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Sentenza

Sentenza del 13/09/2021 n. 7877 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva riclassificato, ai fini dell'imposta di registro, un conferimento d'azienda e successive cessioni di quote come una unica cessione d'azienda, irrogando imposta proporzionale, sanzioni e interessi. I contribuenti ricorrevano sostenendo, tra l'altro, la nullità dell'atto per mancato contraddittorio preventivo previsto dalla disciplina sull'abuso del diritto, la decadenza del potere accertativo, e la non applicabilità dell'art. 20 del DPR 131/1986 nella forma invocata dall'Ufficio.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di liquidazione. Il Collegio ha ritenuto che, dopo le modifiche normative e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, l'art. 20 del DPR 131/1986 limita la valutazione al solo contenuto intrinseco dell'atto presentato alla registrazione (senza elementi extratestuali né atti collegati). Ne consegue che gli atti di conferimento e di cessione quote non possono essere automaticamente riqualificati come unica cessione d'azienda se ciò richiede elementi estranei all'atto. Se l'Amministrazione vuole agire in funzione antielusiva ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.212/2000 deve seguire il previsto procedimento (richiesta di chiarimenti/contraddittorio) a pena di nullità, cosa non avvenuta nel caso concreto; pertanto l'atto impositivo è annullato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • DPR 26 aprile 1986 n. 131, art. 20

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

    L'art.20 va applicato limitandosi al contenuto e agli effetti giuridici del singolo atto registrato; non consente l'utilizzo di elementi extratestuali o atti collegati per riqualificare il negozio. La disposizione impedisce all'Amministrazione di riformulare la natura dell'atto basandosi su fatti o negozi esterni.

  • Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (art.1, comma 87) e Legge 30 dicembre 2018 n.145 (art.1, comma 1084)

    Modifiche e interpretazione autentica della formulazione dell'art.20, confermando la portata 'ab intrinseco' della valutazione dell'atto e la retroattività della nuova formulazione per chiarire che non si devono utilizzare elementi esterni all'atto per la tassazione.

  • Legge n.212/2000, art. 10-bis (introdotto/ridefinito dalla normativa successiva e dal D.Lgs. 128/2015)

    Disciplina unificata dell'abuso di diritto ed elusione fiscale: l'azione antielusiva dell'Amministrazione richiede l'attivazione del procedimento di contraddittorio (richiesta di chiarimenti e possibilità per il contribuente di rispondere) prima di un atto impositivo, a pena di nullità.

  • D.Lgs. 128/2015

    Ha inciso sulla disciplina dell'abuso di diritto e sull'onere/procedimento probatorio collegato, richiamato nella giurisprudenza come parte del quadro che impone il contraddittorio preventivo nei casi di contestazione antielusiva.

  • DPR 29 settembre 1973 n. 600, art. 37-bis (abrogato)

    Precedente disposizione sull'elusività antitrust fiscale poi abrogata/contenuta nell'evoluzione normativa che ha portato all'attuale art.10-bis; richiamata perché l'Ufficio aveva invocato il precedente quadro sanzionatorio.

  • Corte Costituzionale, sent. n.158/2020 e n.39/2021

    Hanno ritenuto non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull'art.20, confermando la possibilità di applicare la regola 'ab intrinseco' e la legittimità delle modifiche legislative.

  • Cassazione, Ordinanza 19.07.2021 n.20641 (richiamo a Cass. n.10688/2021)

    La giurisprudenza di legittimità ha confermato che la riqualificazione dell'atto da parte dell'Amministrazione è legittima solo se operata 'ab intrinseco' (senza riferirsi ad atti collegati o elementi extratestuali); per contestazioni antielusive fondate su collegamenti negoziali o abuso del diritto occorre il procedimento specifico con contraddittorio.

Massime di principio

  • L'art.20 del DPR 131/1986 (nella formulazione post modifiche) vincola l'imposizione al contenuto intrinseco del singolo atto registrato: non si può utilizzare elementi extratestuali o atti collegati per riqualificare l'atto ai fini della tassa di registro.
  • Quando l'Amministrazione intende contestare operazioni con argomentazioni antielusive/abuso di diritto (art.10-bis L.212/2000), deve attivare il procedimento di contraddittorio (richiesta di chiarimenti e possibilità di replica) prima di adottare l'atto impositivo: la sua mancata attivazione può determinare la nullità dell'atto.
  • Conferimento d'azienda e cessione di quote hanno effetti giuridici diversi e non sono automaticamente assimilabili: la diversa disciplina delle successioni nei contratti e della responsabilità per debiti/crediti distingue le due fattispecie.
  • Se l'Ufficio vuole superare la qualificazione formale degli atti e ricostruirne la sostanza economica mediante collegamenti negoziali, deve procedere attraverso le specifiche norme antielusive e il relativo contraddittorio, non con un'applicazione estesa dell'art.20.
  • In giudizi su riqualificazioni fiscali basate su più atti collegati è cruciale verificare se l'Amministrazione abbia seguito le procedure di garanzia previste; in caso contrario il ricorso del contribuente ha concrete possibilità di accoglimento.

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