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Sentenza

Sentenza del 13/09/2021 n. 689 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Riscossione e misure cautelari - cartella di pagamento - società -concordato preventivo - notificazione - legale rappresentante - esclusione -commissario giudiziale - necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento per sanzioni e interessi IRAP anno 2011 (a seguito di controllo ex art. 36 DPR 600/73) notificata durante la procedura di concordato preventivo: il ricorrente denunciava la nullità della notifica perché eseguita presso il Commissario Giudiziario e non al legale rappresentante della società, in violazione dell'art. 145 c.p.c.; si discuteva inoltre il quantum degli importi iscritti a ruolo e la rilevanza degli avvisi di irregolarità inseriti nel piano concordatario omologato.

La decisione

In primo grado la C.T.P. di Genova aveva accolto il ricorso di B. C. S.r.l., dichiarando nulla la cartella per violazione dell'art. 145 c.p.c. (notifica a persona diversa dal legale rappresentante e in luogo diverso dal domicilio), e aveva determinato l'importo dovuto nella misura indicata nell'avviso bonario inserito nel piano concordatario. In appello l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione: la C.T.R. ha accolto l'appello, richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11276/2017, 13340/2009, 18755/2014) secondo cui la notifica all'autorità giudiziaria fallimentare è in linea di principio nulla quando destinata a società in concordato e non diretta al rappresentante legale; tuttavia la Corte ha ritenuto che la nullità sia stata sanata dall'impugnazione e dalla dimostrazione che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo di portare la notizia al destinatario. Ha inoltre ritenuto legittimo il ruolo e la cartella, dato che gli importi (sanzione, interessi, aggi) erano stati comunicati al debitore e inseriti nel piano concordatario omologato. Pertanto la sentenza di primo grado è stata riformata: l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono state dichiarate legittime e la società condannata alle spese processuali (euro 500,00 oltre accessori, se dovuti).

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    Regola le modalità di notificazione alle persone giuridiche; la Corte territoriale ha ritenuto originariamente violata la norma perché l'atto è stato notificato al Commissario Giudiziario e non al legale rappresentante, ma ha considerato che la nullità può essere sanata se l'atto ha raggiunto il destinatario tramite impugnazione.

  • art. 36 DPR n. 600/1973

    Norma richiamata quale fondamento del controllo che ha originato la pretesa tributaria (controllo formale/controllo ai fini IRAP).

  • art. 168 L.F. (Legge Fallimentare)

    Richiamata nel corso del contraddittorio per discutere la rilevanza delle comunicazioni ai fini della procedura concorsuale; la difesa dell'amministrazione ha sostenuto che la notifica dell'Agente della riscossione costituisce atto dovuto per la tutela dell'obbligazione tributaria.

  • art. 17 D.Lgs. 472/1997

    Norma relativa alla determinazione delle sanzioni e interessi; utilizzata per giustificare il calcolo del quantum iscritto a ruolo (sanzione 20% per mancata risposta all'invito, interessi, aggi).

  • Cass. n. 11276/2017

    Cass. civ., 9 maggio 2017, n. 11276

    Giurisprudenza di legittimità che ha affermato che l'avviso/atto tributario verso società in concordato deve essere notificato al rappresentante legale e non al Commissario Giudiziario; ha anche stabilito che l'impugnazione dell'atto può sanare la nullità se dimostrato che l'atto ha raggiunto il destinatario.

  • Cass. n. 13340/2009 e Cass. n. 18755/2014

    Cass. civ. n. 13340/2009; Cass. civ. n. 18755/2014

    Precedenti orientamenti che hanno escluso la legittimità della notifica degli atti tributari al Commissario Giudiziario in luogo del legale rappresentante nella fase di concordato, limitando la legittimazione del commissario ai giudizi inerenti le operazioni di liquidazione.

  • Cass. Sez. Un. n. 16428/2017

    Cass. Sez. Un. n. 16428/2017

    Richiamata per affermare che gli avvisi di irregolarità hanno natura endoprocedimentale e non consolidano automaticamente la pretesa erariale; utile per distinguere la rilevanza degli avvisi nell'ambito del concordato.

Massime di principio

  • In presenza di una società ammessa al concordato preventivo, la notifica di atti tributari (avvisi, avvisi di accertamento, cartelle di pagamento) deve essere preferibilmente eseguita al legale rappresentante o al domicilio eletto della società: la notifica al Commissario Giudiziario è, di regola, irregolare e può essere dichiarata nulla.
  • La legittimazione del Commissario/Curatore/Commissario Giudiziario ad essere destinatario di atti processuali è limitata ai giudizi e rapporti direttamente connessi alle operazioni di liquidazione o sorti nell'esecuzione del piano: non si estende automaticamente a tutte le notifiche tributari verso il concordatario.
  • La nullità della notifica ex art. 145 c.p.c. può essere sanata (sanatoria/validità sopravvenuta) se dalla fase processuale emerge che l'atto, pur viziato, ha effettivamente raggiunto lo scopo di portare la notizia al destinatario (es. impugnazione e comportamento processuale che dimostrano conoscenza).
  • Se l'importo richiesto è stato comunicato al debitore per la predisposizione del piano concordatario e inserito nel piano omologato, l'iscrizione a ruolo e la cartella sono più difficili da contestare nel merito: l'omologazione del concordato e il piano costituiscono elementi concreti per la legittimazione del credito erariale.
  • Gli avvisi di irregolarità hanno natura endoprocedimentale e non costituiscono automaticamente titolo esecutivo, pertanto occorre verificare la loro funzione e il loro inserimento nel procedimento concorsuale per valutarne l'efficacia.
  • In caso di notifica irregolare, è consigliabile proporre tempestivamente l'impugnazione e documentare la conoscenza dell'atto da parte della società (per ottenere la sanatoria) oppure insistere sulla nullità formale qualora la prova di conoscenza non sia fornita.

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