Cassazione Civile, Ordinanza n. 15809/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'INPS a una società che chiedeva di fruire dell'agevolazione contributiva prevista dall'art. 8 l. n. 223 del 1991 per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. I giudici di merito avevano respinto la pretesa ritenendo non provato il possesso dei requisiti di legge, in particolare la natura di nuova entità imprenditoriale della società richiedente e non di mera diramazione della precedente società da cui aveva affittato un ramo d'azienda. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda originaria riguardasse solo l'illegittimità del diniego INPS e non già l'accertamento diretto del diritto allo sgravio; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che fosse l'INPS a dover provare i fatti impeditivi o la diversa realtà sostanziale, e non la società a dover dimostrare i presupposti del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto né prodotto l'atto introduttivo del giudizio di appello né il provvedimento di diniego impugnato, rendendo impossibile verificare il denunciato vizio di ultrapetizione o di error in procedendo. Ha inoltre osservato che la decisione di merito, in ogni caso, aveva effettivamente affrontato la questione e si era concentrata non sulla mera motivazione del diniego amministrativo, ma sul mancato raggiungimento della prova dei presupposti sostanziali del beneficio. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché i giudici di merito hanno correttamente applicato il principio generale per cui chi invoca un'agevolazione contributiva deve provarne tutti i presupposti di legge. La società è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
invocato come parametro del divieto di ultrapetizione; la Corte rileva però che la censura è inammissibile per difetto di specificità e, in fatto, che la questione era stata già esaminata dai giudici di merito
art. 99 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in correlazione con l'art. 112 c.p.c. per sostenere il superamento del thema decidendum
art. 161 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo alla nullità della sentenza per asserito error in procedendo
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che l'onere di provare i presupposti del beneficio fiscale/contributivo grava su chi lo invoca
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiede l'indicazione specifica degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso; non è sufficiente un generico rinvio al fascicolo di parte
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la ricorrente lo invoca per la dedotta violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
la ricorrente lo invoca per la dedotta nullità della sentenza/errore processuale
art. 8 l. n. 223 del 1991
norma attributiva dell'agevolazione contributiva per assunzioni da liste di mobilità; la fruizione richiede la prova dei relativi presupposti
art. 15, comma 6, l. n. 264 del 1949
richiamato come ulteriore base normativa dei presupposti del beneficio contributivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma di modifica richiamata per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Sez. Un. n. 8950 del 2022
richiamata sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, da intendersi in modo non formalistico ma comunque idoneo a rendere intelligibile la censura
Sez. Un. n. 20181 del 2018
richiamata sul necessario specifico riferimento al fatto processuale quando si deduce un vizio rilevabile come error in procedendo
Cass. n. 6769 del 2022
richiamata a sostegno della necessità che il ricorso non si limiti a rinvii generici agli atti di causa
Massime di principio
- Chi intende far valere in cassazione un vizio di ultrapetizione o un error in procedendo deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti processuali rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo; il mero richiamo generico agli atti non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso.
- Il principio di autosufficienza non va inteso in modo eccessivamente formalistico, ma richiede comunque che il ricorso consenta alla Corte di verificare immediatamente il fatto processuale dedotto senza attività esplorativa sui fascicoli.
- In tema di agevolazioni contributive, il soggetto che invoca il beneficio deve provare tutti i presupposti di legge per accedervi; non incombe sull'ente previdenziale l'onere di dimostrare, in via sostitutiva, l'assenza dei requisiti.
- Quando la decisione di merito si fonda sul mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo ai presupposti del beneficio, la censura di violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata se non dimostra un effettivo ribaltamento dell'onere della prova.
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