Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10074/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: a) delle graduatorie nazionali di merito del corso di laurea afferente alla Classe di Laurea Magistrale in medicina e chirurgia (LM 41), pubblicate in data 8 gennaio 2026; b) degli esiti delle prove di ammissione al corso di laurea sub a), svoltesi il 20 novembre 2025 (prima sessione) e del 10 dicembre 2025 (seconda sessione), nonché dell’esito negativo ed escludente che ne è scaturito per la ricorrente in termini di impossibilità all’immatricolazione al corso di laurea prescelto; c) del verbale delle prove sub b) redatto dalla Commissione di concorso costituita presso l’Università degli Studi di Salerno; d) dei verbali della Commissione, di data e numero sconosciuti e mai pubblicati, delle sedute di correzione delle suddette prove, nonché di scioglimento dell’anonimato; e) dell’Allegato 2 al DM n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui regola le modalità di svolgimento dei test di ammissione in maniera tale da non garantire l’anonimato e l’integrità dei fogli risposte; e) di tutti gli atti concorsuali successivi, conseguenti e presupposti alle prove di ammissione, compresi i verbali della Commissione, i questionari somministrati durante le prove, le schede anagrafiche, nonché, per quanto di interesse, dei successivi atti di immatricolazione in quanto affetti da illegittimità derivata; per l’accertamento del diritto della ricorrente: all’ammissione al corso di laurea sub a), stante l’illegittimità delle prove di ammissione che ne hanno determinato l’esclusione, e alla ripetizione di tali prove;

Giustizia amministrativa202603559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali e atti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025-2026

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali di merito, gli esiti delle prove di ammissione svolte il 20 novembre e il 10 dicembre 2025, il verbale della commissione costituita presso l'Università degli Studi di Salerno, i verbali delle operazioni di correzione e scioglimento dell'anonimato, nonché l'Allegato 2 al d.m. n. 418 del 30 maggio 2025, lamentando l'illegittimità delle modalità di svolgimento delle prove, ritenute non idonee a garantire l'anonimato e l'integrità dei fogli risposta. La ricorrente chiedeva inoltre l'accertamento del diritto all'ammissione al corso di laurea e alla ripetizione delle prove. Nel corso del giudizio il Collegio aveva rilevato seri dubbi sulla procedibilità del ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria nazionale definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026. Successivamente, la ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione notificata alle controparti e depositata in giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia. La dichiarazione è stata ritenuta rituale perché proveniente dalla parte, formalmente notificata alle controparti e depositata in giudizio. Le amministrazioni resistenti non si sono opposte alla rinuncia; pertanto, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85 c.p.a., ricorrevano le condizioni per l'estinzione del processo. Il Tribunale non ha esaminato nel merito le censure relative alle prove di ammissione, all'anonimato, alla correzione degli elaborati o alla graduatoria. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia

    La rinuncia è rituale se proviene dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è depositata presso la segreteria o resa in udienza e documentata a verbale, ed è portata formalmente a conoscenza delle altre parti; in assenza di opposizione di chi abbia interesse alla prosecuzione, il processo si estingue.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per dichiarare l'estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio estinto per rinuncia.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, purché la rinuncia provenga dalla parte stessa o da un difensore munito di mandato speciale, sia depositata o resa in udienza e sia portata formalmente a conoscenza delle altre parti.
  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo quando le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non vi si oppongano ritualmente.
  • La dichiarazione di rinuncia può risultare anche da forme equipollenti alla notificazione ordinaria, purché assicurino la conoscenza formale dell'atto da parte delle controparti.
  • In presenza di una rinuncia rituale e non opposta, il giudice definisce il processo senza esaminare le questioni di merito dedotte con il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.