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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49990/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 03/11/2022 che aveva riformato la sentenza di primo grado: dichiarava estinto per prescrizione il capo C (artt. 582, 585 c.p.) e rideterminava la pena per il capo B (artt. 110, 628 c.p.). I motivi di ricorso denunciavano plurime violazioni di legge e vizi di motivazione: mancata individuazione puntuale della condotta, attribuzione cumulativa di finalità tra i presenti, incompatibilità tra ricostruzione di appello e primo grado; illegittima riqualificazione da rapina impropria a rapina propria senza contraddittorio e senza appello del pubblico ministero; omessa riqualificazione possibile in esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata; contestazione della qualificazione giuridica e del luogo della condotta (esterno vs interno all'abitazione); errori nella valutazione delle circostanze attenuanti e del prevalere delle stesse sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato. Il decesso di Cosimo Reale, accertato tramite certificato dell'Ufficio di stato civile di Locri (decesso 21/04/2023, certificato rilasciato 21/11/2023), determina l'estinzione del reato; di conseguenza la valutazione di merito sui motivi del ricorso è divenuta ininfluente e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma richiamata come parte della fattispecie contestata (violenza privata); la questione non è stata decisa nel merito per l'estinzione del reato.

  • art. 585, primo comma, cod. pen.

    Richiamato in relazione al capo C (delitto contestato); dichiarato estinto per prescrizione in sede di appello e la Cassazione ha annullato la sentenza per morte dell'imputato.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; oggetto di contestazione sulla individuazione della condotta e della responsabilità operata dalle corti di merito.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; centrale nella disputa sulla corretta qualificazione del fatto (rapina propria vs rapina impropria) e riqualificazioni operate in appello.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di motivazione; il ricorrente deduceva vizi di motivazione della Corte di appello.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto ai criteri di motivazione nella sentenza di appello; il ricorso denunciava violazioni nella motivazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle regole sull'appello e sulle facoltà delle parti; il ricorrente lamentava violazioni procedurali per riqualificazioni senza contraddittorio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alla riqualificazione del fatto in appello e ai limiti imposti dal contraddittorio; il ricorso sosteneva che la Corte territoriale aveva superato tali limiti.

  • art. 393 cod. pen.

    Richiamato tra le possibili fattispecie alternative (esercizio arbitrario delle proprie ragioni); il ricorrente sosteneva omissione di corretta riqualificazione.

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato come altra possibile qualificazione (violenza privata); il ricorrente lamentava omissione di tale valutazione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del fatto e il luogo della condotta; la Corte di cassazione non è entrata nel merito per effetto dell'estinzione del reato.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Richiamato in tema di circostanze attenuanti (concussione di circostanza); il ricorrente lamentava mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente sosteneva errata valutazione nel calcolo della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti e sul loro effetto sulla pena; oggetto di censura rispetto alla loro considerazione in appello.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che non è stata richiesta la trattazione orale e che il procedimento in Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma citata in relazione alla requisitoria scritta e alle disposizioni transitorie che consentono procedimenti con contraddittorio scritto.

  • art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162

    convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Richiamato per indicare la proroga delle disposizioni che regolano la trattazione scritta; contesto processuale, senza incidere sul merito penale.

  • art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75

    convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112

    Ulteriore riferimento normativo sul regime transitorio di trattazione scritta; rilevante per la procedura in Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per limitare l'esposizione dei motivi nei termini strettamente necessari per la motivazione in Cassazione.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato: quando il decesso è documentalmente accertato (certificato di morte), la Corte è tenuta ad annullare la sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale si estingue.
  • Una volta accertata l'estinzione del reato per morte, le questioni di merito (correttezza di qualificazioni giuridiche, vizi di motivazione, determinazione della pena) diventano ininfluenti e non vengono più esaminate nel merito.
  • La prova della morte può essere fornita tramite certificato dello stato civile; tale acquisizione documentale può essere motivo sufficiente per interrompere il procedimento e disporre l'annullamento.
  • In assenza di estinzione, la riqualificazione del fatto in appello deve rispettare il principio del contraddittorio e non può peggiorare la posizione dell'imputato senza le necessarie garanzie (ad es. appello del pubblico ministero o rinnovo dell'istruttoria se necessario).
  • Le contestazioni relative a vizi di motivazione e a errata valutazione delle circostanze attenuanti sono rimediabili in sede di impugnazione ordinaria, ma perdono rilevanza se sopravviene causa estintiva (es. morte) che fa cessare il processo.

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