Sentenza del 13/09/2021 n. 6547 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 113/2021 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notificazione - Irreperibilità assoluta del destinatario - Ricerche - Necessità - Mancanza - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo/cartella di pagamento per: omessa o irrituale notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento (deposito per irreperibilità assoluta senza prove di indagini), intervenuta prescrizione del credito tributario (IRAP 2003), violazione dello Statuto del contribuente e vizi nel calcolo degli interessi e delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto invalida la procedura di notifica dell'intimazione di pagamento (deposito per irreperibilità assoluta) del 14.2.2016 perché nella relata mancava l'attestazione delle ricerche effettuate dal messo necessario per dichiarare l'irreperibilità. Tale vizio ha reso inefficace l'atto interruptivo della prescrizione; la pretesa tributaria relativa a IRAP è quindi risultata prescritta. Per questi motivi la cartella di pagamento è stata annullata e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese dei due gradi.
Norme richiamate
d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60 co. 1 lett. e)
"Quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del Codice di Procedura Civile ... la notificazione ... si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione."
Per la dichiarazione di irreperibilità assoluta ai fini tributari devono concorrere tre requisiti oggettivi: notifica presso l'ultima residenza nota; effettuazione da parte del messo di indagini e ricerche locali effettive; menzione delle indagini nella relata. In mancanza la procedura è invalida e non produce effetti interruttivi della prescrizione.
codice di procedura civile, art. 143
Richiamato come disciplina civilistica della irreperibilità assoluta; la giurisprudenza tributaria applica principi analoghi con l'aggiunta delle regole speciali del D.P.R. n.600/1973.
Cass. ord. 18703/2020 (giurisprudenza)
Interpretazione della Corte di Cassazione secondo cui la prescrizione per il tributo IRAP è decennale; la Commissione regionale, comunque, ha ritenuto che la prescrizione fosse maturata nel caso di specie anche applicando tale termine, dato che l'atto alleged interruptivo risultava invalido.
Massime di principio
- La dichiarazione di irreperibilità assoluta per le notifiche tributarie richiede che il messo compia effettive ricerche nei luoghi e che tali ricerche siano espressamente menzionate nella relata: in assenza di ciò la notifica è nulla.
- La nullità della notifica per carenza di indagini del messo impedisce che l'atto produca effetti interruttivi della prescrizione: se l'unico atto che dovrebbe interrompere la prescrizione è invalido, il credito può risultare prescritto.
- La notifica deve essere eseguita presso l'ultima residenza nota del contribuente; il mero deposito in Comune senza comprovate ricerche è insufficiente.
- In controversie tributarie è fondamentale verificare che le relative relata di notifica siano complete, coerenti e datate (giorno, mese e anno); documentazione fotostatica confusa o incompleta può non provare la validità della notifica.
- Per i tributi come l'IRAP occorre controllare il termine prescrizionale applicabile (giurisprudenza recente indica il termine decennale) e calcolarlo a partire dall'ultimo atto validamente interruttivo: se tale atto è invalido, la prescrizione può essere maturata.
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