Cassazione Penale, Sentenza n. 4561/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di ricettazione, truffa (esclusa l'aggravante del secondo comma dell'art. 640 c.p.), falsificazione di carta d'identità, sostituzione di persona e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p., comma 2). Le censure principali sono: omessa citazione/notifica al difensore nominato in carcere (avv. Romano); vizio di motivazione per mancato confronto con i motivi d'appello e per valutazioni probatorie relative al ruolo del FRUNCILLO (contatti telefonici, apertura conto, società riconducibili a lui); carenza di prova circa il suo coinvolgimento nelle società beneficiarie dei versamenti (autoriciclaggio); illegittimità del rigetto della seconda richiesta di patteggiamento per presunta recidiva reiterata non applicata in primo grado; contestazione del trattamento sanzionatorio e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con conseguente reformatio in pejus.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando la richiesta di rinvio udienza. Ha ritenuto molte censure prive della necessaria specificità o manifestamente infondate. In particolare: il motivo relativo alla mancata notifica al difensore nominato in carcere non ha confutato la motivazione della Corte territoriale sulla deducibilità della nullità entro il giudizio di primo grado; i motivi diretti a contrastare l'affermazione di responsabilità sono stati considerati non specifici e non hanno effettivamente controargomentato la motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato elementi di prova (contatti telefonici, presenza all'apertura del conto, riconducibilità alle società FITNESS EVOLUTION e PLACENTA COSTRUZIONI) idonei a sostenere la responsabilità per truffa, falso, sostituzione di persona e ricettazione, nonché l'autoriciclaggio; il rigetto del patteggiamento per la recidiva reiterata è stato ritenuto fondato in quanto la recidiva era stata valutata concretamente dal primo giudice; le censure sul trattamento sanzionatorio sono state ritenute inidonee a modificare il bilanciamento operato in sede di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in Euro 3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 183 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla sanatoria derivante dal deposito di memoria difensiva dopo la trasmissione tardiva della requisitoria: la difesa ha utilizzato la facoltà prevista e ha implicitamente accettato gli effetti della tardiva trasmissione, integrando la sanatoria.
art. 640 cod. pen.
secondo comma (aggravante esclusa)
Il reato di truffa contestato è stato valutato senza l'aggravante del secondo comma; la Corte ha confermato la qualificazione e la valutazione delle circostanze contestate dal giudice di merito.
art. 648-ter.1 cod. pen.
L'autoriciclaggio nella formulazione contestata (comma 2) è stato ritenuto provato in relazione ai versamenti e agli spostamenti di somme verso società ritenute riconducibili al FRUNCILLO; la Corte ha ritenuto sufficiente il quadro probatorio e i collegamenti societari emersi in primo grado.
Giurisprudenza di Corte di Cassazione (principio di specificità dei motivi)
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 (Lavorato); Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli); Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011 (Scibè); Sez. 4, n. 44551 del 18/09/2009 (Guardascione)
Applicato il consolidato principio che il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la correlazione specifica tra le ragioni della decisione impugnata e le censure, e che l'appello (e conseguentemente la cassazione) richiedono motivi specifici e argomentati; inoltre, la giurisprudenza è stata usata per enunciare termini e oneri di deduzione delle nullità e degli obblighi di comunicazione tra difensori.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione la correlazione tra le censure e le argomentazioni del provvedimento impugnato: la genericità o la mancata confutazione puntuale della motivazione di merito porta ad inammissibilità.
- La nomina di un difensore in carcere ha efficacia immediata, ma le nullità derivanti da omessa notifica di atti processuali sono deducibili entro termini di rito; l'insufficiente tempestiva eccezione da parte dei codifensori può far decadere la rilevabilità della nullità.
- Per affermare responsabilità in reati complessi basati su prove indiziarie (contatti telefonici, attività bancarie, riconducibilità societaria) è necessario che l'impugnante confuti specificamente il percorso logico e le risultanze probatorie valorizzate dal giudice di merito.
- Per l'autoriciclaggio occorre dimostrare il collegamento tra i proventi e le operazioni di reimpiego; prova di società beneficiarie riconducibili all'imputato e movimentazioni coherentemente collegate possono essere ritenute sufficienti dal giudice di merito.
- La recidiva reiterata, se concretamente valutata dal primo giudice, può legittimamente ostare all'accoglimento di una richiesta di patteggiamento e influire sul trattamento sanzionatorio; il rimedio in cassazione è debole se la contestazione non dimostra errori nel giudizio di fatto o nella valutazione delle aggravanti.
- La sfera di sindacato della Cassazione sulle valutazioni di merito è limitata: errori di apprezzamento gravemente illogici o contraddittori sono necessari per ottenere accoglimento, mentre scelte intenzionali e motivate del giudice di merito richiedono una confutazione puntuale.
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