Sentenza n. 590/2026 - Bari, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in relazione all’istanza del 12.12. 2024, recante la diffida al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232); nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art.6-bis del D.L. n. 387/1987, (convertito con legge del 20 novembre 1987 n. 472, così come modificato dall'art. 21 della legge 7 ottobre 1990 n. 232), con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo di sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%, ai sensi dell’art. 6-bis cit., e con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione della predetta indennità di buonuscita – TFS come sopra determinata, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'INPS sull'istanza di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio dell'INPS formatosi sull'istanza del 12 dicembre 2024, con la quale aveva diffidato l'Istituto a ricalcolare il trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto al beneficio, l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita e la condanna al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, rilevando che l'INPS, già il 3 novembre 2025 e quindi prima della camera di consiglio del 5 novembre 2025, aveva riconosciuto, liquidato e pagato il beneficio oggetto del giudizio, come comprovato dalla ricevuta di accredito del bonifico in favore del ricorrente. Il sopravvenuto integrale soddisfacimento della pretesa ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio e sulle domande connesse. Le spese sono state compensate per giusti motivi, salvo il rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,5%
Prevede il beneficio previdenziale richiesto dal ricorrente, consistente nell'inclusione di sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio.
art. 21 l. n. 232/1990
Modifica la disciplina dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamata quale base normativa del beneficio richiesto.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all'azione avverso il silenzio; il giudizio è stato successivamente convertito al rito ordinario.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la declaratoria di improcedibilità conseguente alla cessazione della materia del contendere.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato dal TAR nel definire il giudizio a seguito della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione riconosce, liquida e paga integralmente la prestazione richiesta, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa deve risultare da elementi idonei a comprovare l'effettiva esecuzione della prestazione, quale la ricevuta di accredito del pagamento in favore del ricorrente.
- Il pagamento della prestazione richiesta prima della definizione del giudizio può giustificare la compensazione delle spese, fermo restando il rimborso del contributo unificato quando disposto dal giudice.
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