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Sentenza

Sentenza del 13/09/2021 n. 986 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento ex art. 41-bis D.P.R. 600/1973 per omessa dichiarazione dei redditi da locazione relativi al possesso nel 2013 per 13 giorni di un immobile locato a Sarzana. L'Agenzia sosteneva che, anche in presenza di pignoramento e di riscossione dei canoni da parte del custode giudiziale, il reddito fondiario è comunque imponibile ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 917/1986 (i redditi fondiari concorrono al reddito indipendentemente dalla percezione), salvo l'eccezione prevista dalla legge 431/1998 relativa alla convalida di sfratto per morosità. Il contribuente eccepiva la tardività dell'appello notificato dall'Ufficio e, nel merito, affermava la mancata percezione dei canoni nell'anno contestato. Chiedeva, inoltre, la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

L'appello dell'Agenzia è stato ritenuto tempestivo (termini sospesi per il D.l. 119/2018) e, nel merito, accolto. La Commissione d'Appello ha ritenuto che il pignoramento dell'immobile e la riscossione dei canoni da parte del custode non escludono l'imponibilità dei redditi fondiari: i canoni percepiti dal custode sono destinati a beneficio del proprietario (soddisfazione dei creditori) e l'obbligo dichiarativo rimane fino alla cessazione giuridica del diritto (es. trasferimento con decreto). Pertanto la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente è stata riformata; il contribuente è stato condannato al rimborso delle spese di giudizio del grado per euro 600 oltre IVA e accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) - art. 26

    art. 26, comma 1; integrazione con art. 8, comma 5, legge 431/1998

    I redditi fondiari, compresi quelli da locazione, concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla percezione; l'eccezione per mancata percezione opera dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità.

  • D.P.R. 600/1973 - art. 41-bis

    Norma procedurale di notificazione dell'avviso di accertamento contestato dall'Agenzia; oggetto dell'impugnazione fiscale.

  • Codice di procedura civile - art. 559

    Norma che disciplina la nomina del custode giudiziale nei procedimenti esecutivi e le sue funzioni operative sulla cosa pignorata.

  • Codice di procedura civile - art. 560

    La concessione in locazione dei beni pignorati è soggetta ad autorizzazione del giudice; tuttavia la gestione e la riscossione dei frutti rientrano nelle funzioni del custode.

  • Codice di procedura civile - art. 65

    Individua le funzioni del custode in termini di conservazione e amministrazione dei beni pignorati, inclusa la gestione per acquisire i frutti.

  • Legge 431/1998 - art. 8, comma 5

    Stabilisce che i redditi da locazione non percepiti non concorrono a formare il reddito a partire dalla conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità.

  • D.l. 119/2018 - art. 6, comma 11

    Prevede la sospensione dei termini processuali per impugnazioni cadenti nel periodo indicato, utilizzata per considerare tempestiva la notifica dell'appello dall'Ufficio.

  • D.lgs. 546/1992 - art. 38, comma 3 (richiamato)

    Richiama i termini per l'impugnazione in materia tributaria e la richiamata eccezione del contribuente sulla presunta tardività dell'appello.

  • Codice di procedura civile - art. 327 (richiamato)

    Termine di sei mesi per l'impugnazione dei provvedimenti endoprocessuali; richiamato nel contesto dei termini di notifica e dell'eccezione di tardività.

  • Cassazione civile - giurisprudenza

    es. Cass. n. 21621/2015; Cass. n. 5736/2013; Cass. n. 651/2012

    Consolidata giurisprudenza secondo cui il canone di locazione è imponibile anche se non materialmente percepito finché non intervenga causa di risoluzione del contratto; il pignoramento e la custodia giudiziale non trasferiscono automaticamente l'imposizione a terzi né escludono il presupposto impositivo fino al trasferimento formale del bene.

Massime di principio

  • Il reddito da locazione è in linea di principio imponibile anche se non materialmente percepito: l'obbligo dichiarativo sussiste finché il diritto reale sul bene permane e non interviene una causa giuridica che escluda l'obbligo (es. trasferimento del bene o efficacia della convalida di sfratto secondo legge 431/1998).
  • Il pignoramento dell'immobile e la riscossione dei canoni da parte del custode giudiziale non cancellano l'imponibilità a carico del proprietario: le somme riscosse dal custode sono destinate a beneficio del proprietario (per soddisfare i creditori) e quindi rilevano ai fini reddituali.
  • L'eccezione di mancata percezione rileva solo se sussiste una causa giuridica specifica che impedisca definitivamente la nascita o la percezione del reddito (ad es. conclusione favorevole del procedimento di convalida di sfratto per morosità secondo la disciplina), da documentare e collegare temporalmente.
  • Prima di sollevare eccezioni processuali (es. tardività dell'impugnazione) verificare sempre le sospensioni normative temporanee (es. D.l. 119/2018) che possono prorogare termini di impugnazione.
  • In situazioni di pignoramento è opportuno conservare e produrre documentazione sull'amministrazione dell'immobile (atti di nomina del custode, provvedimenti di autorizzazione alle locazioni, rendiconti dei canoni) per dimostrare la natura e il destinatario economico dei proventi.

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