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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37343/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso del Comune di Viterbo, ha cassato la sentenza della CTR Lazio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando i ricorsi introduttivi dei contribuenti avverso gli avvisi ICI. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato i contribuenti, in solido o comunque quale parte soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Cinque comproprietari pro indiviso di un fabbricato composto da più appartamenti impugnavano avvisi di accertamento ICI per l'anno 2009, contestando omesso versamento di imposta, sanzioni e interessi. Sostenevano che l'esenzione per abitazione principale dovesse spettare integralmente, poiché gli immobili erano utilizzati come residenza abituale dei rispettivi nuclei familiari. I giudici tributari di merito accoglievano le ragioni dei contribuenti e respingevano l'appello dell'ente locale. Il Comune ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e, in sostanza, censurando la statuizione che aveva riconosciuto l'esenzione piena nonostante la comproprietà indivisa di più unità immobiliari autonome. In via preliminare i contribuenti eccepivano l'inammissibilità del ricorso per doppia conforme e per asserita deduzione di un vizio di motivazione sotto mentite spoglie; inoltre sostenevano la correttezza dell'assunto secondo cui ogni appartamento era autonomo e destinato ad abitazione principale da distinti nuclei familiari. La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità e ha accolto il ricorso del Comune, affermando che l'esenzione ICI compete solo all'unità immobiliare effettivamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e, in caso di comproprietà di più unità distinte, solo per la quota riferibile all'immobile concretamente destinato a residenza principale, non per gli altri immobili non aventi tale destinazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare l'insufficienza della motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà proposta come violazione di legge, e non come vizio di motivazione inammissibile per doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come omessa pronuncia sulle censure di appello; la Corte non ha fondato la decisione su tale profilo, ritenendo decisiva la corretta interpretazione della disciplina dell'esenzione ICI.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Eccepito dai contribuenti per sostenere l'inammissibilità della censura di motivazione in presenza di doppia conforme; la Corte ha escluso che l'eccezione colpisse il motivo, qualificato come violazione di legge.

  • art. 3 D.Lgs. 504/1992

    Individua i soggetti passivi ICI come proprietari o titolari di diritti reali sull'immobile.

  • art. 8, comma 2, D.Lgs. 504/1992

    Per l'abitazione principale richiede la destinazione dell'unità immobiliare a residenza anagrafica/dimora abituale del contribuente e del suo nucleo familiare; l'esenzione va riconosciuta solo se il requisito è integrato per la specifica unità immobiliare.

  • art. 10, comma 1, D.Lgs. 504/1992

    Richiamato come norma di raccordo, in combinazione con la disciplina dell'esenzione ICI.

  • art. 1, commi 1 e 2, D.L. 93/2008 conv. in L. 126/2008

    Ha escluso dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; la Corte ne ha dato lettura coerente con il requisito della concreta destinazione dell'immobile a residenza principale.

  • art. 1, comma 173, lett. b), L. 296/2006

    Richiamato nella giurisprudenza citata dalla Corte per evidenziare la decorrenza dal 1 gennaio 2007 del regime applicabile all'annualità in contestazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citato per il deposito della memoria dai controricorrenti nel procedimento in camera di consiglio.

Massime di principio

  • In materia di ICI, l'esenzione per abitazione principale spetta solo per l'unità immobiliare che il soggetto passivo destina effettivamente a residenza anagrafica e dimora abituale, unitamente al proprio nucleo familiare.
  • Quando più soggetti sono comproprietari di unità immobiliari distinte, l'agevolazione non può essere estesa in modo indifferenziato a tutti gli immobili, ma va riferita soltanto a ciascuna unità che presenti in concreto i requisiti dell'abitazione principale per il relativo possessore.
  • Le norme agevolative tributari sono di stretta interpretazione: il beneficio non può essere riconosciuto oltre i casi e i limiti espressamente previsti dalla legge.
  • La prova dell'abitazione principale richiede non solo la residenza anagrafica del contribuente, ma anche la dimora abituale del nucleo familiare nella specifica unità immobiliare agevolata.
  • In sede di legittimità, la denuncia di un'erronea applicazione della disciplina sostanziale può essere scrutinata come violazione di legge; non è consentito trasformare in doglianza di motivazione una censura che investe l'interpretazione della norma.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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