento del pescato, della gestione amministrativa, della segnalazione dei campi, del controllo dei concorrenti, delle misure di sicurezza e di eventuali interventi di manutenzione, con obbligo di assicurazione. Devono essere comunicati alla Regione i calendari delle gare entro il giorno 20 del mese precedente.

Gare di pesca ai salmonidi

Le gare di pesca ai salmonidi si svolgono nelle zone B e C. La Regione può autorizzare l’immissione di trota iridea o trota fario, a condizione che il campo di gara sia a distanza adeguata dalla zona D, salvo presenza di barriere invalicabili. Le gare non prevedono reimmissione: i salmonidi catturati devono essere soppressi e asportati dopo la pesatura. Le immissioni devono essere proporzionate all’estensione del campo e comunque non superare 2,5 kg per partecipante; le trote devono avere almeno 22 cm e provenire da allevamenti riconosciuti indenni. Nelle zone C sono vietate gare in periodi di riproduzione, in particolare dal 15 maggio al 31 luglio.

Tesserino di pesca controllata e corsi di avvicinamento

Chi pesca salmonidi trattenendo il pescato deve munirsi del tesserino regionale di pesca controllata. In attesa del sistema informatizzato, il rilascio avviene tramite Comuni, Unioni e Associazioni piscatorie. Il tesserino va compilato con il codice del sottobacino, deve essere barrato per ogni salmonide trattenuto e non consente cancellature o scritture non indelebili. In caso di smarrimento o deterioramento sono previste regole specifiche di sostituzione e restituzione.

I corsi di avvicinamento alla tutela della fauna ittica, organizzati dalle associazioni piscatorie, devono essere rivolti ai minorenni che frequentino la scuola secondaria o abbiano compiuto 12 anni, con massimo 40 partecipanti per lezione e almeno 5 lezioni teorico-pratiche. Il superamento del corso con non più di un’assenza consente di ottenere un attestato che abilita alla pesca nelle acque interne dell’Emilia-Romagna senza licenza fino ai 18 anni.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore l’ultima domenica di marzo 2018, in coincidenza con l’inizio della stagione piscatoria 2018-2019. Nel testo fornito non emergono elementi di abrogazione o superamento tale da renderlo obsoleto, trattandosi di disciplina ancora funzionalmente rilevante per la materia regionale.

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