Sentenza del 14/09/2021 n. 24652 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego di autotutela e della esclusione dalla definizione agevolata (D.L. n.119/2018, art.6) di una controversia tributaria relativa a un avviso di accertamento per l'anno 1998. Il contribuente contestava la propria responsabilità per le somme richieste alla società e la legittimità delle sanzioni; chiedeva altresì la definizione agevolata della lite. L'Agenzia aveva negato l'autotutela e poi rifiutato la definizione agevolata ritenendo che il diniego di autotutela non fosse un atto impositivo definibile ai sensi dell'art.6.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata e ha accolto il primo motivo dell'Agenzia contro la sentenza della C.T.R., cassando la decisione impugnata. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. Motivazioni principali: il diniego espresso di autotutela esaminato non aveva contenuto impositivo quantificato e quindi era escluso dalla definizione agevolata; inoltre, quanto all'impugnabilità del diniego di autotutela relativo ad atti ormai definitivi, il contribuente non ha allegato ragioni di rilevante interesse generale che giustificassero la rimozione dell'atto, limite indispensabile per superare la preclusione al sindacato sulla fondatezza dell'accertamento definitivo. La Corte ha altresì ritenuto valida la produzione dell'atto di delega di firma da parte dell'Agenzia quando contestata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
Definisce la giurisdizione tributaria e gli atti impugnabili; la Corte conferma che l'impugnazione del diniego di definizione agevolata è incidente sulla lite principale e che il giudice tributario può decidere in unico grado sulla definizione, ma limita il sindacato sul diniego di autotutela per atti definitivi salvo ragioni di interesse generale.
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6
Stabilisce i presupposti e l'ambito soggettivo/oggettivo della definizione agevolata delle liti; la Corte interpreta 'atti impositivi' come quelli recanti pretesa tributaria quantificata e ritiene esclusi i dinieghi di autotutela privi di contenuto impositivo.
D.P.R. n. 600 del 1973
Prevede la sottoscrizione, a pena di nullità, degli avvisi di accertamento da parte del capo ufficio o di funzionario delegato; la Corte ribadisce l'onere dell'Amministrazione di dimostrare l'esistenza di valida delega quando la sottoscrizione è contestata.
D.Lgs. n. 472 del 1997
Disciplina le sanzioni tributarie e la responsabilità personale; la Corte ricorda che per applicare le sanzioni occorre la prova di atti illegittimi del contribuente.
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Norma sulla delega di funzioni dei dirigenti; la Corte distingue tra delega di funzioni (soggetta alle formalità dell'art.17) e delega di firma, ritenendo che quest'ultima possa legittimare la sottoscrizione dell'atto senza applicare pienamente le regole dell'art.17.
Giurisprudenza costituzionale e di legittimità
Riferimenti a sentenze delle Sezioni Unite (es. n. 7388/2007, n. 2870/2009, n. 24032/2019) e alla Corte Costituzionale n.181/2017 per stabilire limiti e portata del sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela e sul bilanciamento con l'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela relativo a un atto impositivo ormai definitivo è impugnabile davanti al giudice tributario, ma il sindacato non può riguardare la fondatezza dell'accertamento definitivo salvo che emergano ragioni di rilevante interesse generale a favore della rimozione dell'atto.
- Il diniego di definizione agevolata (art.6 D.L. n.119/2018) è impugnabile in sede incidentale dinanzi al giudice della lite principale; tuttavia possono essere definiti solo gli 'atti impositivi' che recano una pretesa tributaria quantificata. Un diniego di autotutela che non riafferma una pretesa quantificata è escluso dalla definizione.
- Quando il contribuente contesta la validità della sottoscrizione di un atto amministrativo tributario, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza di una valida delega: la produzione della disposizione di servizio o atto di delega può sanare la contestazione se si tratta di delega di firma. La distinzione tra delega di firma e delega di funzioni è rilevante: la prima è mero decentramento amministrativo, la seconda richiede i presupposti dell'art.17 D.Lgs.165/2001.
- Il contribuente che richiede l'annullamento in autotutela di un atto divenuto definitivo non può limitarsi a riproporre vizi già impugnabili in sede giurisdizionale: deve specificare l'esistenza di un interesse generale concreto e rilevante (oltre il proprio interesse individuale) che giustifichi l'esercizio dell'autotutela.
- La procedura di adesione alla definizione agevolata è prevalente rispetto alla decisione sul merito della lite e l'impugnazione del diniego è necessariamente trattata come questione incidentale nel giudizio principale; il giudice può decidere in unico grado e con pienezza di cognizione sull'ammissibilità della definizione.
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